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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_98/2007 /biz 
 
Sentenza del 30 agosto 2007 
I Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudici federali Corboz, presidente, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
A.A.________ e B.A.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
avv. C.________, 
quale rappresentante della 
Comunione ereditaria fu D.________, composta di: 
E.________, 
F.________, 
B.A.________, 
opponente, 
 
Oggetto 
sfratto, 
 
ricorso contro la sentenza emanata 
il 15 marzo 2007 dalla II Camera civile 
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
che A.A.________ e B.A.________ abitano a Giubiasco, in una casa appartenente alla Comunione ereditaria fu D.________; 
che il 24 febbraio 2006 l'avv. C.________, in qualità di rappresentante ex art. 602 cpv. 3 CC della Comunione ereditaria fu D.________, ha notificato a A.A.________ e B.A.________ la disdetta del contratto di locazione per mancato pagamento delle pigioni, con effetto al 31 marzo 2006; 
che, fallita la procedura di conciliazione, il 28 novembre 2006 il predetto rappresentante ha avviato una procedura di sfratto dinanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona; 
che il 26 febbraio 2007 la Segretaria assessora della Pretura adita, constatata la validità della disdetta, ha decretato lo sfratto immediato dei coniugi A.________; 
che l'appello da questi interposto contro la pronunzia di primo grado è stato respinto dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino con sentenza del 15 marzo 2007; 
che il 2 aprile 2007 A.A.________ e B.A.________ sono insorti dinanzi al Tribunale federale; 
che il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito; 
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF l'allegato ricorsuale deve contenere, fra l'altro, i motivi all'origine del ricorso e le conclusioni auspicate; 
che in concreto questi requisiti sono manifestamente disattesi; 
che, infatti, nello scritto sottoposto all'esame del Tribunale federale A.A.________ e B.A.________ descrivono i conflitti familiari sorti dopo la morte di D.________ ed esprimono il loro sconforto per la situazione venutasi a creare, senza confrontarsi in alcun modo con le considerazioni esposte dai giudici della massima istanza ticinese nella sentenza emanata il 15 marzo 2007, che non viene peraltro nemmeno menzionata; 
che, trattandosi di un ricorso manifestamente inammissibile, si può decidere di non entrare nel merito mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a OG
che le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF), ovvero dei ricorrenti (art. 66 cpv. 5 LTF), in solido; 
che all'opponente non spetta nessuna indennità per ripetibili della sede federale, non essendo essa nemmeno stata invitata a determinarsi. 
 
Per questi motivi, visto l'art. 108 cpv. 1 LTF
il Presidente della I Corte di diritto civile pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti, 
in solido. 
3. 
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 30 agosto 2007 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: