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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.113/2005 /biz 
 
Sentenza del 12 ottobre 2005 
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
 
Composizione 
Giudici federali Hohl, presidente, 
Meyer, Marazzi, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.________SpA, 
ricorrente, patrocinata dagli avvocati Francesco Naef, Claudio Simonetti e Daniele Calvarese, 
 
contro 
 
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
pignoramento provvisorio; obbligo di informazione 
di un terzo, 
 
ricorso LEF contro la decisione emanata il 14 giugno 2005 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità 
di vigilanza. 
 
Fatti: 
A. 
La quarta sezione penale del Tribunale ordinario di Milano ha, con sentenza 29 aprile 2003, condannato B.________ ad una pena di reclusione e a risarcire alla A.________SpA, in solido con altri, il danno cagionato, determinato in Euro 516'000'000.--, oltre alla rifusione delle spese di lite di Euro 666'894.13 più IVA e contributi previdenziali. Tale sentenza è stata appellata e la procedura di ricorso è tuttora pendente. 
 
Sulla base della summenzionata sentenza penale, la A.________SpA ha chiesto ed ottenuto il 24 giugno 2004 dal Tribunale di Monza il sequestro conservativo di beni di B.________ a concorrenza di Euro 650 milioni. Il 20 luglio 2004 la A.________SpA ha avviato il procedimento di merito per ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito ai reati di corruzione accertati nella citata sentenza penale di primo grado. Tale causa è stata sospesa il 16 dicembre 2004 fino all'esito del procedimento penale, ad istanza dell'attrice. 
B. 
Una domanda di riconoscimento ed exequatur, fondata sulla Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (CL), della decisione ordinante il sequestro conservativo presentata dalla A.________SpA è stata respinta dal Pretore del distretto di Lugano. Il 31 gennaio 2005 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, in parziale accoglimento dell'opposizione dell'istante, ha riformato la decisione pretorile nel senso che l'ordinanza del 24 giugno 2004 del Tribunale di Monza è riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera, che quale provvedimento conservativo è ordinato all'Ufficio di esecuzione di Lugano di procedere al pignoramento provvisorio ex art. 83 LEF di tutti i beni di B.________ e che a tale pignoramento saranno applicabili gli art. 89 segg. LEF ad esclusione degli art. 90 e 56-63 LEF
C. 
Il 4 febbraio 2005 l'Ufficio di esecuzione ha comunicato alla banca D.________ un avviso di pignoramento provvisorio concernente tutti i beni "intestati direttamente a B.________ o per il tramite di società, fondazioni, altre persone giuridiche o trust dei quali essa è beneficiario economico". Con atto distinto dello stesso giorno l'Ufficio ha precisato che il pignoramento si estendeva in particolare a "ogni documento relativo alla pignorata o entità giuridiche delle quali è avente diritto economico". 
 
Il 22 marzo 2005 l'Ufficio ha ingiunto alla predetta banca di comunicargli le informazioni relative al menzionato avviso di pignoramento. 
D. 
Contro il provvedimento del 22 marzo 2005 la banca D.________ di Lugano è insorta alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, contestando in sostanza di dover a questo stadio della procedura fornire delle informazioni relative ad eventuali beni di pertinenza della debitrice. L'autorità di vigilanza, dopo aver conferito effetto sospensivo al rimedio, lo ha accolto e ha annullato l'impugnato provvedimento segnatamente per quanto ordina alla banca di comunicare gli oggetti del pignoramento provvisorio. Essa ha innanzi tutto riconosciuto la legittimazione ricorsuale della banca e ha affermato di avere la facoltà di adattare alle esigenze dell'art. 39 CL i provvedimenti ordinati dal giudice. Ha poi reputato di dover colmare una lacuna legislativa e ha ritenuto che la banca dovrà unicamente informare l'Ufficio quando nella causa di merito pendente in Italia ed attualmente sospesa sarà emanata una sentenza definitivamente riconosciuta in Svizzera. Ciò conformemente agli obblighi imposti dal diritto italiano ad un terzo debitore confrontato con un sequestro conservativo. La sentenza cantonale ha tuttavia riservato il caso in cui il Tribunale di Monza, con decisione riconosciuta in Svizzera, dovesse esplicitamente ordinare un siffatto obbligo d'informazione. 
E. 
Con ricorso 27 giugno 2005 la A.________SpA chiede in accoglimento del suo gravame che la sentenza dell'autorità di vigilanza sia riformata nel senso che il ricorso della banca sia dichiarato inammissibile. In via subordinata postula una riforma della sentenza impugnata nel senso che il ricorso cantonale sia respinto. Lamenta innanzi tutto una violazione dell'art. 17 LEF, affermando che la banca, priva di un interesse personale e diretto, non sarebbe stata legittimata ad inoltrare il ricorso cantonale. Sostiene inoltre che l'autorità di vigilanza avrebbe, senza peraltro averne la competenza, colmato una lacuna inesistente, poiché alla fattispecie è esclusivamente applicabile il diritto interno ed in particolare l'art. 91 cpv. 4 LEF
Con osservazioni 27 luglio 2005 sia B.________ che la banca D.________ di Lugano propongono la reiezione del ricorso. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 La ricorrente, quale beneficiaria del pignoramento provvisorio, è senz'altro legittimata ad impugnare la decisione dell'autorità di vigilanza che ne disciplina l'esecuzione. Il ricorso, tempestivo, è pertanto in linea di principio ammissibile. 
1.2 Nelle loro osservazioni le controparti affermano che la qui ricorrente avrebbe ritirato innanzi alla Corte penale di appello di Milano, all'udienza del 28 aprile 2005, le sue pretese civili e chiedono che venga annesso agli atti il relativo processo verbale. Con la loro richiesta le controparti dimenticano che oggetto della presente procedura di ricorso è unicamente l'esecuzione di un pignoramento provvisorio ordinato, dopo l'exequatur di un'ordinanza del tribunale di Monza, quale misura conservativa ai sensi della CL. Per questo motivo, il documento prodotto - del tutto estraneo alla procedura in esame - è senza pertinenza per il presente giudizio. 
2. 
2.1 La ricorrente lamenta una violazione dell'art. 17 LEF, perché ritiene che la banca non era legittimata ad interporre un ricorso all'autorità di vigilanza, ragione per cui la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino avrebbe dovuto dichiarare il rimedio inammissibile. La ricorrente afferma che la banca non era lesa nei suoi interessi e non aveva quindi un interesse proprio e diretto alla modifica del provvedimento dell'Ufficio. Ritiene poi che l'art. 17 LEF sia fondato sull'art. 48 lett. a PA e che all'interno della procedura amministrativa federale debbano valere i medesimi criteri. Per questo motivo, a mente della ricorrente, tornerebbe applicabile la giurisprudenza sviluppata nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, che nega alle banche a cui viene chiesto di svelare segreti dei clienti la facoltà di ricorrere. 
2.2 Giusta la giurisprudenza e la dottrina la legittimazione a proporre un ricorso ai sensi degli art. 17-19 LEF dev'essere riconosciuta ad ogni persona toccata nei suoi interessi - giuridicamente protetti o almeno di fatto - da una decisione dell'Ufficio (DTF 130 III 400 consid. 2; 120 III 42 consid. 3; 119 III 81 consid. 2; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., § 6 n. 24; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 152 ad art. 17 LEF). Per costante giurisprudenza (DTF 80 III 122 consid. 2, 96 III 107 consid. 1; 103 III 36 consid. 1; 112 III 1 consid. 1d e implicitamente anche DTF 125 III 391) una banca, quale terza - eventualmente - detentrice di beni sequestrati, ha la facoltà di salvaguardare mediante un ricorso i diritti che la legge le accorda. Tale prassi non viene criticata dalla dottrina dominante (Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, n. 210 ad art. 17 LEF; Flavio Cometta, Commento basilese, n. 45 ad art. 17 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, op. cit., n. 151 seg. ad art. 17 LEF). Atteso che un sequestro viene eseguito in base alle norme sul pignoramento (art. 275 LEF), tale giurisprudenza è pure applicabile ai pignoramenti provvisori ordinati quali misure conservative della Convenzione di Lugano (sentenza 7B.14-15/2001 del 28 febbraio 2001 consid. 2). 
 
Nella fattispecie occorre ricordare che gli obblighi d'informazione imposti dalla LEF alla banca sono in contrasto con quelli sgorganti dal rapporto contrattuale con il cliente e dal segreto bancario codificato nell'art. 47 della legge federale sulle banche e le casse di risparmio (LBCR) e che la giurisprudenza ha risolto tale conflitto in favore delle esigenze dell'esecuzione forzata (DTF 125 III 391 consid. 2 d/bb pag. 396). Del resto, lo stesso art. 47 cpv. 4 LBCR riserva le disposizioni delle legislazioni federali e cantonali sull'obbligo di dare informazioni all'autorità o di testimoniare e l'art. 91 cpv. 4 LEF prevede esplicitamente che terzi che detengono beni del debitore o verso i quali questi vanta crediti hanno lo stesso obbligo di informare del debitore. Tuttavia, quest'ultima norma non specifica il momento in cui nasce l'obbligo d'informazione del terzo detentore di beni del debitore (DTF 125 III 391 consid. 2b pag. 393). La banca ha quindi un proprio interesse, al fine di non esporsi a sanzioni derivanti da un'eventuale violazione del suo dovere di riservatezza in seguito alla divulgazione di informazioni ad un'autorità prima che un obbligo in tal senso sia sorto, ad impugnare la richiesta di informazioni dell'Ufficio perché ritenuta prematura. Non soccorre alla ricorrente nemmeno la giurisprudenza (DTF 128 II 211 consid. 2.3-2.5) specificatamente sviluppata in applicazione dell'art. 80h lett. b della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP), norma evidentemente non applicabile nell'ambito di un ricorso fondato sull'art. 17 LEF contro un provvedimento di un Ufficio di esecuzione. Ne segue che l'autorità di vigilanza non ha violato il diritto federale, riconoscendo la legittimazione ricorsuale alla banca. 
3. 
3.1 La ricorrente rimprovera poi all'autorità cantonale di aver emanato una sentenza contraddittoria e lesiva dell'art. 91 cpv. 4 LEF, la cui applicabilità è stata decretata dallo stesso giudice dell'exequatur e a torto ignorata dalla sentenza impugnata. Essa ritiene che l'autorità di vigilanza abbia colmato una lacuna inesistente, introducendo la limitazione secondo cui una decisione straniera non potrebbe avere effetti più estesi in Svizzera che nello Stato di origine: l'autorità cantonale avrebbe confuso la lacuna legislativa esistente nell'ambito dell'art. 39 CL con l'exequatur e avrebbe misconosciuto che la teoria degli effetti vale solo nell'ambito della procedura di riconoscimento della decisione estera, ma non anche per l'esecuzione, regolata integralmente dal diritto interno dello Stato richiesto. 
3.2 Nella sentenza impugnata l'autorità di vigilanza ha considerato che il diritto italiano, giusta il quale era stato pronunciato il sequestro conservativo riconosciuto in Svizzera, non obbliga il terzo a specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso fintanto che non sia stata decisa la causa di merito. Poiché in concreto tale causa di merito è sospesa, non sussisterebbe, in virtù della decisione sul sequestro conservativo italiano, alcun obbligo di informazione di terzi. L'autorità cantonale ha poi reputato che una decisione estera non possa esplicare effetti maggiori o diversi da quelli riconosciuti alla stessa nello Stato d'origine e che un provvedimento cautelare - come quello demandato all'Ufficio nella fattispecie - non possa avere effetti più estesi della decisione principale di cui garantisce l'esecuzione. Ritenendo di poter adattare alle esigenze dell'art. 39 CL i provvedimenti conservativi ordinati dal giudice civile e vedendo una lacuna concernente la procedura (svizzera) di esecuzione di decisioni straniere, l'autorità di vigilanza ha stabilito che la banca non sarà tenuta ad informare l'Ufficio sull'esito del pignoramento provvisorio fintanto che non sarà emanata - in Italia - una sentenza di merito definitivamente riconosciuta in Svizzera o finché non lo ordinerà esplicitamente il Tribunale che ha emanato il sequestro conservativo con una decisione riconosciuta in Svizzera. 
4. 
4.1 Giusta l'art. 39 cpv. 2 CL la decisione che accorda l'esecuzione implica l'autorizzazione a procedere a provvedimenti conservativi sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione. Il diritto del giudice adito, e quindi in concreto il diritto svizzero, definisce il tipo di misure che possono essere ordinate (DTF 126 III 438 consid. 3). Il diritto svizzero non prevede tuttavia alcuna norma che stabilisce in modo esplicito le misure che possono entrare in considerazione. Per tale motivo la dottrina - divisa - suggerisce diverse possibilità (sequestro, pignoramento provvisorio, inventario ai sensi dell'art. 162 LEF, misure cautelari del diritto cantonale), utilizzate dai tribunali cantonali aditi (v. i riferimenti citati nella DTF 126 III 438 consid. 4 e 5; Matthias Staehelin, Commento basilese, n. 34 segg. ad art. 30a LEF; Gerhard Walter, Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, 3a ed., pag. 462 seg.). Nella DTF 126 III 438 il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che l'autorità cantonale che si rifiuta di ordinare un sequestro quale misura conservativa ai sensi dell'art. 39 cpv. 2 CL non cade nell'arbitrio. In tale sentenza viene implicitamente riconosciuta ai tribunali cantonali la facoltà di poter scegliere - almeno fra il pignoramento provvisorio e il sequestro - l'istituto che ritengono più adeguato, con gli eventuali adattamenti che esige la citata norma convenzionale (DTF 126 III 438 consid. 4b). Ora, atteso che non compete all'Ufficio di esecuzione o alla sua autorità di vigilanza decidere se debba essere ordinato un pignoramento provvisorio od un altro provvedimento, spetta al giudice dell'exequatur, che ha scelto quale misura conservativa un istituto della LEF, renderlo conforme alle esigenze della Convenzione. 
4.2 In presenza di un pignoramento provvisorio ordinato dal giudice quale provvedimento conservativo ai sensi dell'art. 39 CL, la posizione dell'Ufficio incaricato di eseguirlo è assimilabile a quella che riveste nell'ambito dell'esecuzione di un sequestro ai sensi dell'art. 275 LEF (sentenza 7B.249/2000 del 10 novembre 2000 consid. 1), atteso che pure in materia di sequestro l'Ufficio deve eseguire un provvedimento conservativo ordinato dal giudice, applicando - per analogia - le norme disciplinanti il pignoramento (sentenza 7B.14-15/2001 del 28 febbraio 2001 consid. 3c). L'Ufficio non può riesaminare le condizioni di merito da cui dipende l'emanazione del decreto di sequestro, ma la sua competenza decisionale è limitata al controllo della regolarità formale del decreto e alle misure di esecuzione propriamente dette previste dalla LEF (DTF 129 III 203 consid. 2.3). 
4.3 Se, come in concreto, il giudice previsto dalla Convenzione pronuncia un pignoramento provvisorio adattato alle esigenze dell'art. 39 cpv. 2 CL, l'Ufficiale dovrà eseguirlo, senza tuttavia poter verificare - parimenti a quanto accade nell'esecuzione di un sequestro - le basi dell'incarico affidatogli (sentenza 7B.249/2000 del 10 novembre 2000 consid. 1). Ritenendo di potere essa stessa modificare un provvedimento conservativo emanato dal giudice al fine di renderlo conforme alle esigenze della Convenzione, l'autorità di vigilanza non si limita alla verifica della regolarità formale della pronunzia o alle misure di esecuzione propriamente dette, ma procede inammissibilmente ad un esame dal profilo materiale della decisione giudiziaria, controllando se questa è conforme al diritto procedurale internazionale. Così facendo, essa invade la competenza del giudice che ordina le misure conservative dell'art. 39 cpv. 2 CL a cui spetta di scegliere quelle più adeguate, di procedere ai necessari adattamenti (supra consid. 4.1), infine di vegliare affinché esse esplichino effetti rispondenti al diritto procedurale internazionale. Giova rilevare che se le misure conservative ordinate dal giudice del riconoscimento dovessero esplicare effetti più estesi della decisione che devono garantire e violare il diritto convenzionale, la parte contro cui l'esecuzione viene accordata può impugnare la decisione giudiziaria prevalendosi del sistema di protezione giuridica previsto dalla Convenzione di Lugano (v. art. 36 e 37 CL; cfr. Jan Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, 7a ed., Heidelberg 2002, n. 11 ad art. 47). 
4.4 Nella fattispecie in esame, il tribunale che ha ordinato il pignoramento provvisorio non ha preso nella propria decisione alcuna particolare disposizione concernente l'art. 91 cpv. 4 LEF. Ciò significa che l'Ufficio deve applicare tale norma senza alcuna limitazione sgorgante dal diritto dello Stato estero. In concreto, quindi, ricordato come l'Ufficiale si trova in una situazione paragonabile a quella che ha nell'ambito dell'esecuzione di un sequestro, l'obbligo d'informazione della banca nasce al momento in cui sia la sentenza che dichiara esecutiva la decisione estera, sia il giudizio che ordina il pignoramento provvisorio sono divenuti definitivi, a guisa della giurisprudenza secondo cui l'obbligo di informare del terzo, detentore dei beni sequestrati, sorge unicamente dopo lo spirare del termine di opposizione al sequestro, rispettivamente dopo una decisione definitiva sull'opposizione allo stesso (DTF 125 III 391 consid. 2e). 
4.5 In conclusione si può ribadire che al giudice dell'exequatur compete di ordinare le misure conservative dell'art. 39 cpv. 2 CL, scegliendo fra i vari istituti previsti dal diritto svizzero quello più adeguato e procedendo agli adattamenti imposti dalla predetta norma, e che tale decisione giudiziaria può essere impugnata con i rimedi previsti dalla Convenzione. Per contro, le autorità di esecuzione, e di conseguenza pure gli organi preposti alla loro sorveglianza, non possono modificare la decisione giudiziaria pretendendo di adattarla alle esigenze della Convenzione: la loro competenza decisionale è limitata al controllo formale della regolarità della decisione del giudice e alle misure di esecuzione propriamente dette previste dalla LEF. Fra queste occorre in concreto annoverare il quesito concernente il momento in cui nasce l'obbligo di informazione di un terzo - eventuale - detentore di beni del debitore o nei confronti del quale questi è creditore, poiché il giudice dell'exequatur, limitandosi ad ordinare un pignoramento provvisorio senza escludere l'applicazione dell'art. 91 cpv. 4 LEF, non ha preso alcuna disposizione al riguardo. Tale questione va risolta - analogamente alla giurisprudenza sviluppata in materia di sequestro - nel senso che l'obbligo di informare del terzo sorge quando sia la sentenza che dichiara esecutiva la decisione estera, sia il giudizio che ordina il pignoramento provvisorio sono divenuti definitivi. 
5. 
Una sentenza resa su opposizione ai sensi dell'art. 40 CL, come quella del 31 gennaio 2005 con cui la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha ordinato i provvedimenti conservativi in discussione, può unicamente essere oggetto di un ricorso di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 41 CL). Poiché innanzi a questo tribunale non risulta pendente un siffatto ricorso di diritto pubblico, sia la sentenza che dichiara esecutiva la decisione estera sia il giudizio che ordina il pignoramento provvisorio sono divenuti definitivi. Il ricorso in esame si rivela pertanto fondato e la decisione impugnata dev'essere annullata e riformata nel senso che il rimedio cantonale inoltrato dalla banca contro la richiesta di informazioni è respinto. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF) e non si assegnano ripetibili (art. 62 cpv. 2 OTLEF). 
 
Per questi motivi, la Camera pronuncia: 
1. 
Il ricorso è accolto e le cifre 1 e 1.1 del dispositivo della decisione impugnata sono annullate. 
2. 
La cifra n. 1 del dispositivo della sentenza impugnata è riformata nel senso che il ricorso inoltrato dalla banca D.________ è respinto. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori della ricorrente, alle controparti (B.________, patrocinata dagli avvocati Rocco Bonzanigo ed Angelo Olgiati, e banca D.________), all'Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
Losanna, 12 ottobre 2005 
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
del Tribunale federale svizzero 
La presidente: Il cancelliere: