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[AZA 1/2] 
 
1P.697/2000 
 
I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO 
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21 dicembre 2000 
 
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente 
della Corte, Catenazzi, Pont Veuthey, supplente. 
Cancelliere: Gadoni. 
 
_______ 
Visto il ricorso di diritto pubblico del 7 novembre 2000 presentato da Felipe Turover, Madrid, presso l'avv. 
Niccolò Salvioni, Locarno, per denegata e ritardata giustizia nella procedura avviata dal ricorrente dinanzi al Consiglio della magistratura del Cantone Ticino il 9 ottobre 2000, in materia di denuncia contro l'operato di magistrati; 
 
Ritenuto in fatto : 
che il 9 ottobre 2000 Felipe Turover ha segnalato al Consiglio della magistratura del Cantone Ticino (CM) e al Procuratore generale della Confederazione un'asserita inattività del Ministero pubblico ticinese riguardo a una sua denuncia penale del 1° dicembre 1998; 
che nella segnalazione Felipe Turover ha in particolare chiesto di volergli confermare che, con la lamentata inattività, la giustizia ticinese non avrebbe sostenuto attività criminali ai sensi dell'art. 260ter CP
che il denunciante ha sollecitato al CM l'evasione della richiesta con lettera del 30 ottobre 2000; 
che il 7 novembre 2000 egli presenta al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico per denegata e ritardata giustizia, ove fa valere una violazione degli art. 8, 9, 29 cpv. 1 Cost. , 10 cpv. 3 Cost. /TI, 6 n. 3 lett. a CEDU, 14 cpv. 1 del Patto ONU II e chiede di invitare il CM a esaminare la sua segnalazione, avviando un'inchiesta disciplinare e nominando un procuratore straordinario che si occupi anche del suo caso; 
che il ricorrente ha pure chiesto di essere dispensato dal pagamento di spese o di anticipi di giustizia; 
che il CM ha risposto a Felipe Turover con lettera del 14 novembre 2000, comunicandogli di avere sottoposto il reclamo ai magistrati interessati e di avere chiesto loro una presa di posizione; 
che con le osservazioni dell'11 dicembre 2000 al Tribunale federale il CM chiede di respingere, in quanto ricevibile, il ricorso; 
 
e considerando in diritto : 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 126 I 81 consid. 1, 125 I 14 consid. 2a, 253 consid. 1a); 
che, di massima, il ricorso di diritto pubblico ha natura meramente cassatoria (DTF 125 I 104 consid. 1b, 124 I 327 consid. 4a e rinvii); 
che un'eccezione a tale principio è data quando l'annullamento della decisione impugnata non basta a stabilire una situazione conforme alla Costituzione; in particolare, nel caso in cui un ricorso per denegata giustizia si rivelasse fondato, il Tribunale federale può invitare l'autorità a statuire senza indugio (DTF 117 Ib 336 consid. 1b; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 402); 
che le conclusioni del ricorrente, ove eccedano tale domanda, in particolare in quanto postulino l'avvio di un'inchiesta disciplinare e la nomina di un procuratore straordinario, sono quindi inammissibili; 
che, secondo l'art. 88 OG, il diritto di presentare un ricorso di diritto pubblico spetta ai privati che si trovano lesi nei loro diritti da decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale, essendo irrilevante la circostanza ch'essi avessero qualità di parte nella sede cantonale (DTF 123 I 279 consid. 3b, 121 I 267 consid. 2); 
che, indipendentemente dalla carenza di legittimazione nel merito, il ricorrente può far valere la violazione delle garanzie procedurali che il diritto cantonale o gli art. 29 seg. Cost. gli conferiscono quale parte, sempreché tale inosservanza equivalga a un diniego di giustizia formale (DTF 122 I 267 consid. 1b, 120 Ia 220 consid. 2a); 
che il divieto del diniego di giustizia di cui all'art. 29 cpv. 1 Cost. vale per i procedimenti dinanzi alle autorità giudiziarie e amministrative, per cui non occorre esaminare se, in un caso come il presente, tale garanzia sia conferita anche dagli art. 6 CEDU e 14 Patto ONU II (Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, pag. 504); 
che il Consiglio della magistratura del Cantone Ticino esercita il potere disciplinare e di sorveglianza sui magistrati e sulle persone che svolgono funzioni giudiziarie (cfr. art. 77 cpv. 1 della legge organica giudiziaria civile e penale, del 24 novembre 1910, LOG); 
che, secondo l'art. 83 LOG, il procedimento disciplinare è avviato dal Consiglio della magistratura d'ufficio o su segnalazione motivata di un'autorità o di un terzo (cpv. 1), il denunciante non avendo qualità di parte nel procedimento (cpv. 2); 
che in effetti, secondo la giurisprudenza, una procedura disciplinare è volta essenzialmente alla tutela dell'interesse pubblico, garantendo l'ordine e la vigilanza sull' amministrazione; la denuncia di circostanze che giustificherebbero un intervento non basta a conferire qualità di parte e non permette quindi di esigere una decisione (DTF 109 Ia 252 e rinvii; sentenza del 22 dicembre 1995 nella causa P. consid. 2b, pubblicata in RDAT I-1996, n. 6, pag. 29); 
che il ricorrente, quale denunciante, non è leso nei suoi interessi giuridici e non è quindi legittimato a censurare con un ricorso di diritto pubblico un asserito diniego di giustizia formale da parte del Consiglio della magistratura, né ad impugnare, fatta eccezione per l'eventuale dispositivo sulle spese - caso non realizzato in concreto -, la decisione relativa alla sua segnalazione (DTF 109 Ia 90 seg. , 106 Ia 237 consid. 2; sentenza del 22 dicembre 1995, citata); 
 
che il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 88 OG e che la domanda di assistenza giudiziaria per questa sede ricorsuale non può essere accolta, ritenuto che il gravame era sprovvisto di probabilità di esito favorevole sin dall'inizio (art. 152 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi 
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. Il ricorso è inammissibile. 
 
2. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3. La tassa di giustizia di fr. 1000.-- è posta a carico del ricorrente. 
 
4. Comunicazione al ricorrente e al Consiglio della magistratura del Cantone Ticino. 
Losanna, 21 dicembre 2000 VIZ 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, 
 
Il Cancelliere,