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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_293/2011 
 
Sentenza del 7 aprile 2011 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudice federale Zünd, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
Consorzio A.________, composto da : 
1. B.________, 
2. C.________, 
3. D.________, 
4. E.________, 
e patrocinato dagli avv. ti Sandro Patuzzo e Michele Patuzzo, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio federale delle strade, 3003 Berna, 
 
Interessengemeinschaft F.________, composto da: 
1. G.________, 
2. H.________ SA, 
3. I.________, 
e patrocinato dall'avv. dott. Felix Huber, 
 
Oggetto 
Appalti pubblici, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 23 febbraio 2011 dal Tribunale amministrativo federale, Corte II. 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
 
1. 
Il 23 febbraio 2011 il Tribunale amministrativo federale, Corte II, ha respinto il gravame esperito il 21 aprile 2009 dal Consorzio A.________ (composto da B.________, da C.________, da D.________ e da E.________) contro l'aggiudicazione, pronunciata il 31 marzo 2009 dall'Ufficio federale delle strade, all'Interessengemeinschaft F.________ (costituito da G.________, dalla H.________ SA e da I.________) dell'appalto concernente il servizio di scarico, rimorchio ed evacuazione di mezzi pesanti, autobus, autocaravan e trasporti eccezionali nella galleria stradale del San Gottardo. 
 
2. 
Il 1° aprile 2011 il Consorzio A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede che siano annullate la sentenza del 23 febbraio 2011 e l'aggiudicazione del 31 marzo 2009, subordinatamente che venga accertata l'illiceità di quest'ultima. 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati. 
 
3. 
3.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43; 135 II 22 consid. 1 pag. 24; 135 III 1 consid. 1.1 pag. 3; 134 IV 36 consid. 1 pag. 37 con rispettivi rinvii). Ciononostante, incombe al ricorrente (art. 42 cpv. 2 LTF) dimostrare che sono adempiute le condizioni di ammissibilità dell'impugnativa, se le medesime non sono manifeste, pena l'inammissibilità della stessa (consid. 1 non pubblicato in DTF 135 II 156; 133 II 353 consid. 1 pag. 356 e riferimenti). 
 
3.2 Per quanto concerne le commesse pubbliche, il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile solo se il valore stimato dell'appalto raggiunge i valori soglia previsti dall'art. 83 lett. f n. 1 LTF e, cumulativamente (DTF 134 II 192 consid. 1.2 pag. 194 seg.), se la fattispecie pone una questione di diritto d'importanza fondamentale, giusta l'art. 83 lett. f n. 2 LTF. 
L'esistenza di una questione giuridica d'importanza fondamentale va valutata in maniera molto restrittiva (DTF 133 III 493 consid. 1.1 pag. 494). Per ritenere adempiuto il presupposto dell'art. 83 lett. f n. 2 LTF non è sufficiente che il Tribunale federale non abbia mai avuto modo di pronunciarsi sulla questione sottopostagli. Occorre piuttosto che il problema giuridico sollevato sia suscettibile di ripresentarsi nei medesimi termini in svariati casi analoghi, per cui la sua soluzione può fungere da riferimento per la prassi. Deve poi trattarsi di una questione aperta o controversa che per la sua portata richiede un chiarimento da parte della più alta istanza giudiziaria federale. Considerati il senso e lo scopo dell'art. 83 lett. f n. 2 LTF, detta questione deve inoltre riferirsi al contenuto della vertenza sottoposta al giudizio del Tribunale federale, ovvero deve riguardare un problema inerente al regime giuridico in materia di acquisti pubblici. Determinante è l'importanza generale dell'aspetto litigioso, non il suo significato o le sue ripercussioni per le parti coinvolte nel caso specifico (sentenza 2C_559/2008 del 17 dicembre 2008 riassunta in RtiD 2009 II pag. 133 seg., consid. 1.2 pag. 135 e numerosi rinvii giurisprudenziali e dottrinali). 
 
3.3 Nella fattispecie è incontestato che l'appalto concerne prestazioni di servizi di un valore largamente superiore all'importo determinante per l'applicazione della legge sugli acquisti pubblici (cfr. l'art. 6 cpv. 1 lett. b della legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici [LAPub; RS 172.056.1] e l'art. 1 lett. b dell'ordinanza del DFE del 27 novembre 2008 sull'adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per l'anno 2009 [RU 2008 5955]). Per quanto concerne invece la questione giuridica d'importanza fondamentale, il ricorrente non spende una parola per spiegare - né è ravvisabile - in che cosa consiste o in che la intravvede, disattendendo in tal modo l'obbligo di motivare sancito dall'art. 42 cpv. 2 LTF. Il presente ricorso, il quale può essere evaso secondo la procedura semplificata dall'art. 108 lett. cpv. 1 lett. b LTF, va quindi dichiarato inammissibile già per tale motivo. 
 
4. 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF) né all'Interessengemeinschaft F.________, la quale non è stata invitata a determinarsi (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Tribunale amministrativo federale, Corte II. 
 
Losanna, 7 aprile 2011 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: La Cancelliera: 
 
Zünd Ieronimo Perroud