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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_187/2011 
 
Sentenza del 26 ottobre 2011 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Hohl, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Vittorio Mariotti, 
opponente. 
 
Oggetto 
rigetto provvisorio dell'opposizione, 
 
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 22 settembre 2011 dalla Camera 
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che mediante istanza 21 maggio 2011 A.________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria o definitiva dell'opposizione interposta al precetto esecutivo notificato a B.________ per la somma di fr. 29'646.90 oltre interessi e spese; 
che con decisione 12 luglio 2011 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città ha parzialmente accolto la predetta istanza limitatamente all'importo di fr. 40.-- oltre interessi; 
che con sentenza 10 agosto 2011 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato tardivo il reclamo interposto da A.________ avverso la decisione del 12 luglio 2011; 
che con sentenza 22 settembre 2011 la medesima autorità ha respinto un'istanza del 10 settembre 2011 di A.________ tendente alla restituzione del termine per interporre reclamo contro la decisione pretorile; 
che a mente dell'autorità cantonale l'errore (non lieve) nella computazione del termine commesso dall'avvocato al quale A.________ si era rivolto è imputabile a quest'ultimo, sicché la restituzione del termine non entra in considerazione (art. 33 cpv. 4 LEF e art. 148 CPC); 
che con un ricorso sussidiario in materia costituzionale del 24 ottobre 2011 A.________ insorge al Tribunale federale chiedendo segnatamente di riformare la sentenza del 22 settembre 2011 nel senso di accogliere la sua istanza del 10 settembre 2011 e di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura dinanzi al Tribunale d'appello del Cantone Ticino e (implicitamente) per quella dinanzi al Tribunale federale; 
che con il ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF); 
che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF); 
che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2 in fine con rinvii); 
che nel gravame all'esame il ricorrente non si prevale di alcuna violazione dei suoi diritti costituzionali, ma si limita in sostanza a ribadire che l'errore dell'avvocato al quale si era rivolto non gli debba essere imputato a colpa, senza però in alcun modo confrontarsi con gli argomenti addotti dalla Corte cantonale per respingere la sua istanza di restituzione del termine; 
che pertanto il ricorso si rileva manifestamente non motivato in modo sufficiente e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che la richiesta del ricorrente di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura dinanzi alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino è priva d'oggetto, avendo la Corte cantonale rinunciato alla riscossione di spese; 
che nella misura in cui il ricorrente sembra chiedere di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria anche per la sede federale, la sua richiesta deve essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso indipendentemente dalla sua pretesa indigenza (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. 
 
3. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4. 
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 26 ottobre 2011 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Hohl 
 
La Cancelliera: Antonini