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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
8C_409/2007 {T 0/2} 
 
Sentenza dell'8 settembre 2008 
I Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali Ursprung, Presidente, 
Widmer, Frésard, 
cancelliere Schäuble. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinata dall'avv. Marco Cereghetti, Corso Elvezia 7, 6900 Lugano, 
 
contro 
 
La Basilese Compagnia d'Assicurazioni, Aeschengraben 21, 4002 Basilea, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 21 giugno 2007. 
 
Fatti: 
 
A. 
In data 18 ottobre 2004 A.________, nata nel 1956, farmacista FPH, titolare di una farmacia a L._______ e in quanto tale assicurata d'obbligo contro gli infortuni presso La Basilese Compagnia d'Assicurazioni, è rimasta vittima di un infortunio. Mentre stava attraversando la strada, è caduta riportando una ferita al ginocchio destro e una forte contusione al ginocchio sinistro. Gli accertamenti messi in atto hanno evidenziato una rottura del menisco laterale del ginocchio sinistro. Il caso è stato assunto dall'assicuratore infortuni, il quale ha corrisposto le prestazioni di legge. 
 
Mediante decisione del 2 marzo 2006, sostanzialmente confermata il 7 dicembre seguente anche in seguito all'opposizione interposta dall'interessata, la Basilese ha dichiarato A.________ pienamente abile al lavoro e ha chiuso il caso con effetto dal 13 marzo 2006, ritenendo che a quella data lo stato del ginocchio sinistro permettesse una presenza sul posto di lavoro sull'arco di un'intera giornata, in qualità di farmacista, con possibilità di intercalare anche delle mansioni di carattere piuttosto amministrativo e continuando l'esecuzione individuale e regolare di un programma personalizzato e attivo di rinforzo muscolare. 
 
B. 
A.________, patrocinata dall'avv. Marco Cereghetti, si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, al quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita d'invalidità del 20% dal 13 marzo 2006 in poi. 
 
Ritenendo l'insorgente pienamente abile al lavoro nella sua professione di farmacista titolare di una farmacia ed escludendo quindi l'esistenza di una qualsivoglia incapacità lucrativa, la Corte cantonale, statuendo per giudice unico, ha, per pronuncia del 21 giugno 2007, respinto il gravame e confermato la decisione su opposizione della Basilese. 
 
C. 
Sempre patrocinata dall'avv. Cereghetti, A.________ interpone un ricorso al Tribunale federale, al quale, protestate spese e ripetibili, ribadisce, in via principale, la richiesta di riconoscimento di una rendita d'invalidità del 20%. In via subordinata postula il rinvio della causa all'istanza precedente per complemento istruttorio e nuovo giudizio. 
 
La Basilese come pure l'Ufficio federale della sanità pubblica hanno rinunciato a presentare osservazioni. 
 
Diritto: 
 
1. 
La presente lite verte sul tema del diritto della ricorrente a una rendita d'invalidità dell'assicurazione contro gli infortuni. Pur non avendo la Basilese emesso alcun provvedimento in merito, la Corte cantonale a giusta ragione ha, per motivi di economia processuale, esaminato la questione, ritenuto che all'assicuratore era stata data l'opportunità di pronunciarsi al riguardo (DTF 122 V 34 consid. 2a pag. 36). 
 
2. 
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità giudiziaria cantonale ha già compiutamente esposto le norme legali e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti che reggono il controverso diritto a rendita (art. 18 cpv. 1 LAINF), la nozione stessa d'invalidità (art. 8 LPGA) come pure il metodo generale di confronto dei redditi per la determinazione del grado d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA). A tale esposizione può essere fatto riferimento, non senza tuttavia ribadire che alfine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Per quanto attiene al valore probatorio attribuito ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili, giova pure ricordare che se questi ultimi sono stati resi sulla base di accertamenti approfonditi e completi, in piena conoscenza dell'incarto e giungono a dei risultati convincenti, il giudice non vi si discosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far dubitare della loro fondatezza (DTF 125 V 351 consid. 3b/ee pag. 353). 
 
3. 
L'istanza precedente ha fondato la propria valutazione principalmente sugli accertamenti specialistici compiuti dal consulente medico della Basilese, dott. C.________, il quale, dopo essersi confrontato in maniera circostanziata con la documentazione sanitaria agli atti ed avere analizzato in dettaglio i disturbi lamentati dall'interessata, ha concluso per una piena capacità lavorativa dell'assicurata nella sua attività abituale (referto 17 febbraio 2006). Dopo attento esame dell'incarto, visto in particolare che nel ricorso di ultima istanza non si adducono argomenti idonei a stravolgere le conclusioni dell'autorità di primo grado, la quale ha esposto in modo convincente come di fronte a valutazioni mediche contraddittorie, per quanto concerne la capacità di lavoro dell'assicurata (in particolare il dott. M._______, come il dott. C.________ specialista FMH in chirurgia ortopedica, le attesta infatti un'abilità lavorativa ridotta nella misura del 20-25%), si debba ritenere maggiormente attendibile il parere espresso dal medico di fiducia dell'assicuratore resistente, anche questo Tribunale non vede valido motivo per scostarsi da questa opinione. Il solo fatto che la ricorrente deve disporre del tempo necessario per eseguire gli esercizi e le cure fisioterapiche non è sufficiente, contrariamente a quanto sostiene l'interessata, a giustificare un'incapacità di guadagno del 20%. In effetti, in virtù dell'obbligo di diminuire il danno che le incombe, si può ragionevolmente esigere da lei di prendere le disposizioni necessarie affinché tali misure siano eseguite al di fuori delle sue ore di presenza abituali nella farmacia. 
 
4. 
Dato quanto precede, il giudizio cantonale querelato, denegante l'esistenza di una perdita di guadagno conseguente all'infortunio del 2004, merita tutela, senza che sia necessario procedere ad ulteriori indagini. Gli atti all'inserto sono completi e permettono di esprimersi sulla vertenza con sufficiente cognizione di causa. 
 
5. 
Il ricorso va pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è respinto. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
Lucerna, 8 settembre 2008 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Ursprung Schäuble