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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1020/2023  
 
 
Sentenza del 21 dicembre 2023  
 
I Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Jacquemoud-Rossari, Presidente, 
Muschietti, van de Graaf, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.A.________, 
patrocinata dall'avv. Marco Cereghetti, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. B.________ SA, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Falsità in documenti; arbitrio, diritto di essere sentito, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 30 giugno 2023 dalla Corte di appello e di revisione penale del 
Cantone Ticino (17.2021.142+150). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Statuendo in seguito all'opposizione a due decreti d'accusa, il 19 aprile 2021 la Giudice della Pretura penale ha riconosciuto A.A.________ autrice colpevole di falsità in documenti, l'ha prosciolta dall'imputazione di ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale e ha abbandonato il procedimento per l'imputazione di ingiuria. A.A.________ è stata mandata esente da pena. 
 
B.  
Con sentenza del 30 giugno 2023, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha respinto l'appello presentato da A.A.________. Ha confermato la sua condanna per titolo di falsità in documenti, pur mandandola esente da pena giusta l'art. 52 CP. Le ha riconosciuto un'indennità ridotta per le spese di patrocinio sostenute in primo grado, ma le ha negato ulteriori indennizzi. 
In breve la sentenza si fonda sui seguenti fatti: 
Infermiera professionista indipendente, dal mese di dicembre 2013 fino a ottobre 2018, A.A.________ ha funto da infermiera a domicilio per C.A.________, sua principale paziente di quel periodo. Entrambe sono assicurate in ambito sanitario dalla cassa malati B.________ SA. 
Al fine di sottoporsi a un intervento chirurgico, A.A.________ è stata ricoverata la mattina del 22 agosto 2017 per essere poi dimessa nella giornata del 25 agosto seguente. Il 31 agosto 2017 A.A.________ ha allestito e trasmesso a B.________ SA la fattura per le prestazioni del mese di agosto 2017, indicando cure prestate a C.A.________ tutti i giorni del mese, compresi quelli in cui era ricoverata in clinica. 
 
C.  
A.A.________ si aggrava al Tribunale federale con un ricorso in materia penale e un ricorso sussidiario in materia costituzionale. Previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame, postula il suo proscioglimento dall'imputazione di falsità in documenti, il riconoscimento di vari importi a titolo di riparazione del torto morale, di risarcimento dei danni e di spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali, nonché l'addossamento allo Stato delle spese procedurali cantonali. 
È stato richiamato l'incarto cantonale, ma non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
Con decreto presidenziale del 5 settembre 2023 è stata respinta la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con cognizione piena l'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 149 IV 97 consid. 1). 
 
1.1. Con un unico atto, la ricorrente presenta un ricorso in materia penale, in cui censura la violazione del diritto federale e un accertamento dei fatti manifestamente "errato, inesatto e incompleto", e un ricorso sussidiario in materia costituzionale, in cui lamenta la violazione dell'art. 9 Cost., segnatamente il divieto dell'arbitrio e la violazione del diritto di essere sentito, e che ricalca praticamente alla lettera quello in materia penale, con l'aggiunta puntuale del riferimento all'arbitrio e di ulteriori frasi senza tuttavia portata propria.  
L'impugnativa è diretta contro una decisione pronunciata in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 LTF). La via del ricorso (ordinario) in materia penale giusta gli art. 78 segg. LTF è dunque aperta. Con questo rimedio è peraltro possibile far valere la violazione del diritto federale, che comprende anche il diritto costituzionale (DTF 133 I 201 consid. 1). Non vi è dunque spazio per il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). 
 
1.2. Inoltrato dall'imputata (art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) emanata da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 unitamente all'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF).  
 
