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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_458/2009 
 
Sentenza del 12 ottobre 2009 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali U. Meyer, Presidente, 
Borella, Gianella Brioschi, giudice supplente, 
cancelliere Grisanti. 
 
Parti 
C.________, Italia, patrocinato dall'avv. Giovanni De Donno, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 15 aprile 2009. 
 
Considerando: 
che C.________ - cittadino italiano nato nel 1950 - ha lavorato in Svizzera quale operaio muratore dal 1968 al 1986 solvendo regolari contributi AVS/AI, 
che, rientrato in Italia, l'assicurato ha svolto attività lucrativa come bracciante agricolo, 
che a seguito di problemi di salute l'interessato ha, a partire dal 2005, ridotto l'attività, prima di cessarla dopo il 30 giugno 2006, 
che il 10 novembre 2005 C.________ ha presentato una domanda volta ad ottenere una rendita dell'AI svizzera, 
che mediante decisione 5 giugno 2007 l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI) - dopo aver sottoposto la documentazione al dott. S.________ del Servizio medico regionale X.________ (SMR) e avere determinato il grado d'invalidità dell'interessato secondo il metodo ordinario del confronto dei redditi - ha respinto la richiesta di prestazioni di C.________ per carenza di invalidità di grado pensionabile, 
che patrocinato dall'avv. Giovanni De Donno, l'interessato si è aggravato al Tribunale amministrativo federale, al quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita d'invalidità in conseguenza dei gravi esiti di un intervento di laminectomia, di un grave quadro di spondilodiscoartrosi del rachide cervicale e lombare con radicolopatia cronica ed inveterata al livello L5 e gonartrosi bilaterale, nonché a dipendenza di cardiopatia ipertensiva con danno d'organo con aortosclerosi, diabete mellito 2, esofagite da reflusso, steatosi epatica e sindrome depressiva, 
che con pronuncia 15 aprile 2009 l'autorità giudiziaria competente ha respinto il gravame, 
che l'assicurato, sempre patrocinato dall'avv. De Donno, ha ricorso al Tribunale federale ribadendo le proprie richieste di primo grado, 
che il ricorrente ricorda come, per sopravvivere fino al momento del conseguimento di una eventuale prestazione assistenziale e/o previdenziale, egli avrebbe dovuto lavorare causando un evidente peggioramento delle sue condizioni psico-fisiche, 
che egli contesta in particolare l'attendibilità del parere medico-legale del dott. S.________ - ritenuto di parte -, il quale, oltre a non averlo mai visitato, si sarebbe permesso di ritenere non condivisibili le risultanze di una Commissione sanitaria italiana che lo aveva invece riconosciuto invalido civile nella misura del 60%, 
che in conclusione il ricorrente, oltre a ribadire la pretesa erroneità della valutazione medico-legale posta a fondamento del giudizio dell'amministrazione, prima, e del Tribunale amministrativo federale, poi, censura il fatto che sulla base di dati (salariali) puramente empirici il Tribunale di prima istanza gli avrebbe negato il riconoscimento di una pensione a causa di una differenza di solo 1.08 punti percentuali dal grado minimo di legge, 
che, chiamati a pronunciarsi, l'UAI propone la reiezione del ricorso, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi, 
che il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF
che per contro il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), potendosene scostare solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF), 
che il Tribunale amministrativo federale ha correttamente esposto le norme e i principi disciplinanti la materia, ricordando in particolare le condizioni alle quali - secondo il diritto svizzero, per principio applicabile nel caso di specie anche in seguito all'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), l'Accordo avendo lasciato immutata la competenza degli Stati contraenti di definire i propri sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC in relazione con l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC e la sua Sezione A) - è subordinato il riconoscimento di una rendita d'invalidità (art. 4 cpv. 1 e 28 cpv. 1 LAI [nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2007] in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA), il sistema di confronto dei redditi per l'accertamento del grado d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA) e il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261, 351 consid. 3b/ee pag. 353), 
che per giurisprudenza gli accertamenti dell'autorità giudiziaria di ricorso in merito al danno alla salute, alla capacità lavorativa dell'assicurato e all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - costituiscono questioni di fatto che possono essere riesaminate da questa Corte solo in maniera molto limitata (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398), 
che l'istanza precedente, dopo attento esame degli atti e sulla base delle diverse e dettagliate conclusioni del dott. S.________, ha senza arbitrio accertato - in maniera vincolante per questa Corte (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398) - che il ricorrente, pur dovendo essere considerato inabile al lavoro in attività pesanti in particolare a causa dei dolori alla schiena e della gonartrosi, era per contro - al momento decisivo della decisione amministrativa che delimita temporalmente il potere cognitivo di questa Corte (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220; 121 V 362 consid. 1b pag. 366) - da ritenersi, a partire dal settembre 2005, abile a tempo pieno, con una diminuzione di rendimento del 20%, nell'esercizio di un'attività sostitutiva adeguata alle sue condizioni valetudinarie e rispettosa dei limiti funzionali indicati dal dott. S.________, 
che riguardo all'insinuata parzialità del dott. S.________, occorre subito precisare che, secondo costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 104 V 209), 
che di conseguenza i rapporti resi in adempimento di questo compito non possono essere considerati di parte (DTF 123 V 175 e 122 V 157; più in generale, sul valore probatorio di questi rapporti interni del SMR cfr. sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007 consid. 3.3), 
che i primi giudici hanno inoltre correttamente osservato come il tasso d'invalidità del 38.91% fissato dall'UAI sia stato stabilito conformemente alla giurisprudenza e in applicazione del metodo di confronto dei redditi (salario da valido e reddito ipotetico da invalido), dopo avere peraltro operato - nei limiti del potere di apprezzamento (DTF 132 V 393 consid. 3.3 pag. 399) - una riduzione del 20% (a fronte di un massimo ammesso dalla giurisprudenza del 25%) al reddito da invalido per tenere conto delle peculiarità professionali e personali del caso (cfr. DTF 126 V 75), 
che nel ricorso non viene fatto valere nulla che lasci oggettivamente concludere per un accertamento dei fatti determinanti manifestamente inesatto o contrario al diritto ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 in relazione con l'art. 95 lett. a LTF, e che giustifichi di procedere a una rettifica secondo l'art. 105 cpv. 2 LTF
che le censure ricorsuali si esauriscono perlopiù in una - tenuto conto del potere di riesame limitato di cui dispone il Tribunale federale nella presente procedura - inammissibile critica di natura appellatoria dell'accertamento compiuto dai giudici di prime cure, 
che l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento probatorio - essenzialmente fondati sulle prese di posizione del dott. S.________ del servizio medico dell'amministrazione, il quale, dopo attento esame della documentazione medica agli atti, pur dando atto di una parziale limitazione di rendimento, ha ridimensionato le ripercussioni sulla capacità lavorativa dei disturbi accusati dal ricorrente - non risultano arbitrari, 
che, in particolare, dalla documentazione agli atti si evince come l'assicurato - malgrado le sue diverse affezioni e pur essendo stato sottoposto nel 1993 ad intervento di laminectomia per EDD lombare - abbia continuato un'attività lucrativa quale bracciante agricolo, almeno fino al 30 giugno 2006, 
che i primi giudici hanno, sempre senza arbitrio, accertato che la perizia medica particolareggiata della previdenza sociale italiana del 18 gennaio 2006, pur attestando una incapacità lavorativa del 55% in qualsiasi attività, non poteva essere condivisa in quanto non era corroborata da riscontri medici oggettivi e limitava la diagnosi all'indicazione di una spondiloartrosi con moderato impegno funzionale in sovrappeso stenico, lieve ipertensione arteriosa e lieve stato ansioso, 
 
che in particolare in detta valutazione non si faceva riferimento alcuno a una cardiopatia intensiva con danno d'organo, 
che anche il certificato 17 marzo 1984 del dott. M.________ - che secondo il ricorrente sarebbe stato a torto ignorato dal Tribunale di prima istanza - è ininfluente per il caso di specie perché, oltre a riferirsi a una situazione risalente a 25 anni fa, non si pronuncia sulla residua capacità lavorativa in attività sostitutiva, 
che inoltre, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, seppur sommariamente, il dott. S.________ si è confrontato anche con la valutazione del dott. D.________, a proposito della quale i primi giudici hanno rilevato che nella misura in cui si riferiva alle note diagnosi essa non apportava alcun nuovo elemento decisivo per la valutazione economico-giuridica del tasso di invalidità dell'insorgente, mentre laddove faceva stato di nuove patologie (cardiopatia ipertensiva e nevrosi depressiva), queste non erano corroborate da riscontri oggettivi, 
che in sostanza detta relazione medica nelle prime pagine riporta una elencazione temporale delle visite mediche avute nel corso degli anni, peraltro pure note e già considerate dall'UAI, e termina con l'esame "clinico obiettivo dell'8 gennaio 2007" del medico, da cui altro non si evince se non la nota patologia di cui è affetto l'assicurato e l'incidenza (incontestata) negativa sulla sua onerosa capacità lavorativa di muratore, 
che ad ogni modo una diversa valutazione da parte del ricorrente non basta a rendere manifestamente inesatto l'apprezzamento dell'istanza precedente, 
che il fatto che il dott. S.________ non abbia visitato il ricorrente non è un motivo per mettere in dubbio la sua valutazione, avendo egli potuto fondare il proprio giudizio sugli atti medici esistenti (cfr. sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.3.1), 
che poi la sicurezza del diritto e la parità di trattamento ostano al riconoscimento di un diritto alla rendita d'invalidità, come invece pretende il ricorrente per il solo fatto che il grado d'invalidità attestato - conformemente alla giurisprudenza in materia - differirebbe di soli 1.08 (recte: 1.09) punti percentuali dal minimo di legge, 
che infine la circostanza per cui il ricorrente sarebbe stato riconosciuto in patria invalido civile nella misura del 60% non è determinante ai fini del presente giudizio, data la diversità delle disposizioni legali sull'invalidità e dei criteri per determinarla vigenti nei due Paesi, 
che infatti anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado d'invalidità si determina unicamente in base al diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4 pag. 257), 
che in tali condizioni il ricorso, infondato, dev'essere respinto e la pronuncia impugnata confermata, 
che le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF), 
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è respinto. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, 
Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 12 ottobre 2009 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Meyer Grisanti