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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_803/2022  
 
 
Sentenza del 26 ottobre 2022  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Jacquemoud-Rossari, Presidente, 
Denys, Muschietti, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
ricorrente, 
 
contro 
 
A.A.________, 
patrocinato dall'avv. Giuseppe Gianella, 
opponente. 
 
Oggetto 
Tentato omicidio intenzionale, esposizione a pericolo della vita altrui, lesioni gravi tentate; espulsione, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 19 maggio 2022 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2021.60+95). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con sentenza del 22 dicembre 2020, la Corte delle assise criminali ha riconosciuto A.A.________, cittadino italiano, autore colpevole di tentato omicidio intenzionale, commesso con dolo eventuale, per avere, l'11 aprile 2019, a X.________, presso l'abitazione coniugale, tentato di uccidere la moglie B.A.________. La Corte gli ha rimproverato di avere aggredito la moglie scaraventandola dapprima nella vasca da bagno, facendole battere la testa contro il rubinetto, rovesciandole poi in testa un secchio contenente acqua e candeggina e in seguito premendole con la mano aperta da tergo la nuca, spingendole il viso sul fondo della vasca (il cui tappo di scolo era chiuso). Successivamente egli ha raggiunto la moglie nel salotto, dove era riuscita a fuggire, l'ha afferrata con la mano destra al collo e l'ha scaraventata sul divano. Dopo che la vittima è riuscita a liberarsi dalla presa portandosi le due braccia davanti al collo per proteggerlo da ulteriori strette, l'imputato ha iniziato a colpirla con ripetuti pugni sul costato e uno sulla tempia sinistra, mordendole inoltre il labbro superiore. A causa del dolore, la moglie ha abbandonato la posizione protettiva al collo ed è caduta dal divano, là dove l'imputato l'ha subito afferrata al collo da tergo con il suo avambraccio destro, stringendolo e dicendole nel contempo: "adesso sì che ti ho preso bene ora non ti mollo più". La stretta ha provocato alla vittima l'annebbiamento della vista e la perdita dei sensi. Mentre la moglie si trovava a terra, l'imputato continuava a colpirla con calci su tutto il corpo, interrompendo il suo agire dopo essersi accorto che di lì a poco il loro figlio sarebbe rientrato a casa da scuola.  
L'imputato è inoltre stato riconosciuto autore colpevole di lesioni gravi, commesse a danno della moglie il 21 maggio 2012, lesioni semplici qualificate ripetute, inferte al coniuge nel periodo dal 22 dicembre 2013 al 10 aprile 2019, vie di fatto reiterate, commesse sempre nei confronti della moglie presso l'abitazione coniugale nel periodo dal 22 dicembre 2017 al giugno del 2018, e minaccia ripetuta per atti avvenuti in circostanze analoghe nel periodo dal 22 dicembre 2013 al 10 aprile 2019. Egli è altresì stato dichiarato autore colpevole di ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti ed è stato condannato alla pena detentiva di sei anni e sei mesi e al pagamento della multa di fr. 500.--. La Corte delle assise criminali ha contestualmente ordinato nei suoi confronti un trattamento stazionario ai sensi dell'art. 59 cpv. 3 CP e l'espulsione dal territorio svizzero per la durata di cinque anni. 
 
B.  
Con sentenza del 19 maggio 2022, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha parzialmente accolto un appello presentato da A.A.________ contro il giudizio di primo grado. Rilevato che i punti del dispositivo relativi alla condanna per le imputazioni di lesioni gravi, di lesioni semplici qualificate ripetute e di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti ripetuta erano passati incontestati in giudicato, la CARP ha inoltre dichiarato l'imputato autore colpevole di vie di fatto reiterate per i fatti commessi presso l'abitazione coniugale nel periodo dal 22 dicembre 2017 al giugno del 2018 e di minaccia ripetuta per quelli avvenuti nel periodo dal 22 dicembre 2013 al 10 aprile 2019. La Corte cantonale ha per contro prosciolto A.A.________ dall'imputazione di tentato omicidio intenzionale per i fatti dell'11 aprile 2019. Lo ha condannato alla pena detentiva di tre anni e sei mesi e alla multa di fr. 500.--. Nei suoi confronti è inoltre stata ordinata la misura del trattamento ambulatoriale giusta l'art. 63 CP. La CARP ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza all'autorità amministrativa per la decisione sui provvedimenti in materia di diritto degli stranieri. 
 
C.  
Il Ministero pubblico impugna questa sentenza, nella misura in cui la CARP ha prosciolto A.A.________ dall'imputazione di tentato omicidio intenzionale, con un ricorso in materia penale del 20 giugno 2022 al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di rinviare gli atti alla Corte cantonale per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi, in particolare per statuire nuovamente sull'accusa di tentato omicidio intenzionale, rispettivamente sulle ipotesi subordinate di esposizione a pericolo della vita altrui, lesioni gravi tentate e lesioni semplici qualificate, nonché sull'espulsione dal territorio svizzero. Il ricorrente fa valere la violazione del diritto federale. 
 
D.  
La Corte cantonale rinuncia a presentare una risposta al ricorso, confermandosi nella sua sentenza. L'imputato chiede di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio e postula la reiezione del gravame. 
Con decreto presidenziale dell'11 luglio 2022 è stata respinta, nella misura in cui non era priva di oggetto, una domanda cautelare contenuta nel ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
La decisione impugnata, di carattere finale (art. 90 LTF), è stata pronunciata in una causa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF). La legittimazione del ricorrente è data (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 3 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è sotto i citati aspetti ammissibile. 
 
2.  
 
2.1. Il ricorrente contesta il proscioglimento dell'opponente dall'imputazione di tentato omicidio intenzionale. Critica il fatto che la Corte cantonale abbia negato l'adempimento dell'elemento soggettivo del reato, escludendo la volontà omicida dell'imputato solo sulla base della circostanza ch'egli aveva liberato la stretta al collo della vittima. Adduce che le sentenze del Tribunale federale richiamate al riguardo dalla CARP non sarebbero pertinenti per il giudizio sulla fattispecie, siccome si riferirebbero a casi in cui, contrariamente a quello in esame, le vittime non avevano perso conoscenza a seguito dello strangolamento. Il ricorrente rileva che in concreto la vittima era già svenuta quando l'opponente ha lasciato la presa al collo, sicché l'allentamento della stretta non poteva essere ritenuto indicativo di una mancanza di volontà di ucciderla. Secondo il ricorrente, per quanto ne sapeva l'imputato, la vittima avrebbe anche potuto già essere deceduta. Rileva inoltre che l'imputato ha stretto il collo della moglie da tergo, ciò che gli impediva di notare eventuali segnali di svenimento o di asfissia: egli non avrebbe quindi avuto il controllo della situazione e non avrebbe potuto dosare il rischio di ucciderla, a maggior ragione ove si consideri che l'evidente differenza di costituzione fisica rispetto all'aggressore le avrebbe del tutto impedito di difendersi. Il ricorrente sostiene che la volontà omicida risulterebbe pure dalla circostanza secondo cui, una volta svenuta a terra, l'opponente avrebbe continuato a colpire con calci la vittima indifesa. Rimprovera inoltre alla CARP di avere omesso di considerare che l'imputato ha cessato l'aggressione solo perché di lì a poco il figlio sarebbe rincasato da scuola. Ritiene che, sulla base di una valutazione completa degli elementi agli atti, la CARP avrebbe dovuto riconoscere l'adempimento dell'elemento soggettivo relativo al reato di tentato omicidio intenzionale, quantomeno nella forma del dolo eventuale.  
 
2.2. L'art. 111 CP prevede che chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni, in quanto non ricorrano le condizioni previste negli articoli seguenti, che qualificano particolari azioni. Giusta l'art. 12 cpv. 2 CP, commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio. La seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (DTF 133 IV 9 consid. 4), che sussiste laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, poiché prende in considerazione l'evento nel caso in cui si realizzi, lo accetta pur non desiderandolo (DTF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3; 134 IV 26 consid. 3.2.2).  
In mancanza di confessioni, il giudice può, di regola, dedurre la volontà dell'interessato fondandosi su indizi esteriori e regole d'esperienza. Può desumere la volontà dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 133 IV 222 consid. 5.3 e rinvii). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso che si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi, tanto più fondata risulterà la conclusione che l'autore, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l'ipotesi che l'evento considerato si realizzasse (DTF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 138 V 74 consid. 8.4.1; 135 IV 12 consid. 2.3.2). Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo nel quale egli ha agito (DTF 130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c). 
L'autore che, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato, può essere punito con pena attenuata (art. 22 cpv. 1 CP). Vi è tentativo quando l'autore ha realizzato tutti gli elementi soggettivi del reato e manifestato la sua decisione di commetterlo, ma gli elementi oggettivi difettano in tutto o in parte (DTF 140 IV 150 consid. 3.4; 137 IV 113 consid. 1.4.2). È quindi dato un tentativo di omicidio, quando l'autore, agendo intenzionalmente, inizia l'esecuzione di questo reato, manifestando così la sua decisione di commetterlo, senza tuttavia che il risultato si compia (sentenza 6B_86/2019 dell'8 febbraio 2019 consid. 2.1 e rinvii). L'equivalenza delle due forme di dolo, diretto ed eventuale, si applica pure al tentativo (DTF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2c; sentenza 6B_1146/2018 dell'8 novembre 2019 consid. 4.2, in: RtiD I-2020 pag. 69 segg.). 
Ciò che l'autore sapeva, voleva o ha preso in considerazione sono questioni di fatto (DTF 141 IV 369 consid. 6.3 pag. 375; 138 V 74 consid. 8.4.1), che vincolano di principio questa Corte, tranne quando i fatti sono stati accertati in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (cfr. art. 105 LTF). È per contro una questione di diritto, quella di sapere se, sulla base dei fatti accertati, la conclusione circa l'esistenza del dolo eventuale sia giustificata (DTF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3). 
 
2.3. La CARP ha posto alla base del giudizio sull'imputazione di tentato omicidio intenzionale gli accertamenti di fatto del tribunale di primo grado. Ammessa la credibilità della versione della vittima e rilevato che sulla modalità della presa al collo le dichiarazioni delle parti coincidevano, la Corte cantonale ha tuttavia negato l'adempimento dei presupposti di tale reato. Ha rilevato che, secondo quanto riferito dalla vittima stessa, l'imputato aveva lasciato la presa al collo, la cui durata non era peraltro stata accertata. Richiamando le sentenze 6B_307/2013 del 13 giugno 2013 e 6S.40/2004 del 6 aprile 2004, la CARP ha ritenuto che la cessazione dello strangolamento con la liberazione della presa al collo della vittima significava ch'egli non voleva ucciderla, ciò che escludeva un tentativo di omicidio. Secondo la precedente istanza, se l'imputato avesse voluto uccidere la moglie, "non avrebbe dovuto fare altro che continuare a mantenere la morsa, tanto più che la vittima, nel frattempo svenuta, non poteva opporre alcuna resistenza".  
 
2.4.  
 
2.4.1. Secondo gli accertamenti dei giudici cantonali, a seguito della presa al collo la vittima è svenuta ed ha perso i sensi per un periodo indeterminato, nel corso del quale l'imputato ha rilasciato la presa. Al momento in cui la moglie è rinvenuta, egli si trovava in piedi di fronte a lei intento a tirarle dei calci all'altezza del costato.  
L'opponente sostiene che l'accertamento relativo allo svenimento della vittima sarebbe arbitrario, siccome il medico legale non avrebbe rilevato sulla vittima né una fase asfittica né una rottura dell'osso ioide. Adduce che non sarebbero stati eseguiti esami specifici volti a stabilire l'intensità dello strangolamento, segnatamente non sarebbe stato accertato se esso fosse tale da mettere in pericolo la vita dell'interessata. Secondo l'opponente, l'accertamento sarebbe inoltre incompatibile con la modalità della presa al collo, ritenuto che la posizione orizzontale dell'avambraccio non avrebbe potuto compromettere il flusso del sangue a livello cerebrale. Egli sostiene inoltre che la sua posizione durante la presa al collo gli avrebbe consentito di avere un certo controllo sulla vittima, in modo da poterne scongiurare la morte allentando semplicemente la presa, come è effettivamente avvenuto. Adduce di avere quindi potuto dosare il rischio di provocare la morte della moglie, la quale sarebbe oltretutto stata in grado di difendersi. Contesta l'esistenza di elementi a sostegno di una sua volontà omicida, che sarebbe pure confutata dal fatto che il figlio sarebbe rincasato di lì a poco. 
 
2.4.2. Le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF valgono anche per la risposta al ricorso (DTF 144 II 246 consid. 6.7 e consid. 2 non pubblicato; 140 III 115 consid. 2). Con le esposte argomentazioni l'opponente non si confronta con l'insieme degli elementi presi in considerazione dai giudici cantonali e non spiega puntualmente per quali ragioni l'accertamento relativo allo svenimento della vittima sarebbe manifestamente in contrasto con gli atti e quindi arbitrario. La CARP, come i primi giudici, ha infatti ritenuto credibile la versione della vittima. L'opponente non espone al riguardo i motivi per cui tale valutazione sarebbe manifestamente insostenibile, in particolare non sostiene che determinate dichiarazioni della vittima sarebbero contraddittorie o incoerenti. La presa al collo è stata riconosciuta dall'opponente e la sua descrizione corrisponde a quella fornita dalla vittima. L'opponente rileva che il medico legale non ha riscontrato né un'asfissia né una rottura dell'osso ioide. Tuttavia, nel suo referto, il medico ha spiegato i motivi per cui l'assenza di fratture e di una completa occlusione delle vie aeree non era decisiva e non significava che nella fattispecie la forza impiegata non sia stata sufficiente a determinare conseguenze potenzialmente letali. Il medico ha inoltre rilevato che le modalità di compressione al collo e i sintomi riferiti dalla vittima erano compatibili con la suddetta perdita di conoscenza. L'opponente non si confronta puntualmente con il contenuto nel referto medico, riportato nel giudizio impugnato, e non sostanzia quindi arbitrio alcuno. L'accertamento secondo cui, a seguito della presa al collo, la vittima è svenuta ed ha perso i sensi è quindi vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF).  
 
2.4.3. La Corte cantonale ha richiamato la sentenza 6B_307/2013, citata, consid. 4.2 e la sentenza 6S.40/2004, citata, consid. 2.2, adducendo che l'imputato non intendeva uccidere la vittima, siccome ha liberato la stretta al collo. Come rilevato dall'opponente medesimo, questi giudizi, concernenti il reato di esposizione a pericolo della vita altrui (art. 129 CP), divergono tuttavia dalla fattispecie in esame. In entrambi i citati casi le vittime non hanno perso conoscenza a seguito dello strangolamento. Nel primo caso, l'autore aveva osservato le difficoltà respiratorie della vittima e aveva rilasciato la presa non appena aveva constatato tali difficoltà. Nel secondo caso, l'autore ha rilasciato la presa quando si è accorto che rischiava di uccidere la compagna, ciò che indicava che non voleva ucciderla. In concreto, l'opponente ha per contro liberato la stretta al collo dopo che la moglie era già svenuta e si trovava quindi priva di sensi. In tale circostanza, egli non era più in misura di controllare e di dosare il rischio potenzialmente letale dello strangolamento. Al riguardo, la Corte cantonale ha peraltro rilevato che, in sede di interrogatorio, l'opponente aveva dichiarato di potere comprendere che la presa in questione era piuttosto pericolosa e poteva portare alla morte della vittima. Secondo gli accertamenti dei giudici cantonali, vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), dopo la stretta al collo l'opponente ha inoltre continuato a colpire la vittima con dei calci mentre si trovava a terra indifesa. Successivamente allo svenimento, ha pertanto ancora infierito sulla vittima sdraiata al suolo.  
 
2.5. Nelle esposte circostanze, risulta quindi che l'opponente ha stretto la vittima al collo fino a farla svenire e perdere i sensi, continuando poi a colpirla con calci al torace quand'ella, già malmenata, si trovava a terra inerme. Egli sapeva della pericolosità del suo agire ed era consapevole del rischio di causare la morte della vittima, la cui realizzazione non era da lui più controllabile, ma dipendeva principalmente dal caso, segnatamente ove si consideri che la vittima si trovava già in uno stato di perdita di conoscenza. Alla luce della grave violazione del dovere di diligenza e della sua consapevolezza circa la probabilità di un esito letale, l'opponente ha quindi preso in considerazione la possibilità di uccidere la vittima, accettando tale evento nel caso in cui si realizzasse. Ha di conseguenza agito con dolo eventuale. In tali condizioni, il suo proscioglimento dall'imputazione di tentato omicidio intenzionale viola il diritto federale.  
 
3.  
Visto l'esisto del gravame, le ulteriori censure sollevate dal ricorrente, relative ad ipotesi di reato prospettate in via subordinata, non devono essere esaminate. Né occorre vagliare in questa sede le censure concernenti la decisione della CARP di negare nella fattispecie, in accoglimento delle contestazioni dell'imputato, la realizzazione dei presupposti per un'interpretazione e rettifica (art. 83 CPP) della sentenza di primo grado. In considerazione dell'accoglimento del presente ricorso, tali censure non hanno portata pratica, il Tribunale federale non essendo tenuto ad esprimersi su questioni teoriche (cfr. DTF 135 III 513 consid. 7.2 pag. 525; 131 I 153 consid. 1.2). 
 
4.  
 
4.1. Ne segue che il ricorso deve essere accolto e il dispositivo III n. 2 della sentenza impugnata, relativo al proscioglimento dall'imputazione di tentato omicidio intenzionale, deve essere annullato. Devono inoltre essere annullati il dispositivo III n. 3 (comprensivo dei punti n. 3.1 e n. 3.2), riguardante la commisurazione della pena, e il dispositivo III n. 6, concernente i provvedimenti in materia di diritto degli stranieri. Questi dispositivi sono parimenti impugnati dal ricorrente e sono strettamente legati all'esito del giudizio d'appello. La Corte cantonale dovrà ripronunciarsi su questi aspetti, tenuto conto di quanto esposto ai precedenti considerandi.  
 
4.2. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio presentata dall'opponente può essere accolta in considerazione della sua situazione finanziaria. Non si prelevano quindi spese giudiziarie a suo carico e l'avv. Giuseppe Gianella viene incaricato del suo patrocinio gratuito. A tale titolo, la Cassa del Tribunale federale gli verserà un'indennità per la procedura in questa sede (art. 64 cpv. 2 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è accolto. I dispositivi III n. 2, 3 e 6 della sentenza emanata il 19 maggio 2022 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino sono annullati. La causa le è rinviata per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell'opponente per la procedura dinanzi al Tribunale federale è accolta. All'opponente viene designato quale patrocinatore l'avv. Giuseppe Gianella. 
 
4.  
La Cassa del Tribunale federale verserà al patrocinatore dell'opponente un'indennità di fr. 3'000.-- per la procedura dinanzi al Tribunale federale. 
 
5.  
Comunicazione al ricorrente, al patrocinatore dell'opponente e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 26 ottobre 2022 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jacquemoud-Rossari 
 
Il Cancelliere: Gadoni