2.  
Il Tribunale federale, autorità giudiziaria suprema della Confederazione (art. 1 cpv. 1 LTF), non è un'autorità d'appello dinanzi alla quale sarebbe possibile discutere liberamente la valutazione delle prove e l'accertamento dei fatti. È vincolato ai fatti ritenuti dall'autorità precedente (art. 105 cpv. 1 LTF), potendo scostarsene solo se il loro accertamento è stato svolto in modo manifestamente inesatto, ossia arbitrario, o in violazione del diritto (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 148 IV 409 consid. 2.2). L'accertamento dei fatti della sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto, la parte ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF. Non può dunque limitarsi a criticare la decisione impugnata opponendovi semplicemente la propria opinione, come in una procedura di appello, ma deve dimostrare che essa è manifestamente insostenibile con un'argomentazione chiara e dettagliata; critiche appellatorie sono inammissibili (DTF 148 IV 356 consid. 2.1). 
Con riferimento alla valutazione delle prove e all'accertamento dei fatti, il giudice - che in questo ambito dispone di un ampio margine di apprezzamento - incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 148 IV 356 consid. 2.1; 148 I 127 consid. 4.3). Quanto al principio in dubio pro reo, nella misura in cui è richiamato in relazione alla valutazione delle prove, esso non assume nell'ambito della procedura dinanzi al Tribunale federale una portata travalicante quella del divieto dell'arbitrio (DTF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 e rinvii).  
Se, come in concreto, in merito ai fatti l'autorità precedente ha forgiato la sua convinzione sulla base di un insieme di elementi o d'indizi convergenti, non basta che l'uno o l'altro di questi o addirittura ciascuno di essi, preso isolatamente, risulti insufficiente. La valutazione delle prove dev'essere esaminata nel suo insieme. Non sussiste arbitrio se i fatti accertati possono essere dedotti in modo sostenibile dal collegamento dei diversi elementi o indizi. Analogamente non vi è arbitrio per il solo fatto che uno o più argomenti corroborativi appaiono fragili, nella misura in cui la soluzione ritenuta può essere giustificata in modo sostenibile con altri argomenti atti a portare a un convincimento (sentenza 6B_565/2015 del 10 febbraio 2016 consid. 1.1, non pubblicato in DTF 142 IV 49). 
 
3.  
La ricorrente non contesta la realizzazione degli elementi oggettivi del reato di falsità in documenti. Ritiene tuttavia di aver commesso unicamente una svista e quindi di aver agito per negligenza, non punibile giusta l'art. 251 CP; la conclusione contraria della CARP violerebbe il diritto, fondandosi su una valutazione arbitraria delle prove e un accertamento manifestamente errato dei fatti. 
 
3.1. Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto (art. 12 cpv. 1 CP). Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP). La seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce il dolo eventuale (DTF 133 IV 9 consid. 4), che sussiste laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, perché prende in considerazione l'evento nel caso in cui si realizzi, lo accetta pur non desiderandolo (DTF 147 IV 439 consid. 7.3.1).  
La falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 CP è un reato intenzionale. Il dolo eventuale è sufficiente (DTF 138 IV 130 consid. 3.2.1). 
 
3.2. Ciò che l'autore sapeva, voleva o prendeva in considerazione sono questioni di fatto (DTF 141 IV 369 consid. 6.3; 138 V 74 consid. 8.4.1), che vincolano di principio questa Corte, tranne quando i fatti sono stati accertati in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (art. 105 LTF). È per contro una questione di diritto, quella di sapere se, sulla base dei fatti accertati, la conclusione circa l'esistenza del dolo sia giustificata (DTF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3).  
 
