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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.5/2007 /biz 
 
Sentenza del 1° giugno 2007 
I Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudici federali Corboz, presidente, 
Klett, Kolly, Kiss, Ramelli, giudice supplente, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
Banca A.________SA, 
convenuta e ricorrente, 
patrocinata dagli avv. Fulvio Pelli e Gabriele Fossati, 
 
contro 
 
B.________, 
attore e opponente, 
patrocinato dagli avv. Claudius Alder e Rocco Olgiati. 
 
Oggetto 
contratto di mandato, responsabilità per persona ausiliaria, risarcimento del danno, 
 
ricorso per riforma [OG] contro la sentenza emanata 
il 23 novembre 2006 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 4 luglio 1996 B.________ ha aperto presso la Banca A.________SA il conto xxx, intestato a lui personalmente (detto in seguito conto personale), firmando, tra altri documenti, i formulari per "istruzioni telefoniche" e "corrispondenza fermo banca". 
 
Il 20 agosto seguente egli ha aperto presso il medesimo istituto bancario un secondo conto yyy intestato alla società panamense C.________, di cui egli era beneficiario economico insieme al fratello. 
B. 
Consulente in banca per entrambe le relazioni era D.________, che fin dall'inizio ha effettuato operazioni non autorizzate, appropriandosi di parte dei capitali. 
 
Nel mese di dicembre 2000 è stato aperto contro di lui un procedimento penale per truffa, amministrazione infedele e appropriazione indebita, tutt'ora in corso. 
C. 
Il 27 gennaio 2003 B.________ ha avviato un'azione civile davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo la condanna della banca al pagamento di fr. 1'690'801.70, oltre interessi. Si trattava dell'importo complessivo del quale D.________ si è appropriato tra il 29 agosto 1997 e il 2 novembre 1998, addebitando il conto personale di B.________ mediante diciotto ordini telefonici di bonifico - in realtà mai impartiti dal cliente - a favore di un suo conto cifrato presso una banca lussemburghese. 
 
La convenuta non ha contestato gli illeciti commessi dal suo dipendente, ma si è opposta all'azione rimproverando all'attore gravi negligenze nella gestione delle proprie relazioni bancarie. In particolare, essa ha osservato che l'agire illecito del suo funzionario era stato reso possibile dal comportamento dell'attore e della fiduciaria che concretamente curava gli interessi di C.________ e riceveva copia della corrispondenza bancaria: entrambi avevano infatti rilasciato delle dichiarazioni scritte con cui confermavano di aver impartito al funzionario tutta una serie di istruzioni telefoniche e di essere a conoscenza della situazione patrimoniale del conto yyy. Così facendo, essi avrebbero - a detta della convenuta - permesso al funzionario di malversare anche sul conto personale di B.________. 
 
Aderendo, perlomeno parzialmente, alle tesi della convenuta, il Pretore ha attribuito all'attore un grado di concolpa del 55 % e ridotto in misura corrispondente la sua pretesa di risarcimento. Nella sentenza del 24 agosto 2005 la banca convenuta è stata dunque condannata a pagare all'attore fr. 760'861.--, oltre interessi al 5 % a partire dalle date di ciascuno dei diciotto prelevamenti. 
D. 
Di diverso avviso la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, adita da B.________, la quale, con sentenza del 23 novembre 2006, ha ridotto al 10 % il grado di concolpa imputabile all'attore; il giudizio di primo grado è stato quindi riformato nel senso che la banca convenuta è stata condannata al pagamento di fr. 1'521'721.53, oltre interessi. 
E. 
Prevalendosi della violazione dell'art. 44 cpv. 1 CO, il 27 dicembre 2006 la convenuta è insorta dinanzi al Tribunale federale con un ricorso per riforma volto ad ottenere l'annullamento della sentenza cantonale e la conferma di quella pretorile. Nella risposta del 23 febbraio 2007 l'attore chiede la reiezione del gravame di controparte nella misura in cui fosse ricevibile. 
 
Con il ricorso adesivo introdotto contestualmente alla riposta, B.________ postula dal canto suo la modifica del giudizio cantonale nel senso di condannare la convenuta alla rifusione totale dell'importo posto in azione, ossia fr. 1'690'801.70 più interessi. La convenuta propone di respingere il ricorso adesivo con risposta del 19 aprile 2007. 
 
Diritto: 
I. Premessa 
1. 
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione in concreto impugnata è stata pronunciata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna resta tuttavia disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF). 
2. 
Il ricorso per riforma è ammissibile per violazione del diritto federale (art. 43 cpv. 1 OG). Nel quadro di tale rimedio non possono, per contro, essere invocate la violazione di un diritto costituzionale (art. 43 cpv. 1 seconda frase OG) o la violazione del diritto cantonale (cfr. art. 55 cpv. 1 lett. c OG). 
 
ll diritto federale non è di regola violato dagli accertamenti di fatto (art. 43 cpv. 3 OG). Nella giurisdizione di riforma, il Tribunale federale fonda pertanto il suo giudizio sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, a meno che non siano state violate disposizioni federali in materia di prove (ad esempio l'art. 8 CC), debbano venire rettificati accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG) o si renda necessario un complemento degli stessi a norma dell'art. 64 OG (DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140). Fatte salve queste eccezioni, censure contro l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove eseguiti dall'autorità cantonale sono improponibili, così come non si può far riferimento a circostanze non accertate nel giudizio impugnato, trattandosi di fatti nuovi (art. 55 cpv. 1 lett. c OG; DTF citati; 129 III 618 consid. 3). 
3. 
Come anticipato nella parte dedicata all'esposizione dei fatti, la convenuta non ha mai contestato l'appropriazione degli averi in conto da parte del funzionario D.________: pacifica è quindi la sua responsabilità per il comportamento dell'ausiliario (art. 398 e 101 CO), riconosciuta sia dal Pretore sia dalla Corte cantonale. 
 
Il litigio verte unicamente sull'esistenza e sulla gravità della colpa concomitante dell'attore e, quindi, sull'applicazione dell'art. 44 cpv. 1 CO
 
3.1 Nel giudizio di primo grado il Pretore ha precisato che il quesito da risolvere era quello di sapere se l'agire dell'attore nel quadro del conto yyy abbia costituito una colpa concomitante per la pretesa risarcitoria dedotta in causa, concernente l'ammanco verificatosi sul conto personale. 
 
Il giudice ha stabilito che l'attore ha gestito con grande negligenza il conto yyy, riponendo una fiducia cieca nel consulente D.________, delle cui azioni ha dato scarico in blocco senza verifiche, omettendo visite in banca e controllo di accrediti e corrispondenza. Questo comportamento ha contribuito in modo importante e causale a favorire anche il danno subito dall'attore sul conto personale: in primo luogo perché il consulente, senza la mano libera di cui fruiva nel disporre del conto yyy, non avrebbe potuto delinquere nemmeno sul conto personale; in secondo luogo perché la banca convenuta, se fossero emersi gli illeciti commessi sul conto yyy, avrebbe potuto intervenire e impedire al consulente di operare anche sul conto personale dell'attore. 
 
A mente del primo giudice la negligenza dell'attore ha raggiunto "un'intensità sbalorditiva", che supera quella pure grave commessa dalla banca nel controllare l'operato del suo dipendente: ha di conseguenza fissato al 45 % la colpa di quest'ultima e nel 55 % la colpa concomitante dell'attore. 
3.2 Nella sentenza impugnata la Corte cantonale ha ribadito il comportamento negligente dell'attore nel conto yyy ma, smentendo il Pretore, ha negato il rapporto causale naturale e adeguato con il danno subito sul conto personale. Essa ha osservato che il nesso di causalità naturale "è tutt'altro che scontato, ed anzi appare assai inverosimile - che tale comportamento - costituisca la condicio sine qua non [...], nel senso che senza di esso il danno sulla relazione bancaria xxx non si sarebbe prodotto." Quanto al nesso causale adeguato, i giudici cantonali hanno escluso che il comportamento dell'attore fosse idoneo, secondo il corso normale delle cose e l'esperienza della vita, a provocare il danno in discussione, giacché le due relazioni bancarie erano indipendenti, erano state aperte in momenti diversi, non erano intestate alle medesime persone, si fondavano su rapporti contrattuali diversi, erano gestite in modo separato - quella personale senza mandato di gestione né supervisione da parte della fiduciaria - e, infine, mai vi erano stati travasi dall'una all'altra, tranne qualche eccezione. 
 
Il Tribunale d'appello ha indi esaminato il comportamento dell'attore nel contesto del conto personale, stabilendo che la mancata contestazione immediata dei bonifici irregolari eseguiti dal funzionario della convenuta non può costituire colpa concomitante, non avendo il titolare, costantemente assente all'estero, preso conoscenza della corrispondenza trattenuta presso la convenuta. Il contenuto di tale corrispondenza - hanno proseguito i giudici cantonali - non è opponibile all'attore in considerazione delle circostanze concrete, quali il dolo del consulente, l'imprevedibilità del suo comportamento e la negligenza del controllo del dipendente da parte della convenuta. Una concolpa causale è stata invece individuata nell'essere l'attore venuto meno all'obbligo di controllo accresciuto che gli imponevano le pattuizioni concernenti la trattenuta della corrispondenza e gli ordini telefonici, che diminuivano le possibilità oggettive di sorveglianza da parte della banca. Trattandosi di una negligenza tutto sommato lieve rispetto al dolo del consulente bancario e alla negligenza della convenuta nel sorvegliarlo, la Corte cantonale ha ritenuto equa una riduzione del risarcimento nella misura del 10 %. 
II. Ricorso principale 
4. 
Nel ricorso principale la convenuta sostiene che il Tribunale d'appello ha fatto uso di una nozione errata di causalità naturale, poiché ha considerato che l'azione o l'omissione in questione debba costituire l'unica causa del danno. Soggiunge che l'esistenza di un nesso di tale genere tra il comportamento assunto dall'attore in relazione al conto yyy e il danno verificatosi sul suo conto personale è comunque stata negata a torto. 
4.1 L'attore obietta a ragione che l'accertamento della causalità naturale è una questione di fatto che vincola il Tribunale federale nella procedura di ricorso per riforma (DTF 132 III 715 consid. 2.2 pag. 718; 130 III 591 consid. 5.3 pag. 601 con rinvii). Nell'ambito di questo rimedio può nondimeno essere verificato, in diritto, se l'autorità cantonale abbia posto a fondamento del proprio giudizio un concetto esatto di causalità naturale (DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa pag. 23 con rinvii). 
 
In concreto la risposta è affermativa. L'autorità ticinese ha fatto sua la definizione usuale della giurisprudenza federale, secondo cui vi è causalità naturale quando un comportamento è la condizione sine qua non di un risultato (cfr. ad esempio DTF 128 III 174 consid. 2b pag. 177, 180 consid. 2d pag. 184). È vero che in altre occasioni (per esempio nella DTF 96 II 392 consid. 1, citata nel gravame) il Tribunale federale si è espresso in maniera più circostanziata, precisando che il comportamento in questione non deve necessariamente essere l'unica causa del danno. Così è in effetti: affinché un comportamento determinato possa assurgere a condicio sine qua non di un risultato è sufficiente ch'esso contribuisca a produrlo, se del caso insieme con altre cause, ma in modo tale da non poter essere tralasciato senza che venga a mancare anche il risultato (DTF 119 V 335 consid. 1; cfr. anche sentenza inedita del 28 agosto 2006, nelle cause 6P.13/2006 e 6S.34/36/2006, consid. 4.4.1 con rinvii). 
4.2 L'indagine potrebbe fermarsi qui se la Corte cantonale avesse escluso in modo assoluto la causalità naturale. In realtà, però, la formulazione dubitativa del giudizio impugnato - che recita "è tutt'altro che scontato, ed anzi appare assai inverosimile" - induce a ritenere che i giudici cantonali abbiano considerato poco probabile, ma non del tutto escluso, che il comportamento dell'attore nel conto yyy sia stato la causa naturale (o una delle cause naturali) del danno subito sul conto personale. L'esame va pertanto proseguito. 
5. 
La convenuta ravvede nella sentenza impugnata una duplice violazione dell'art. 44 cpv. 1 CO, applicabile anche nell'ambito contrattuale in forza dell'art. 99 cpv. 3 CO. D'un canto essa ha interferito nell'ampio potere d'apprezzamento che la giurisprudenza concede al giudice del merito nell'applicazione di questa norma e, dall'altro, non ha tenuto debitamente conto della concolpa dell'attore, manifestatasi nella leggerezza - accertata dal Pretore e per buona parte confermata dalla Corte cantonale - con la quale egli ha condotto il conto yyy. A mente della convenuta, l'agire dell'attore non solo ha favorito, ma anzi ha istigato l'attività criminosa del consulente D.________ sul conto personale, dandogli la certezza che il suo operato non sarebbe mai stato oggetto di verifiche, neppure da parte dei superiori, ai quali tutto faceva credere che il dipendente agisse di concerto con il cliente. Traducendo questi argomenti in termini di casualità adeguata, la convenuta afferma che, secondo l'andamento normale delle cose e l'esperienza generale della vita, sarebbe bastato un minimo di vigilanza da parte dell'attore per impedire a D.________ di operare anche sul suo conto personale. Infine, la convenuta contesta pure il carattere indipendente attribuito dall'autorità cantonale al conto yyy rispetto al conto personale dell'attore. 
 
5.1 La convenuta ha ragione quando afferma che la giurisprudenza lascia al giudice un potere d'apprezzamento ampio nell'applicazione dell'art. 44 cpv. 1 CO; tale latitudine di giudizio si riferisce però alla misura della riduzione del risarcimento (DTF 131 III 12 consid. 4.2 pag. 15, 511 consid. 5 pag. 528). 
 
Prima di affrontare la questione di un'eventuale riduzione del risarcimento occorre stabilire se al danneggiato - in concreto l'attore - sia imputabile una colpa concomitante. Come ha ricordato la sentenza cantonale, la colpa concomitante, quale condizione necessaria della riduzione, presuppone anzitutto un nesso causale naturale e adeguato tra il comportamento della parte lesa e il danno (DTF 126 III 192 consid. 2d pag. 197 con rinvii). Della causalità naturale già s'è detto. La causalità è anche adeguata quando un determinato comportamento, secondo l'ordinario andamento delle cose e l'esperienza generale della vita, è idoneo a provocare un risultato come quello che si è verificato, così ch'esso ne appaia in modo generale favorito (DTF 129 II 312 consid. 3.3 pag. 318). Decisivo è l'aspetto oggettivo: occorre chiedersi se era probabile che il fatto considerato avrebbe provocato il risultato che si è prodotto (DTF 112 II 439 consid. 1d pag. 442; cfr. anche DTF 132 III 122 consid. 5.2.2.1 non pubblicato). Stabilire l'esistenza della relazione di causa adeguata è questione di diritto, che il Tribunale federale riesamina liberamente nell'ambito del ricorso per riforma (DTF 132 III 715 consid. 2.2 pag. 718 con rinvii, 116 II 519 consid. 4a in fine). 
5.2 A mente della convenuta, nella fattispecie in esame l'esistenza di un nesso causale adeguato andrebbe ammessa già a causa del legame che esisteva tra il conto yyy e il conto personale dell'attore. 
 
Sennonché la sentenza impugnata ha accertato - in fatto, in modo incontrovertibile e vincolante per il Tribunale federale - che le due relazioni bancarie erano del tutto indipendenti. Gli argomenti con i quali la convenuta contesta i diversi elementi distintivi ritenuti dalla Corte cantonale sono quindi irricevibili, perché o volgono contro accertamenti di fatto o si fondano su fatti diversi da quelli che emergono dal giudizio impugnato (cfr. quanto esposto sopra, al consid. 2). 
5.3 L'autorità cantonale ha stabilito che "Nel caso di specie è indiscutibile che il comportamento negligente tenuto dall'attore rispettivamente dalla sua fiduciaria in occasione della gestione del conto yyy C.________ possa aver contribuito a provocare i danni che si sono poi prodotti in quella relazione bancaria" (sentenza impugnata consid. 7.1 pag. 4). 
Il passo successivo che compie la convenuta, la quale mette in relazione questo comportamento anche con le perdite verificatesi sul conto personale dell'attore può sembrare a prima vista sensato: in effetti, se D.________ non avesse potuto agire indisturbato e i suoi atti scellerati fossero stati scoperti, gli si sarebbe forse potuto impedire prima di delinquere. 
 
La tesi della convenuta è tuttavia inficiata da un vizio di fondo: essa dimentica infatti che il consulente bancario non era un terzo estraneo, che veniva a interferire sul corretto adempimento del contratto tra banca e cliente, bensì un suo ausiliario ai sensi dell'art. 101 cpv. 1 CO, del cui comportamento essa deve rispondere come se avesse agito lei stessa (DTF 130 III 591 consid. 5.5.4 pag. 604 seg. con rinvii giurisprudenziali e riferimenti dottrinali; cfr. anche sentenza inedita del 19 febbraio 2004 nella causa 4C.307/2003 consid. 5.2). La convenuta non può pertanto giustificarsi sostenendo ch'essa avrebbe adempiuto correttamente il mandato se l'attore avesse impedito o smascherato le malefatte di D.________: in virtù della finzione istituita dall'art. 101 cpv. 1 CO è infatti lei stessa - nella sua qualità di datore di lavoro - ad averle compiute e a doverne rispondere. 
 
Detto questo, l'assenza di causalità adeguata tra il comportamento dell'attore nell'ambito del conto yyy e il danno subito sul conto personale è evidente: il corso ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita non vogliono affatto che le banche si approprino degli averi dei clienti che omettono di controllare il loro operato poiché ripongono in loro la massima fiducia; tanto meno se, come nel caso in esame, il comportamento del cliente e gli atti delittuosi della banca (compiuti per il tramite dell'ausiliario) riguardano conti diversi. 
5.4 Su questo punto la Corte cantonale ha pertanto applicato correttamente il diritto federale. 
6. 
Per il resto, la convenuta non censura la motivazione con la quale il Tribunale d'appello ha negato rilevanza, sotto il profilo della colpa concomitante, al disinteresse dimostrato dall'attore nel controllo del proprio conto personale; il tema non va dunque esaminato. 
 
Le ultime critiche riguardano invece le ripetibili della prima istanza, che l'autorità cantonale avrebbe riveduto a sfavore della convenuta nonostante che la domanda dell'attore fosse formalmente scorretta. Trattandosi di questioni rette dal diritto processuale cantonale, esse non possono essere riesaminate dal Tribunale federale nella giurisdizione per riforma (cfr. quanto esposto sopra, al consid. 2). 
7. 
In conclusione, il ricorso per riforma principale dev'essere respinto nella misura in cui è ammissibile. 
III. Ricorso adesivo 
8. 
Nel ricorso adesivo l'attore assevera in primo luogo che la sola causa naturale e adeguata del danno da lui subito sul conto personale è la negligenza della convenuta, la quale ha omesso di verificare i sospetti che nutriva nei confronti del suo consulente. In secondo luogo egli contesta l'accresciuto dovere di diligenza che la Corte cantonale gli ha imposto a dipendenza della sottoscrizione dei formulari per "istruzioni telefoniche" e "corrispondenza fermo banca"; a suo modo di vedere, ammettere un simile obbligo sarebbe in contrasto con l'art. 400 CO, che riconosce al mandante un diritto al rendiconto, ma non gli impone obblighi. L'attore precisa in seguito che, in ogni caso, contrariamente a quanto fatto dai giudici cantonali, non può essergli addebitata alcuna negligenza per non aver verificato l'ammontare effettivo dei propri averi in occasione delle sue visite in banca - la prima nel luglio 1996, all'apertura del conto, e la seconda nel 1999, al momento della sua chiusura-: D.________ ha infatti iniziato il saccheggio solo nell'agosto 1997, per terminarlo alla fine del 1998. Sia come sia - conclude l'attore - la colpa della convenuta è talmente grave da rendere irrilevante qualsiasi sua eventuale negligenza, che consisterebbe semmai, più che altro, nell'essersi fidato della banca. 
8.1 Come già spiegato nel quadro dell'esame del ricorso principale, la possibilità di procedere a una riduzione del risarcimento secondo l'art. 44 cpv. 1 CO presuppone l'esistenza di un nesso causale naturale e adeguato fra il comportamento del danneggiato e il pregiudizio da lui patito. 
 
Nel quadro dell'attuale rimedio occorre stabilire se vi è un nesso causale fra il comportamento dell'attore nella gestione del suo conto personale e il danno patito su questo medesimo conto. 
8.2 Riferendosi alla giurisprudenza, i giudici cantonali hanno ritenuto che l'estrema passività mostrata dall'attore nel contesto della relazione bancaria personale - che prevedeva la trattenuta della corrispondenza e permetteva ordini telefonici - aveva limitato le possibilità oggettive di vigilanza della convenuta e contribuito a creare una situazione rischiosa che aveva favorito l'insorgenza del danno. Essi non hanno invero trattato espressamente il tema della causalità in questo ambito. Implicitamente hanno però ammesso perlomeno il legame naturale, accertando in sostanza che il danno non si sarebbe prodotto - o sarebbe stato minore - se l'attore fosse stato più vigile. Questo accertamento di fatto vincola il Tribunale federale (cfr. quanto già esposto sopra al consid. 2). 
8.3 La soluzione deve tuttavia essere diversa con riferimento al nesso di causalità adeguato, per il quale valgono di nuovo le considerazioni già sviluppate al consid. 5. In forza dell'art. 101 cpv. 1 CO la convenuta deve infatti lasciarsi ascrivere il comportamento del dipendente D.________ come se fosse il proprio. 
 
L'autorità cantonale ha evocato questo principio, ma non ne ha tratto le debite conseguenze. Non si è cioè avveduta che, per effetto dell'art. 101 cpv. 1 CO, la spoliazione del conto personale dell'attore è avvenuta ad opera della banca e che un risultato del genere non trova assolutamente conforto nel corso ordinario delle cose e nell'esperienza generale della vita, neppure nei confronti del cliente che dà solo ordini telefonici e fa trattenere la corrispondenza senza controllarla; ne va della fiducia elementare che sta alla base di tutti i contratti della pratica bancaria. 
8.4 La giurisprudenza citata nel giudizio impugnato non conduce ad altre conclusioni. 
8.4.1 La prima sentenza è quella pronunciata il 15 maggio 1989 dal Tribunale federale, pubblicata in Rep 1981 pag. 7. In quel caso il cliente era stato chiamato a risarcire, per responsabilità aquiliana, parte del danno che una banca aveva subito per opera di due suoi dipendenti: l'atto illecito del cliente risiedeva nell'aver omesso d'informare la banca delle malversazioni che i due dipendenti stavano commettendo, delle quali egli era a conoscenza, contravvenendo così alle regole della buona fede. È in tale contesto - del tutto diverso, dunque, da quello qui in esame - che al cliente era stato rimproverato di avere lasciato credere alla banca, grazie anche ad accordi concernenti ordini telefonici e telegrafici, che tutto fosse corretto, impedendole così di scoprire le malversazioni compiute dai due dipendenti. 
8.4.2 La seconda sentenza citata è quella emanata dal Tribunale federale il 30 maggio 2005, nella causa 4C.378/2004. In questa si legge effettivamente che il cliente che sceglie l'opzione "fermo banca" accetta - fatto salvo l'abuso di diritto - di lasciarsi opporre la ratifica tacita degli avvisi che gli sono notificati secondo tale modalità e assume pertanto un rischio (consid. 2.2), accentuato se per di più si disinteressa della gestione dei propri averi (consid. 2.3). Gli addebiti in discussione in quel caso s'inserivano nei rapporti intricati tra la società titolare del conto, l'avente diritto economico e il suo ex coniuge. Ora, una cosa è opporre al cliente - che non si premura per anni di verificare la corrispondenza "fermo banca" - le operazioni eseguite sul suo conto da persone a lui vicine, ma esterne alla banca; altra cosa è imputare al cliente passivo una colpa concomitante nell'ambito di un giudizio sulle conseguenze delle malversazioni commesse a suo scapito dal dipendente/ausiliario dell'istituto al quale egli ha affidato i propri averi. 
8.4.3 Nemmeno le sentenze citate nella pronunzia di primo grado portano a conclusioni diverse. 
 
La DTF 130 III 591 riprende soltanto il principio della riduzione o soppressione del risarcimento per colpa concomitante del danneggiato, enunciato dall'art. 44 cpv. 1 CO (consid. 5.2 pag. 600 seg.); per il resto, questa decisione approfondisce un tema senza relazione con il caso in esame (la colpa concomitante commessa per il tramite dell'ausiliario della parte lesa). 
 
Qualche analogia, ma non di rilievo, c'è con la fattispecie esaminata nella sentenza del 25 febbraio 2005, nella causa 4C.363/2004, ove un cliente chiedeva a una fiduciaria - assimilata a una banca - il risarcimento del danno consecutivo a un investimento presso una società panamense finito male. Il Tribunale federale ha confermato, d'un canto, la colpa predominante della fiduciaria, la quale aveva consigliato l'investimento senza verificare l'affidabilità del destinatario dei fondi e, dall'altro, la colpa concomitante del cliente che, essendo esperto in materia commerciale, non poteva ignorare il carattere speculativo e quindi rischioso dell'investimento (consid. 6). Nemmeno in questo caso, quindi, era la convenuta ad essersi appropriata illecitamente dei soldi del cliente. 
 
8.5 Da tutto quanto esposto si deve concludere che non vi è un nesso causale adeguato fra il comportamento dell'attore e il danno subito sul suo conto personale. 
 
Anche se l'art. 101 CO non esclude, di per sé, la possibilità di tenere poi conto, nel quadro della fissazione del risarcimento, della colpa concomitante del danneggiato (Luc Thévenoz in: Commentaire romand, n. 25 e 32 ad art. 101 CO), nella fattispecie in esame il dolo commesso dal consulente D.________ nell'appropriarsi degli averi del conto personale del cliente - che la convenuta deve lasciarsi imputare come suo in applicazione dell'art. 101 CO, appunto - è talmente enorme da privare di qualsiasi rilevanza, sotto il profilo della causalità adeguata, il comportamento dell'attore. Ciò vale a maggior ragione se si considera il fatto che, stando a quanto accertato nella sentenza impugnata, egli - sebbene non avesse "ragioni particolari per dover verificare lo stato del suo conto" - aveva sempre chiesto ragguagli telefonici, "quasi una volta al mese (...) ottenendo risposte (fallaci) sempre positive". Al dolo mediato si aggiunge infine la colpa propria della convenuta, la quale, sempre secondo gli accertamenti dell'autorità cantonale, non aveva neppure "dato seguito ai sospetti che nutriva nei confronti del proprio dipendente". 
8.6 Nella misura in cui ha dato per scontata l'esistenza del nesso causale adeguato fra il comportamento dell'attore e la perdita intervenuta sul suo conto personale, la sentenza impugnata lede quindi il diritto federale. Ciò comporta l'accoglimento del ricorso adesivo, senza che sia necessario esaminare le rimanenti censure proposte dall'attore. 
IV. Conclusione 
9. 
La reiezione del ricorso principale e l'accoglimento di quello adesivo fanno sì che, in riforma del giudizio cantonale, la petizione dell'attore debba essere accolta integralmente per fr. 1'690'801.70, senza riduzioni. 
 
Per quanto concerne gli interessi di mora del 5 %, che l'attore pretende a partire da diciotto diverse scadenze, corrispondenti ai diversi prelevamenti effettuati da D.________, si osserva che la loro somma (fr. 1'690'981.80) non corrisponde all'importo chiesto in petizione (fr. 1'690'801.70). Questa discrepanza trae origine da un errore di trascrizione commesso dall'attore già in petizione in relazione agli ultimi due importi parziali, che si è poi perpetuato anche nei vari giudizi. L'importo prelevato il 23 settembre 1998 era infatti di fr. 64'685.70 (come indicato a pag. 5 della petizione e al doc. V) e non di fr. 64'865.70 (come scritto nel petitum di causa); mentre l'importo prelevato il 2 novembre 1998 era di fr. 58'545.10 (come indicato a pag. 5 della petizione e al doc. Z) e non di fr. 58'545.-- (come scritto nel petitum di causa). Si tratta di una svista manifesta che può essere rettificata d'ufficio dal Tribunale federale (art. 63 cpv. 2 OG). 
V. Spese e ripetibili 
10. 
L'accoglimento del ricorso adesivo e la conseguente riforma della sentenza impugnata comportano anche la modifica delle spese e ripetibili di prima e seconda istanza. Trattandosi di una questione attinente al diritto cantonale, la causa viene ritornata al Tribunale d'appello per nuovo giudizio limitatamente a questo tema. 
11. 
Le tasse di giustizia riguardanti il ricorso principale e il ricorso adesivo vanno poste a carico della convenuta, integralmente soccombente in ambedue le procedure, la quale rifonderà all'attore ripetibili della sede federale (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso per riforma principale è respinto. 
2. 
Il ricorso per riforma adesivo è accolto. La sentenza 23 novembre 2006 della II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino è annullata e il punto I.1 del dispositivo modificato come segue: 
 
I. L'appello 13 settembre 2005 di B.________ è accolto. 
Di conseguenza la sentenza 24 agosto 2005 della Pretura 
del Distretto di Lugano, sezione 1 è così riformata: 
 
1. La petizione è accolta e, di conseguenza è fatto obbligo alla 
Banca A.________SA, Lugano, di versare 
a B.________, Roma (I), l'importo di fr. 1'690'801.70 
oltre interessi al 5 % a partire dalle seguenti date e 
sui seguenti importi: 
- dal 29 agosto 1997 su fr. 100'918.-- 
- dall'11 settembre 1997 su fr.100'055.-- 
- dal 27 ottobre 1997 su fr. 71'555.-- 
- dal 30 ottobre 1997 su fr.178'555.-- 
- dal 5 novembre 1997 su fr. 64'635.-- 
- dal 12 gennaio 1998 su fr. 251'089.15 
- dal 27 aprile 1998 su fr. 80'924.-- 
- dal 29 aprile 1998 su fr. 77'076.-- 
- dall'8 maggio 1998 su fr.76'847.65 
- dal 18 maggio 1998 su fr. 90'775.-- 
- dal 26 maggio 1998 su fr.80'589.30 
- dal 28 maggio 1998 su fr. 80'456.70 
- dal 12 giugno 1998 su fr.85'555.-- 
- dal 15 giugno 1998 su fr. 82'433.45 
- dal 18 giugno 1998 su fr. 65'228.65 
- dal 30 giugno 1998 su fr. 80'878.20 
- dal 23 settembre 1998 su fr. 64'685.70 
- dal 2 novembre 1998 su fr. 58'545.10. 
 
3. 
La causa è rinviata alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino per nuova decisione sulle spese giudiziarie e ripetibili delle sedi cantonali. 
4. 
Le tasse di giustizia di fr. 9'500.-- per il ricorso principale e fr. 5'500.-- per il ricorso adesivo sono poste a carico della convenuta, la quale rifonderà all'attore complessivi fr. 17'000.-- per ripetibili della sede federale. 
5. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 1° giugno 2007 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: