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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
C 354/01 
 
Sentenza del 7 marzo 2003 
IIIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger, Buerki Moreni, supplente; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
Segretariato di Stato dell'economia, Divisione del mercato del lavoro e dell'assicurazione contro la disoccupazione, Bundesgasse 8, 3003 Berna, ricorrente, 
 
contro 
 
D.________, opponente, 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 6 novembre 2001) 
 
Fatti: 
A. 
D.________, nato nel 1961, si è iscritto all'assicurazione disoccupazione, in particolare alla Cassa disoccupazione FLMO (in seguito Cassa), dal 1° agosto 1999. Il 5 aprile 2001 l'Ufficio del lavoro di Bellinzona ha accertato, tramite audizione dell'interessato, che durante il precedente mese di marzo egli aveva svolto attività lavorativa durante quattordici ore presso il negozio di proprietà della moglie, senza percepire alcuna retribuzione. 
 
Con decisione formale del 9 maggio 2001 la Cassa lo ha quindi sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per dodici giorni durante il mese di aprile 2001 e con un ulteriore provvedimento formale di medesima data ha decretato nei suoi confronti la restituzione di fr. 163.25, corrispondenti alle indennità di disoccupazione percepite in eccedenza nel mese di marzo 2001. 
B. 
Contro le decisioni amministrative l'interessato è insorto con gravame al Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino, adducendo di aver lavorato saltuariamente per sostenere la propria moglie e senza ricevere retribuzione alcuna. 
 
Con giudizio del 6 novembre 2001 la Corte cantonale ha accolto il gravame annullando, per pronunzia separata, la decisione impugnata relativa alla restituzione di indennità percepite indebitamente, ritenuto che la correzione del provvedimento, tramite riesame, non era di importanza rilevante. 
C. 
Contro il giudizio cantonale insorge il Segretariato di Stato dell'economia (in seguito seco) mediante ricorso di diritto amministrativo, chiedendone l'annullamento. Delle motivazioni si dirà, se necessario, in seguito. 
 
Chiamato a pronunciarsi sul gravame l'intimato non si è espresso, mentre la Cassa ne ha proposto l'accoglimento. 
 
Diritto: 
1. 
Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 sono state apportate diverse modifiche alla LADI. Nel caso in esame si applicano le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002, poiché da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 127 V 467 consid. 1) ed il Tribunale federale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (DTF 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
Oggetto del contendere è unicamente la restituzione da parte di D.________ delle indennità di disoccupazione percepite a torto durante il mese di marzo 2001 per fr. 163.25. 
2.1 Secondo l'art. 95 cpv. 1 LADI, la cassa è tenuta ad esigere la restituzione delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione alle quali il beneficiario non aveva diritto. 
 
La restituzione è segnatamente possibile se sono adempiuti i presupposti che consentono il riesame oppure la revisione della decisione formalmente cresciuta in giudicato con cui la prestazione era stata accordata, osservato come tale principio si applica di regola anche nell'ipotesi in cui le prestazioni sono state concesse senza pronunciare un provvedimento formale (cfr. consid. 1.1 della sentenza dell'8 ottobre 2002 in re D., C 205/00, non ancora pubblicata nella raccolta ufficiale; v. pure DTF 126 V 23 consid. 4b, 46 consid. 2b, 400 consid. 2b/aa, 122 V 368 consid. 3). 
 
Nella predetta recente sentenza dell'8 ottobre 2002 questa Corte ha inoltre precisato al considerando 1.2.2 che, nel caso di prestazioni assicurative assegnate informalmente, la restituzione può avvenire liberamente e, meglio, senza che siano adempiuti i presupposti della revisione processuale o del riesame, solo nel lasso di tempo che corrisponde al termine per impugnare le decisioni formali. 
2.2 In concreto il conteggio del mese di marzo 2001 è datato 28 marzo, mentre la decisione di restituzione è del 9 maggio 2001 ed è stata intimata il giorno seguente. 
 
La questione di sapere se, ai sensi della succitata recente giurisprudenza, tenuto conto delle ferie pasquali di diritto cantonale, decorrenti dall'8 al 22 aprile 2001 (art. 103 cpv. 3 e 5 LADI; art. 23 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni e art. 133 lett. a del codice di procedura civile ticinese), la Cassa poteva ritornare sulla propria decisione liberamente può restare irrisolta. In effetti da un attento esame dell'incarto risulta che sono dati in concreto i presupposti per procedere, non ad un riesame, bensì alla revisione processuale. 
3. 
Il seco sostiene nel proprio gravame che la restituzione in oggetto poggia sull'istituto della revisione processuale per il fatto che la percezione ingiustificata di indennità giornaliere è riconducibile ad un reato penale, commesso tramite infrazione alla LADI, e, meglio, all'omissione di fornire indicazioni veritiere. Per i motivi che seguono l'aspetto penale richiamato dal Segretariato ricorrente non merita tuttavia ulteriore approfondimento. 
3.1 Secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali l'amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato e che non è stata oggetto di controllo giudiziale di merito, quand'essa è senza dubbio errata e la cui rettifica sia di importante rilievo (DTF 127 V 469 consid. 2c e sentenze ivi citate). 
 
Dal riesame deve essere distinta la cosiddetta revisione processuale. In questi casi l'autorità è tenuta a rinvenire su decisioni cresciute in giudicato quando sono scoperti fatti o prove nuovi idonei a determinare un diverso apprezzamento giuridico (DTF 127 V 469 consid. 2c con riferimenti di giurisprudenza). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha dichiarato che il tema della revisione processuale di provvedimenti amministrativi va disciplinato analogamente alla normativa relativa alla revisione dei giudizi pronunciati dalle autorità di ricorso di prima istanza. Sono così considerati nuovi i fatti ed i mezzi di prova che lo sono secondo le regole vigenti in materia di revisione di decisioni giudiziarie (sentenza del 29 novembre 2002 in re B., I 339/01, consid. 2.2; RAMI 1998 no. K 990 pag. 254). 
 
In particolare, secondo la giurisprudenza sono da ritenere idonee a modificare le conseguenze giuridiche in senso favorevole all'istante le prove che servono a corroborare sia i fatti nuovi importanti che giustificherebbero una revisione, sia i fatti che, pur essendo noti nella procedura precedente, non hanno potuto essere provati a sfavore del richiedente. Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto l'autorità competente a statuire in modo diverso se ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. E' decisiva la circostanza secondo cui il mezzo di prova non serve solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non costituisce pertanto motivo di revisione il semplice fatto che l'autorità potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può prefiggersi di correggere una decisione che potrebbe sembrare erronea agli occhi del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 358 consid. 5b e i riferimenti ivi citati). Non sono così mezzi di prova nuovi rilevanti perizie che apprezzano in modo diverso fatti noti e non modificati (sentenza del 29 novembre 2002 in re B., già citata, consid. 2.2; RDAT 1993 I n. 86 pag. 196). 
3.2 In concreto dagli atti emerge che nel corso dell'audizione dell'assicurato intervenuta il 5 aprile 2001 l'Ufficio del lavoro ha accertato che durante il mese di marzo egli aveva aiutato la moglie nello svolgimento dell'attività da lei svolta presso il negozio di sua proprietà per circa quattordici ore mensili, senza percepire remunerazione alcuna. 
 
Da queste nuove circostanze la Cassa ha dedotto - correttamente - che all'interessato doveva essere attribuito un guadagno intermedio, anche se fittizio, ai sensi dell'art. 24 LADI che provocava la riduzione dell'importo delle indennità giornaliere di disoccupazione percepite nel mese di marzo, essendo irrilevante il fatto che egli non aveva percepito alcunché per l'attività svolta. In effetti un'attività svolta a titolo benevolo va considerata paragonabile ad un rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LADI se, conformemente alla presunzione di cui all'art. 320 cpv. 2 CO, nelle circostanze concrete e secondo gli usi del ramo professionale per il lavoro svolto viene normalmente versato un salario o una controprestazione (DLA 2000 n. 32 pag. 172 consid. 1c). Al riguardo va ricordato che i principi che reggono la LADI perseguono lo scopo di evitare che attività lavorative che rappresentano un certo valore economico e finanziario possano essere intraprese a scapito dell'assicurazione disoccupazione, mentre dovrebbero essere remunerate (DTF 120 V 519 consid. 4b/bb). Infine non va dimenticato che l'art. 24 LADI poggia sul principio generale valido nelle assicurazioni sociali secondo cui si deve ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c). 
3.3 In simili condizioni, poiché la Cassa al momento della concessione delle indennità giornaliere relative al mese di marzo 2001 non era a conoscenza dei fatti sopra esposti ed il nuovo mezzo di prova su cui poggiano è - come visto - concludente, in quanto avrebbe indotto l'autorità a statuire diversamente, quest'ultima era autorizzata a sottoporre il conteggio delle prestazioni a revisione processuale. 
 
Dato quanto precede, il ricorso di diritto amministrativo merita accoglimento. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il giudizio querelato del 6 novembre 2001 essendo annullato. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e alla Cassa disoccupazione FLMO. 
Lucerna, 7 marzo 2003 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: