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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_790/2013  
   
   
 
 
 
Sentenza dell'8 ottobre 2013  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Zünd, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, Residenza governativa, 6500 Bellinzona,  
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,  
Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Permesso di dimora CE/AELS, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 3 luglio 2013 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Dopo avere soggiornato e lavorato illegalmente nel nostro Paese nel maggio 2011, motivo per cui è stato condannato ad una pena pecuniaria, sospesa con un periodo di prova di due anni, e a una multa, A.________ (1974), cittadino bulgaro ha chiesto il 1° febbraio 2012 il rilascio di un permesso di dimora CE/AELS per lavorare in proprio come lattoniere. 
 
B.   
La domanda è stata respinta il 23 marzo 2012 dalla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni. Richiamandosi all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), all'art. 12 Allegato I ALC e all'art. 9 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP; RS 142.203), l'autorità di prime cure ha giudicato che sulla scorta della documentazione prodotta l'interessato non aveva dimostrato che svolgeva effettivamente un'attività indipendente né che realizzava un introito che gli consentisse di far fronte alle proprie necessità. 
Questa decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato il 26 settembre 2012 e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 3 luglio 2013. 
 
C.   
Il 6 settembre 2013 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso con cui chiede che - previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame - la sentenza cantonale sia annullata e che gli venga rilasciata l'autorizzazione di soggiorno richiesta. A tale fine allega nuovi documenti al proprio gravame. 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti, chiedendo solo la trasmissione degli atti cantonali. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372 e rinvio).  
 
1.2. Il ricorrente ha omesso di precisare per quale via di diritto voleva procedere. Tale imprecisione non comporta comunque alcun pregiudizio, nella misura in cui il suo allegato adempie alle esigenze formali del tipo di ricorso esperibile (DTF 134 III 379 consid. 1.2 pag. 382).  
 
1.3. L'impugnativa è stata presentata contro una decisione di ultima istanza cantonale in una causa di diritto pubblico; va quindi esaminato se la stessa sia ricevibile quale ricorso in materia di diritto pubblico. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto (DTF 133 I 185 consid. 2.2 pag. 189).  
 
1.4. Cittadino bulgaro, il ricorrente può appellarsi all'ALC per far valere un diritto a soggiornare in Svizzera, per svolgervi un'attività lucrativa (sentenza 2C_268/2012 del 23 marzo 2012 consid. 2.3.1). Presentato tempestivamente (art. 46 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della pronuncia contestata, la cui legittimazione ad agire non dà adito a dubbi (art. 89 cpv. 1 LTF), il gravame è, quindi, di principio, ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.  
 
1.5. Il ricorso risulta invece inammissibile laddove il ricorrente contesta le decisioni emanate dalla Sezione della popolazione e dal Consiglio di Stato ticinese. In virtù dell'effetto devolutivo della procedura ricorsuale le stesse sono infatti state sostituite dalla sentenza del Tribunale cantonale amministrativo. Soltanto quest'ultima pronuncia può quindi costituire l'oggetto dell'impugnativa (DTF 136 II 539 consid. 1.2 pag. 543; 136 II 470 consid. 1.3 pag. 474).  
 
1.6. Infine, va ricordato che salvo se ne dà motivo la decisione impugnata, condizione il cui adempimento dev'essere dimostrato dal ricorrente, il Tribunale federale non tiene conto di fatti o mezzi di prova nuovi, i quali non possono in ogni caso essere posteriori al giudizio impugnato (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 133 IV 343 consid. 2.1 pag. 343 seg.).  
 
2.  
 
2.1. Conformemente all'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245.). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (cfr. DTF 121 III 397 consid. 2a pag. 400).  
 
2.2. Nel caso concreto il ricorso non adempie manifestamente queste esigenze di motivazione. Richiamandosi ai documenti prodotti in questa sede - i quali come rilevato in precedenza (cfr. consid. 1.6) non vanno tuttavia considerati - il ricorrente ritiene di avere provato a sufficienza che la sua attività indipendente è effettiva e durevole e che gli permette di provvedere ai propri bisogni. Egli tuttavia non si confronta minimamente con l'argomentazione sviluppata dalla Corte cantonale, concernente l'accurato esame della sua situazione eseguito da questa autorità (cfr. sentenza impugnata pag. 5 segg.) né sostanzia segnatamente una qualsiasi violazione del diritto federale applicabile nella fattispecie (art. 95 segg. LTF). Il ricorso, che non contiene una motivazione topica riferita al tema della causa, si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.  
 
3.  
 
3.1. Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo (recte: di misure cautelari, essendo contestata una decisione negativa, cfr. DTF 123 V 39 consid. 3 pag. 41 e rinvio) è divenuta priva d'oggetto.  
 
3.2. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale della migrazione. 
 
 
Losanna, 8 ottobre 2013 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Zünd 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud