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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_1099/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 27 dicembre 2016  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Seiler, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Revoca del permesso di domicilio, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 26 ottobre 2016 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
A.A.________ (1977), cittadino iraniano, è entrato in Svizzera nel dicembre 2004 e vi ha depositato una domanda d'asilo, respinta in ultima istanza il 28 agosto 2006. In seguito al suo matrimonio con una cittadina svizzera egli ha ottenuto, il 6 novembre 2006, un permesso di dimora annuale, trasformato il 17 ottobre 2012 in permesso di domicilio. Il 5 gennaio 2015 i coniugi A.________ hanno divorziato. 
 
B.   
Il 5 novembre 2015 A.A.________ è stato condannato a 14 mesi di detenzione e alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 40.-- cadauna, pene sospese con un periodo di prova di due anni, in quanto ritenuto colpevole di usura aggravata e di incitazione all'entrata, alla partenza e al soggiorno illegale aggravata. Preso atto della condanna, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino l'ha informato il 16 febbraio 2016 che voleva rivalutare la sua presenza in Svizzera e l'ha invitato a determinarsi al riguardo, ciò che l'interessato ha fatto il 29 febbraio successivo. 
Il 17 marzo 2016 la Sezione della popolazione ha revocato il permesso di domicilio di A.A.________ per motivi di ordine pubblico e l'ha invitato a lasciare la Svizzera entro il 16 maggio 2016. Questa decisione, trasmessa per invio raccomandato, non è stata tuttavia ritirata ed è quindi ritornata al mittente dopo il periodo di giacenza. 
 
C.   
Informato dalla polizia cantonale dell'avvenuta revoca del proprio permesso di domicilio, A.A.________ si è rivolto il 13 giugno 2016 all'Ufficio della migrazione, spiegando che non aveva potuto ritirare la raccomandata perché era all'estero tra il 9 e il 26 marzo 2016. Ha quindi chiesto che gli fosse accordato un nuovo termine per ricorrere rispettivamente che il suo scritto fosse trattato alla stregua di un ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione di revoca del 17 marzo 2016. 
 
D.   
Il 23 agosto 2016 il Consiglio di Stato ticinese, a cui il citato scritto era stato trasmesso per competenza, ha dichiarato il gravame irricevibile poiché tardivo, non avendo ravvisato nei motivi invocati da A.A.________ gli estremi per ammettere una restituzione in intero dei termini di ricorso. 
Detto giudizio è stato confermato su ricorso dal Tribunale cantonale amministrativo il quale, con sentenza del 26 ottobre 2016, ha considerato che la decisione d'inammissibilità non prestava il fianco a critiche. 
 
E.   
Il 2 dicembre 2016 A.A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso con cui chiede l'annullamento della sentenza cantonale e della risoluzione governativa e che gli sia concesso un nuovo termine per impugnare la decisione di revoca del 17 marzo 2016. 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 140 IV 57 consid. 2 pag. 59; 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369; 138 III 471 consid. 1 pag. 475). 
 
2.  
 
2.1. Contro le decisioni emanate da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore in cause di diritto pubblico è di principio dato ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). In virtù dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF in ambito di polizia degli stranieri tale rimedio è tuttavia escluso contro decisioni concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.  
 
2.2. Nel caso concreto sebbene oggetto di disamina sia unicamente la sentenza con cui la Corte cantonale ha confermato il giudizio d'inammissibilità pronunciato dal Consiglio di Stato, la procedura ha però preso avvio dalla decisione di revoca del permesso di domicilio di cui beneficiava il ricorrente. Presentata in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della sentenza querelata (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa è pertanto ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF, in quanto concerne la revoca di un'autorizzazione che avrebbe altrimenti ancora effetti giuridici (art. 83 lett. c n. 2 LTF; DTF 135 II 1 consid. 1.2.1 pag. 4).  
 
2.3. Con la sua impugnativa il ricorrente è però solo legittimato a formulare conclusioni riguardanti l'annullamento e la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo. Per quanto direttamente volte ad annullare anche la decisione governativa, le conclusioni tratte nel ricorso sono inammissibili (DTF 134 II 142 consid. 1.4 pag. 144).  
 
3.  
 
3.1. Constatata la tardività del ricorso interposto davanti al Consiglio di Stato - che non è più contestata in questa sede - il Tribunale cantonale amministrativo ha condiviso anche la conclusione secondo cui non erano dati gli estremi per una restituzione del termine ai sensi dell'art. 15 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL/TI 3.3.1.1). Rammentato che i termini che non sono stati rispettati possono essere restituiti soltanto se la parte o il suo rappresentante può dimostrare di non averli potuti osservare a causa di un impedimento di cui non ha colpa (art. 15 cpv. 1) e se la domanda di restituzione contro il lasso dei termini è presentata all'autorità competente entro 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento (art. 15 cpv. 2), la Corte cantonale ha osservato che la spiegazione fornita al Consiglio di Stato, l'avere cioè intrapreso un viaggio all'estero che era durato 17 giorni, non dimostrava di certo l'esistenza di un incolpevole impedimento a rispettare il termine assegnato. Ricordato poi che, conformemente alla giurisprudenza, solo le ragioni addotte dall'istante entro il termine utile di 10 giorni di cui all'art. 15 cpv. 2 LPAmm andavano presi in considerazione, ne ha concluso che le giustificazioni fornitele, ossia il fatto che il soggiorno all'estero era riconducibile ad un peggioramento improvviso dello stato di salute del padre, ciò che l'aveva costretto a partire immediatamente alla volta dell'Iran, non andavano considerate poiché manifestamente tardive. A titolo meramente abbondanziale ha precisato che in ogni caso le stesse non avrebbero portato ad una restituzione dei termini di ricorso perché anche se l'insorgente aveva dovuto lasciare la Svizzera senza preavviso, niente permetteva di concludere che non era stato in grado di dare a terzi le istruzioni necessarie per occuparsi della sua posta, siccome un viaggio come il suo necessitava comunque di un minimo di preparazione e di organizzazione, lasso di tempo durante questi, se diligente, avrebbe potuto adottare i necessari provvedimenti, rilasciando una procura postale a terzi oppure avvisando la Sezione della popolazione - che l'aveva interpellato poche settimane prima riguardo alle sue condizioni di soggiorno - di una sua assenza prolungata. Erano infatti delle misure che potevano essere adottate rapidamente e senza dispendio eccessivo di tempo, anche se vi era una situazione d'urgenza.  
 
3.2. Il ricorrente si limita a ribadire che ha presentato in tempo utile la sua domanda di restituzione dei termini, che ha dovuto assentarsi in modo improvviso, che la sua assenza è stata debitamente documentata, che non aveva motivi d'informare la Sezione della popolazione della propria partenza poiché riteneva che con le spiegazioni fornite in data 29 febbraio 2016 la sua situazione era stata chiarita e che nessuna norma legale l'obbligava a incaricare terzi del ritiro della propria corrispondenza. Egli non adduce invece nulla riguardo al fatto che queste spiegazioni, presentate soltanto alla Corte cantonale e non allegate alla sua domanda di restituzione ai sensi dell'art. 15 LPAmm erano manifestamente tardive.  
Ora quando la sentenza impugnata, come nella presente fattispecie, poggia su diverse motivazioni tra loro indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 138 I 97 consid. 4.1.4 pag. 100 e riferimenti); se almeno una delle motivazioni poste a fondamento del giudizio impugnato resiste alla critica, esso non viene annullato (DTF 133 III 221 consid. 7 pag. 228; 132 I 13 consid. 6 pag. 20). Come appena illustrato, il ricorrente non spende una parola per tentare di far apparire contraria al diritto la prima motivazione formulata dalla Corte cantonale, secondo cui le spiegazioni date erano manifestamente tardive. Non esprimendosi su una delle motivazioni poste a fondamento del giudizio impugnato, il ricorso non rispetta le esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF motivo per cui sfugge ad un esame di merito (DTF 133 IV 119 consid. 6.3 pag. 120). 
 
4.   
Premesse queste considerazioni il ricorso in materia di diritto pubblico dev'essere dichiarato inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
 
5.   
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 27 dicembre 2016 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud