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[AZA 0] 
H 101/00 Ws 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi, Gianella, 
supplente; Schäuble, cancelliere 
 
Decreto del 10 agosto 2000 
 
nella causa 
G.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Z.________, 
 
contro 
Cassa di compensazione SPIDA, Bergstrasse 21, Zurigo, opponente, rappresentata dall'avv. C.________, 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
Visto in fatto e considerando in diritto che: 
 
mediante decisione 25 giugno 1998, la Cassa di compensazione SPIDA (in seguito: Cassa), constatato che a seguito del fallimento della E.________ SA di T.________ erano rimasti scoperti contributi paritetici per gli anni 1995-1997, ha chiesto a G.________, amministratore unico della società, fr. 41'692. 50 a titolo di risarcimento danni, 
l'interessato ha interposto opposizione avverso il provvedimento della Cassa, 
quest'ultima ha promosso azione al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo la condanna di G.________ al pagamento dell'importo preteso in sede di procedura amministrativa, 
nel corso di causa, la pretesa è stata ridotta a fr. 38'654. 90, 
con giudizio 19 gennaio 2000 l'istanza cantonale, considerando l'interessato responsabile del danno subito dalla Cassa, ha accolto la petizione e dichiarato essere G.________ tenuto al pagamento dell'importo di fr. 38'654. 90 chiesto in risarcimento, 
patrocinato dall'avv. Z.________ di B.________, G.________ ha prodotto ricorso di diritto amministrativo a questa Corte, postulando, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento del giudizio cantonale, il richiamo dell'incarto penale dal Ministero pubblico e il beneficio dell'assistenza giudiziaria, 
la lite non concernendo l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative ai sensi dell'art. 134 OG, la procedura è onerosa, 
secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese processuali e i disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese ripetibili, 
alle stesse condizioni viene riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG), 
 
per costante giurisprudenza, una causa è sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di incoarla o di continuarla (DTF 122 I 271 consid. 2b), 
nella fattispecie, il ricorso di diritto amministrativo presentato dinanzi a questa Corte - avente per legge un effetto sospensivo (art. 111 cpv. 1 e 132 OG) - non appare idoneo, dopo un primo esame dell'incarto, a porre in dubbio le conclusioni cui è giunta l'istanza cantonale, la quale, dopo aver illustrato quali siano le responsabilità dell'amministratore unico di una società anonima nel caso di mancato pagamento di contributi da parte di quest'ultima, ha esposto in modo convincente perché G.________, contabile e titolare di un ufficio di contabilità, debba essere considerato responsabile del mancato versamento degli oneri sociali da parte della E.________ SA per gli anni 1995-1997, 
infatti, qualsiasi persona con pari formazione professionale, sapendo di fungere unicamente da prestanome e nella consapevolezza di non poter partecipare in modo determinante alla formazione della volontà della società, avrebbe per certo limitato i rischi o assumendosi le competenze di controllo e di vigilanza connesse alla carica assunta, ritenuto che qualsivoglia delega non l'avrebbe potuto esimere dagli obblighi imposti dalla legge che incombono ad un amministratore unico (DTF 108 V 203 consid. 3b), o rassegnando le dimissioni (DTF 123 V 173 consid. 3a), 
il gravame dell'interessato, quando si ricordi che non trattandosi di lite concernente prestazioni assicurative questa Corte esercita una cognizione limitata (cfr. art. 105 e 132 OG), d'acchito si dimostra pertanto sprovvisto di possibilità di successo nel senso suesposto, 
in queste condizioni, si può prescindere dall'esaminare se fossero adempiuti gli altri menzionati presupposti per la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, 
 
 
il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
decreta : 
 
I.La domanda di assistenza giudiziaria gratuita è respinta. 
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie per la procedura incidentale. 
III. Al ricorrente è assegnato un termine di 14 giorni decorrente 
 
dall'intimazione del presente decreto per 
provvedere al pagamento di un anticipo spese di fr. 
3000.- *) con la comminatoria che se le garanzie non 
saranno prestate nel termine fissato il ricorso di diritto 
amministrativo sarà dichiarato irricevibile. 
 
IV.Il presente decreto sarà intimato alle parti. 
Lucerna, 10 agosto 2000 
 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera: 
 
Il Cancelliere: 
*) Tale anticipo può essere effettuato mediante pagamento in contanti, assegno bancario non sbarrato o versamento sul conto postale 60-1102-7 del Tribunale federale delle assicurazioni. 
Se ci si avvale della posta, l'invio deve essere consegnato, l'importo versato o l'ordine di girata dato a un ufficio postale svizzero al più tardi l'ultimo giorno del termine. Ove una banca sia incaricata di effettuare il pagamento, occorre che l'interessato provveda perché la banca dia a POSTFINANCE in tempo utile, entro il termine fissato, l'ordine di pagamento. Se è utilizzato il servizio degli ordini collettivi SOC (di cui si servono la maggior parte delle banche), è determinante la data di scadenza indicata dall'utente a POSTFINANCE. Va tenuto presente che l'ordine collettivo deve pervenire a POSTFINANCE al più tardi un giorno lavorativo per la posta prima della scadenza del termine di pagamento e della data di scadenza indicata. 
In caso di dubbio, la prova della tempestività incombe a chi è stato invitato dal Tribunale federale delle assicurazioni a versare l'anticipo.