4.  
La CARP ha accertato che l'insorgente si avvaleva, per l'allestimento delle fatture, di un programma informatico, che permetteva di inserire un "blocco prestazioni" per le prestazioni erogate con regolarità. In sostanza, le prestazioni venivano inserite automaticamente nel sistema per tutto il mese. Tale "blocco prestazioni" poteva essere sospeso mediante un "blocco fatturazione" oppure modificato. In pratica, la ricorrente doveva limitarsi a inserire il periodo di erogazione delle cure. Al rientro dall'ospedale, l'insorgente ha ripreso a occuparsi di C.A.________ come di consueto, svolgendo mansioni delicate che richiedono un'attenzione qualificata, come la preparazione e la somministrazione della terapia farmacologica a una persona che non è in grado di farlo autonomamente. Il 31 agosto 2017 si è inoltre ricordata di allestire e inviare tutti i conteggi delle cure prestate il mese di agosto. 
L'autorità cantonale ha rilevato che la ricorrente ha inizialmente indicato di aver agito per svista e solo in seguito, a partire dal dibattimento di primo grado, ha imputato l'incongruenza della fattura agli effetti collaterali dell'anestesia. La CARP non ha ritenuto credibile questa tesi difensiva, per le modalità in cui è stata avanzata e del cambiamento di versione in occasione unicamente del procedimento di merito, l'insorgente dimostrandosi tutt'altro che lineare nelle sue dichiarazioni. Non è stata considerata credibile anche perché, nei giorni successivi alla sua dimissione, la ricorrente ha dato prova di lucidità nel prodigare le cure ai propri pazienti, e perché l'operazione a cui è stata sottoposta nell'agosto 2017 costituiva per lei l'evento centrale di quell'estate, di modo che al momento di allestire la fattura non poteva averlo scordato, sia per l'impatto emotivo dei mesi precedenti provocato dalla prospettiva dell'operazione sia e soprattutto per la terapia post-operatoria seguita nei giorni successivi. La CARP ha poi aggiunto che, si fosse veramente trattato di una svista, è impensabile che all'insorgente non sia, almeno in un secondo tempo, quantomeno sorto il dubbio di avere commesso un errore nell'allestire la fattura e di non avere cancellato manualmente le prestazioni dei giorni in cui era stata degente, tenuto conto dell'eccezionalità dell'evento che non lasciava spazio a una durevole dimenticanza. E ciò a maggior ragione se si considera che le sue entrate mensili sono rimaste costanti nel tempo, nonostante il ricovero di alcuni giorni nel mese di agosto. Sulla scorta della documentazione scientifica, i giudici cantonali hanno riconosciuto la possibile esistenza di problemi di memoria successivi a un'anestesia, rispettivamente di amnesia quale effetto indesiderato, comunque non comune, di uno dei medicamenti assunti dall'insorgente. Sennonché, hanno constatato che, nei giorni successivi alla sua dimissione dalla clinica, la ricorrente era lucida tanto da potersi occupare dei suoi pazienti e da allestire le fatture, e che l'unica dimenticanza da lei avanzata concerne l'allestimento della fattura oggetto di questo procedimento. Infine, né l'esiguo importo delle prestazioni fatturate in eccesso né la circostanza che l'insorgente e la sua paziente C.A.________ avessero lo stesso assicuratore malattia sono stati ritenuti elementi a suffragio della tesi difensiva di un errore non intenzionale. Sulla base di quanto appena riassunto, la CARP è giunta alla convinzione che la ricorrente abbia voluto farsi corrispondere dalla cassa malati delle prestazioni non dovute e ha ritenuto realizzato anche l'aspetto soggettivo del reato di falsità in documenti. 
 
4.1. La ricorrente censura la valutazione delle proprie dichiarazioni, contestando segnatamente di aver cambiato versione, come arbitrariamente ritenuto dalla CARP. In realtà l'insorgente avrebbe semplicemente fornito in un secondo tempo la spiegazione sul motivo per cui si sarebbe verificata la svista, indicando quindi le "possibili e verosimili cause della svista". Solo dopo aver subito un'ulteriore operazione a fine 2020 e averne constatato le conseguenze, avrebbe potuto attribuire la svista, che inizialmente non si spiegava, agli effetti collaterali dell'anestesia e della terapia post-operatoria, quest'ultima in particolare comportando conseguenze temporanee sulla memoria e sulla capacità cognitiva che la CARP non avrebbe considerato. Rileva che il problema dell'errata fatturazione sarebbe stato sollevato dalla cassa malati otto mesi dopo la sua emissione, ovvero quando una persona potrebbe, come avvenuto in concreto, "dimenticare [...] di aver avuto dei problemi e di concentrazione", e i suoi ricordi potrebbero ormai essere "sfuocati". La ricorrente sostiene poi che la successiva mancata correzione della fatturazione sarebbe riconducibile anch'essa a una "semplice dimenticanza", potendo peraltro ritenere in buona fede di aver allestito e inviato una fattura corretta. Senza considerare tutto ciò, la CARP avrebbe in modo insostenibile e arbitrario pronunciato la condanna della ricorrente, da essa ritenuta non credibile a causa di un cambiamento di versione in realtà mai avvenuto. La "tesi" dell'autorità cantonale non sarebbe inoltre "accettabile", ma "arbitraria e contraria al diritto", tenuto conto peraltro dell'importo molto esiguo della sovrafatturazione, pari a fr. 349.--, e dell'alto rischio che la cassa malati se ne accorgesse, in quanto assicuratore sia dell'insorgente sia di C.A.________. Tali elementi non sarebbero stati considerati determinanti dalla CARP, senza alcuna motivazione al riguardo, violando così anche il diritto di essere sentito. "Nessuna persona sana di mente avrebbe mai agito intenzionalmente" in ragione sia della "cifra irrisoria" sia del fatto che "l'ente truffato sarebbe praticamente stato in misura di scoprire senza nessun problema quanto successo", il pericolo in tal senso essendo comunque "molto serio e concreto". La ricorrente rimprovera anche la Corte cantonale per non aver considerato che non sarebbero emersi altri episodi di sovrafatturazione, quella in giudizio essendo l'unico rilevato e quindi un fatto estemporaneo. Ciò che, unitamente agli altri elementi, confermerebbe si sia trattato unicamente di una svista e non di un atto intenzionale. La CARP non avrebbe analizzato la fattispecie nella sua globalità.  
 
4.2. Il gravame, alquanto prolisso e ripetitivo, appare in larga misura appellatorio. Nell'argomentare la sua critica, la ricorrente si prevale peraltro di fatti non accertati, senza tuttavia lamentare arbitrio in relazione al loro mancato accertamento e senza indicare da quali atti dell'incarto risulterebbero, non spettando a questo Tribunale cercare nella documentazione di causa i riferimenti a sostegno di una censura (DTF 133 IV 286 consid. 6.2). Così è, per esempio, laddove adduce una florida situazione economica all'epoca dei fatti, oppure i controlli a tappeto effettuati in seguito all'apertura del procedimento penale, oppure ancora che l'insorgente non poteva sapere che le fatture non venivano sottoposte a controlli sistematici, dettagliati e incrociati. La ricorrente ripropone la sua linea difensiva e argomenta a tratti a ruota libera, disattendendo che questo Tribunale non è un'autorità di appello.  
Ciò premesso, la sentenza impugnata resiste alle critiche ricorsuali. Anche volendo seguire la tesi difensiva per cui non vi sarebbe stato un cambiamento di versione, ma unicamente una successiva spiegazione alla svista addotta sin dall'inizio, non appare insostenibile ritenere che l'insorgente non sia stata lineare nelle sue dichiarazioni. La CARP ha infatti rilevato incongruenze, per esempio anche sul momento in cui la ricorrente avrebbe ottenuto l'autorizzazione del suo medico per continuare ad occuparsi di C.A.________, nonostante la sua certificata inabilità al lavoro consecutiva all'operazione subita. È poi in modo sostenibile e con una motivazione articolata che la CARP ha accertato lo stato di lucidità in cui ha agito la ricorrente nei giorni successivi la sua dimissione dalla clinica. Malgrado i possibili effetti indesiderati di un'anestesia, rispettivamente dei medicamenti assunti per il trattamento dall'insorgente, la CARP ha appurato che già la sera della sua dimissione ha ripreso a occuparsi di C.A.________, svolgendo mansioni delicate che richiedono un'attenzione e una presenza qualificate. Anche nei giorni seguenti si è dedicata ad altri pazienti, somministrando loro dei medicamenti. Era quindi ben lucida. Del resto, la ricorrente non ha preteso di aver avuto ulteriori vuoti di memoria o distrazioni in quel periodo, eccetto in relazione alla fattura oggetto di questo procedimento. Nulla può essere al riguardo rimproverato all'autorità precedente, il cui ragionamento appare non solo sostenibile, ma anche condivisibile. Le obiezioni ricorsuali si riducono a una formulazione di ipotesi alternative. Così è quando l'insorgente adduce di aver avuto, o di poter aver avuto, dei cali di concentrazione e di memoria, ma di essere stata in grado di svolgere il proprio lavoro, il livello di concentrazione essendo alto trattandosi della salute altrui; e ancora quando sostiene che "verosimilmente l'anestesia le ha causato dei problemi di concentrazione" all'origine della svista, pur non essendo "continui". Gli accertamenti cantonali non si pongono quindi in contrasto con gli atti di causa, ma unicamente con gli argomenti difensivi che si richiamano semplicemente a una verosimiglianza lungi dal sostanziare arbitrio di sorta. Neppure si scorge una violazione del diritto di essere sentito, atteso che i giudici cantonali si sono pronunciati compiutamente su tutti gli elementi determinanti, compresi quelli sollevati dall'insorgente. In particolare, la CARP ha preso posizione, in modo succinto ma sufficiente, sia sull'esiguità dell'importo oggetto di sovrafatturazione sia sulla circostanza che C.A.________ e la ricorrente avessero lo stesso assicuratore malattia. Ha considerato entrambi non determinanti, la modicità dell'importo potendo farlo passare inosservato e la posizione di quasi garante ricoperta dalla ricorrente comportando l'assenza di un controllo sistematico e dettagliato delle sue fatture, prova ne sia che l'incongruenza della fattura di agosto 2017 è stata rilevata unicamente nel marzo 2018 nell'ambito di un controllo a campione.  
Contrariamente a quanto preteso nell'impugnativa è proprio sulla base di una valutazione globale del caso che la CARP ha ritenuto la ricorrente non credibile e ha scartato la tesi di una svista. 
 
4.3. Secondo la ricorrente, poiché "ogni agire [sarebbe] generato da una riflessione sui pro e sui contro, della Zumutbarkeit, o ragionevolezza", i giudici precedenti avrebbero dovuto chiedersi se fosse ragionevole pensare che l'insorgente, nella sua posizione di infermiera indipendente, abbia intenzionalmente redatto e inviato una fattura falsa per incassare delle esigue prestazioni non dovute con il grosso rischio di essere smascherata e conseguentemente di compromettere definitivamente il suo futuro professionale. Ciò che però non avrebbero fatto, violando il diritto di essere sentito.  
Basata su un assioma in realtà relativo, la censura è piuttosto astrusa. Ci si limita a rilevare che, in esito alla valutazione delle prove, compiuta senza arbitrio e conseguentemente senza violare il principio in dubio pro reo, la CARP è giunta al convincimento che l'insorgente abbia voluto farsi corrispondere delle prestazioni non dovute al momento della presentazione della fattura errata. In simili circostanze, non doveva esaminare se ciò fosse pure "ragionevole".  
 
4.4. Alla luce dei fatti accertati, segnatamente di quanto voleva la ricorrente, il ritenuto dolo non viola il diritto e la sua condanna per falsità in documenti è conforme all'art. 251 CP.  
 
5.  
L'insorgente avanza infine delle pretese di indennizzo. Nella misura in cui risulterebbero dal postulato proscioglimento dall'imputazione di falsità in documenti, non vi è spazio per un indennizzo giusta l'art. 429 CPP, atteso che la condanna pronunciata in sede cantonale è qui confermata. Per quanto invece riferite al proscioglimento dall'accusa di ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale, ciò che non è chiaramente indicato, la ricorrente omette di spiegare, disattendendo l'onere di motivazione di cui all'art. 42 cpv. 2 LTF (v. in proposito DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 143 II 283 consid. 1.2.2), perché il rifiuto oppostole dalla CARP violerebbe il diritto. Si limita a ribadire dinanzi a questo Tribunale le sue richieste, senza minimamente confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata. Non si giustifica pertanto di attardarsi oltre su questo punto. 
 
6.  
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso è infondato e dev'essere respinto. 
Le spese giudiziarie sono poste a carico dell'insorgente, secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
In assenza di uno scambio di scritti, non v'è motivo di accordare ripetibili agli opponenti (art. 68 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 21 dicembre 2023 
 
In nome della I Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jacquemoud-Rossari 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy