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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_196/2019  
 
 
Sentenza del 12 aprile 2019  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Chaix, Presidente, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento della sanità e della socialità della Repubblica e Cantone Ticino. 
 
Oggetto 
Aiuto alle vittime di reati, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 25 febbraio 2019 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino (43.2018.1). 
 
 
Considerando:  
che durante il carnevale del 2015 A.________ ha avuto un diverbio con B.________, che l'ha poi colpito con una sberla; 
 
che denunciato dalla parte lesa, l'autore è stato oggetto di un mandato d'accusa per titolo di lesioni semplici intenzionali, giudizio confermato in sostanza su opposizione dal Giudice della Pretura penale; 
 
che, adito dal denunciante, che chiedeva una condanna per lesioni gravi e il versamento di indennizzi vari, con sentenza del 25 ottobre 2017 la Corte di appello e di revisione penale ha confermato la condanna per lesioni semplici e respinto le richieste di indennizzo; 
 
che con sentenza 6B_33/2018 del 27 febbraio 2018 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile, per mancato versamento dell'anticipo, un ricorso di A.________; 
 
ch'egli si era rivolto anche alla Delegata per l'aiuto alle vittime di reati; 
 
che con decisione del 6 agosto 2018 il Dipartimento della sanità e della socialità ha respinto un'istanza di A.________, ritenendo che, essendo stato colpito da una sola sberla, faceva difetto la causalità necessaria tra l'asserita lesione dell'integrità fisica e il reato subito, motivo per cui non adempiva la qualità di vittima ai sensi della LAV (RS 312.5), né si giustificava una riparazione morale; 
 
che con decisione del 24 agosto 2018 il citato Dipartimento ha dichiarato irricevibile un'istanza di rettifica dell'insorgente; 
 
che, adito dall'istante, con giudizio del 25 febbraio 2019 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ne ha respinto in quanto ammissibile il ricorso presentato contro le due predette decisioni; 
che avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, senza formulare specifiche domande di giudizio; 
 
che non sono state chieste osservazioni al gravame; 
 
che il 9 aprile 2019 il ricorrente ha prodotto una decisione del 29 marzo 2019 con la quale il Presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni ha rettificato il dispositivo della decisione impugnata poiché, per svista, nei rimedi di diritto era stata indicata la sede di Lucerna e non, rettamente, quella di Losanna, svista non comportante comunque alcun pregiudizio per il ricorrente (vedi art. 4 LTF); 
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 143 IV 357 consid. 1); 
 
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni dell'atto impugnato violano il diritto (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 142 I 99 consid. 1.7.2 pag. 106); 
che, come noto al ricorrente, le generiche critiche appellatorie di ricusazione di cancellieri e giudici del Tribunale federale, di quelli della Corte cantonale nonché di membri di altre autorità, come pure la richiesta di conoscerne anticipatamente le composizioni, peraltro a lui note, sono inammissibili (sentenza 1B_408/2018 del 13 settembre 2018 consid. 2.2 nei suoi confronti; DTF 140 I 240 consid. 2.4 pag. 244); 
 
che, inoltre, disattendendo il menzionato obbligo di motivazione, egli non si confronta con i motivi posti a fondamento del mancato accoglimento delle sue domande di ricusazione, né con quelli relativi al denegato riconoscimento di un indennizzo riguardo a un'altra vicenda in assenza di una sua specifica richiesta e neppure con quelli inerenti all'irricevibilità della domanda di rettifica, dinieghi compiutamente illustrati nell'impugnata sentenza; 
 
ch'egli, criticando in maniera inammissibile l'operato della Delegata LAV e del Dipartimento, non spiega perché la Corte cantonale non avrebbe potuto ammettere che l'autorità LAV poteva fondarsi sui fatti accertati dalle autorità penali con giudizi passati in giudicato, fatti da lui criticati in maniera del tutto generica, nonché sul criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. al riguardo DTF 144 II 406 consid. 3 pag. 409 seg.), ritenendo, dopo un'esauriente valutazione dei mezzi di prova tra i quali anche un certificato medico prodotto dal ricorrente, ch'egli non ha subito una lesione di una certa gravità, ciò che esclude la sua qualità di vittima;    
 
ch'egli, diffondendosi inoltre su questioni che esulano dall'oggetto del litigio, non motiva perché queste conclusioni sarebbero lesive del diritto o arbitrarie (DTF 144 I 113 consid. 7.1 pag. 124; 142 III 364 consid. 2.4 in fine pag. 368); 
che il ricorso, manifestamente non sufficientemente motivato, non può quindi essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento della sanità e della socialità e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 12 aprile 2019 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Chaix 
 
Il Cancelliere: Crameri