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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_625/2020  
 
 
Sentenza del 13 giugno 2022  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Hohl, Presidente, 
Kiss, Rüedi, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. dott. Tuto Rossi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano, 
opponente, 
 
C.________, 
patrocinato dall'avv. Yves Flückiger, 
 
Oggetto 
assistenza giudiziaria, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 27 ottobre 2020 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2020.78-80). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con petizione 13 novembre 2019 A.________ ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura di Locarno-Città il dott. med. C.________, affinché questi sia condannato a pagarle "una somma fino a fr. 3'000'000.--, a titolo di risarcimento danni e torto morale". L'attrice rimprovera al convenuto di avere omesso di raccogliere un consenso informato e di averle causato danni permanenti alla salute, avendo violato le regole dell'arte medica sia in occasione dell'intervento chirurgico eseguito il 7 dicembre 2012 presso la Clinica B.________ sia durante il trattamento postoperatorio. Il postulato risarcimento era stato scomposto nei seguenti elementi: fr. 2'400'000.-- quale perdita economica, fr. 200'000.-- quale damnum emergens e fr. 500'000.-- per torto morale. L'attrice ha pure chiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio. 
Terminato lo scambio di allegati, conclusosi con la duplica, il Pretore aggiunto ha, con decisione 31 luglio 2020, respinto la domanda di gratuito patrocinio dell'attrice, perché la causa non presentava sufficienti possibilità di successo, e le ha fissato un termine per procedere al versamento di fr. 35'000.-- quale anticipo per le spese giudiziarie. 
 
B.  
Con sentenza 27 ottobre 2020 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino, adita da A.________, ha respinto, per quanto ammissibile, il reclamo inoltrato contro la decisione di non accordare il gratuito patrocinio, ha dichiarato inammissibile quello proposto contro la decisione concernente l'anticipo per le spese giudiziarie e ha respinto la domanda di gratuito patrocinio per la procedura di seconda istanza. Ha ritenuto, con riferimento al primo reclamo, che l'attrice ha invano lamentato "che era arbitrario ritenere che la perizia extragiudiziaria FMH scagiona il convenuto" e che ella ha formulato una censura fuorviante per quanto concerne l'imputabilità al medico di una responsabilità per rischio di attività. Ha poi disatteso il secondo rimedio di diritto, perché unicamente basato sulla concessione del beneficio del gratuito patrocinio. Ha infine respinto la domanda di assistenza giudiziaria per la procedura di seconda istanza, perché il reclamo non presentava fin dall'inizio possibilità di esito favorevole. 
 
C.  
Con ricorso in materia civile del 27 novembre 2020 A.________ chiede al Tribunale federale, in via principale, di riformare la decisione cantonale nel senso di accogliere i reclami e la domanda di gratuito patrocinio per la procedura di seconda istanza. Domanda pure di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio nella procedura innanzi al Tribunale federale. In via subordinata postula l'annullamento della decisione di seconda istanza e il rinvio della causa all'autorità inferiore per nuova decisione. Dei motivi del ricorso si dirà nei considerandi di diritto. 
Il 7 gennaio 2021 la ricorrente, invitata a dimostrare la sua situazione finanziaria, ha inoltrato la decisione da cui risulta essere beneficiaria di prestazioni dell'assistenza sociale. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
La decisione che rifiuta la concessione del gratuito patrocinio è una decisione incidentale atta a causare un danno irreparabile nel senso dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 129 I 129 consid. 1.1). 
La via d'impugnazione di decisioni incidentali segue essenzialmente quella della causa di fondo (DTF 137 III 261 consid. 1.4, 380 consid. 1.1), che in concreto concerne un'azione creditoria con un valore litigioso manifestamente superiore a fr. 30'000.--. Il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ricorso in materia civile, inoltrato dalla parte risultata soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF), è quindi in linea di principio ammissibile. 
 
2.  
Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 143 I 1 consid. 1.4; 140 III 86 consid. 2; 134 III 102 consid. 1.1). Per adempiere l'obbligo di motivazione, il ricorrente deve discutere le considerazioni della decisione impugnata e indicare con chiarezza in cosa consiste la violazione del diritto (DTF 140 III 86 consid. 2). Le esigenze di motivazione devono essere soddisfatte per ogni singola conclusione ricorsuale. Se con un gravame vengono proposte molteplici conclusioni, il Tribunale federale esamina nel merito solo le conclusioni sorrette da una sufficiente motivazione e dichiara inammissibili quelle che ne sono sprovviste (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). 
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela di primo acchito inammissibile per quanto riguarda la conclusione con cui viene chiesta la riforma della sentenza impugnata nella misura in cui questa rifiuta la concessione del gratuito patrocinio innanzi all'ultima istanza cantonale, essendo tale domanda priva di una qualsiasi motivazione. 
 
3.  
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato effettuato in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1, con rinvii). Se vuole completare la fattispecie deve dimostrare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate (DTF 140 III 86 consid. 2). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni relative a una fattispecie diversa da quella accertata non possono essere prese in considerazione (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1). 
Ne segue che in concreto il Tribunale federale non può tenere conto della descrizione del soggiorno in clinica esposta a ruota libera da pagina 3 a pagina 13 del ricorso, senza riferimento alcuno agli atti di causa e alla pronunzia impugnata. 
 
4.  
 
4.1. Giusta l'art. 29 cpv. 3 Cost. chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. Gli art. 117 segg. CPC, che disciplinano a livello di legge la predetta garanzia costituzionale, pongono le medesime condizioni (DTF 142 III 131 consid. 4.1).  
 
4.2. Una domanda è priva di probabilità di successo se le possibilità di vincere il processo sono notevolmente più esigue dei rischi di sconfitta, di modo che non possono essere definite serie. Una domanda va invece considerata non priva di probabilità di successo se le possibilità di vittoria o sconfitta si equivalgono all'incirca oppure le prime appaiono solo leggermente inferiori alle seconde. Decisivo è sapere se una parte, che dispone dei necessari mezzi finanziari, incoerebbe, dopo una ragionevole riflessione, la causa. Una parte non deve poter iniziare un processo, che non condurrebbe se dovesse pagarlo di tasca propria, solo perché - al momento - non le costa nulla. Sapere se nel caso concreto sussistano sufficienti probabilità di successo si determina in base alle circostanze date al momento in cui è inoltrata la richiesta di gratuito patrocinio e sulla base di un esame sommario (DTF 142 III 138 consid. 5.1, con rinvii).  
Giusta l'art. 119 cpv. 2 CPC la parte istante deve esporre la sua situazione reddituale e patrimoniale e pronunciarsi sul merito e sui mezzi di prova che intende proporre. Essa deve quindi presentare in modo verosimile i presupposti fattuali su cui intende fondare le sue pretese e dimostrarli, nella misura in cui ciò è possibile ed esigibile, riferendosi ai mezzi di prova (cfr. sentenza 4A_270/2017 del 1° settembre 2017 consid. 4.2). 
 
5.  
 
5.1. La Corte cantonale ha ritenuto che l'attrice non aveva portato validi argomenti a sostegno della pretesa arbitrarietà della conclusione del giudice di prime cure, secondo cui dalla perizia extragiudiziale FMH non risultavano indizi di una violazione di regole dell'arte medica imputabili al convenuto. Ha poi rilevato che per quanto riguarda il valore probatorio di tale perizia, per altro allestita su iniziativa della paziente, l'istante non si era confrontata con le motivazioni addotte dal giudice di prime cure.  
 
5.2. La ricorrente afferma di contestare tutte le argomentazioni tendenti ad escludere una responsabilità del convenuto, di essere entrata nella clinica per essere operata a regola d'arte e di esserne uscita distrutta e invalida. Sostiene che la perizia extragiudiziale FMH, assunta senza rispettare le garanzie procedurali, non si è occupata dei maltrattamenti subiti e che la stessa decisione impugnata riconoscerebbe che i certificati medici prodotti, pur non traendo conclusioni riguardo presunte responsabilità, danno atto della persistenza di disturbi seri.  
 
 
5.3. Ora, con la predetta critica la ricorrente pare non avvedersi che la Corte cantonale le rimprovera di aver motivato in modo insufficiente il suo reclamo, considerazione che ella omette di contestare. Infatti anche il menzionato passaggio sulla permanenza dei disturbi va attribuito al giudizio di primo grado. Per il resto giova ricordare che spetta all'istante rendere verosimile, indicando delle prove, il fondamento fattuale che giustifica la sua pretesa. La critica del contenuto della perizia extragiudiziale e delle modalità in cui è stata esperita è pertanto inidonea a far apparire contraria al diritto la decisione di non concedere il gratuito patrocinio. Infatti, nemmeno un'ipotetica estromissione della menzionata perizia dal fascicolo processuale avrebbe quale conseguenza quella di far apparire verosimili le pretese attoree.  
 
6.  
 
6.1. La Corte cantonale ha indicato che l'attrice si era lamentata - ritenendola arbitraria, affrettata e contraria al diritto - della conclusione pretorile secondo cui al convenuto sarebbe imputabile una responsabilità per rischio di attività, perché il medico era invece contrattualmente tenuto ad assicurare la fase postoperatoria e a trattare la paziente secondo le regole dell'arte. Essa ha poi considerato tale critica fuorviante e pretestuosa, poiché l'attrice medesima aveva "evocato il principio giuridico del Gefahrensatz" anche con riferimento al convenuto. Inoltre il Pretore, pur dubitando che quest'ultimo avesse agito quale ausiliario della clinica, ha negato che fosse data una responsabilità generica in virtù del principio del rischio di attività, perché ha ritenuto che dall'esame degli atti emergeva che la casa di cura in cui si è svolta l'operazione avesse adottato tutte le precauzioni per minimizzare i rischi ospedalieri.  
 
6.2. La ricorrente afferma a tal proposito che la decisione impugnata si spinge in una qualificazione giuridica, che potrebbe unicamente essere effettuata ad istruttoria terminata, ma che va subito considerata contraria al diritto, atteso che la clinica si era impegnata contrattualmente a seguirla nella fase postoperatoria e si dilunga sulle condizioni dell'art. 101 CO.  
 
6.3. In concreto la censura - dalla quale nemmeno emerge con un minimo di chiarezza se la ricorrente ritiene che il medico sia un ausiliario della clinica oppure se invece considera l'ospedale un ausiliario del convenuto - si rivela inammissibile, atteso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.  
 
 
7.  
Riferendosi agli importi richiesti (fr. 2'400'000.-- per la perdita di guadagno, fr. 200'000.-- per un non meglio precisato damnum emergens e fr. 500'000.-- di torto morale), ritenuti esagerati dal Pretore in particolare se raffrontati con i costi medici effettivamente sostenuti di fr. 36'052.65 e la giurisprudenza e dottrina applicabili in materia, la Corte cantonale ha considerato che l'istante aveva omesso di sostanziare, anche solo in modo sommario, le proprie pretese. 
Nella fattispecie, limitandosi a ribadire che l'importo di fr. 3'000'000.-- costituiva il tetto massimo e ad affermare che le sue pretese non sarebbero affatto spropositate, avendole l'operazione rovinato la vita, la ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ragione per cui anche questa censura si rivela inammissibile. 
 
8.  
L'autorità inferiore aveva poi respinto il reclamo per quanto concerne l'anticipo spese chiesto dal Pretore aggiunto, perché l'impugnativa era unicamente motivata con la pertinenza della domanda di gratuito patrocinio. Limitandosi in questa sede ad affermare che, vista la sua indigenza, il predetto anticipo spese è ampiamente contestato, la ricorrente non formula alcuna ammissibile critica nei confronti della sentenza impugnata. 
 
9.  
Da quanto precede discende che il ricorso si palesa, nella ridotta misura in cui risulta ammissibile, manifestamente infondato. La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente va respinta - indipendentemente dalla sua indigenza - facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione ai patrocinatori della ricorrente e di C.________. nonché alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 13 giugno 2022 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Hohl 
 
Il Cancelliere: Piatti