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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.309/2004 /bom 
 
Sentenza del 5 novembre 2004 
Corte di cassazione penale 
 
Composizione 
Giudici federali Schneider, presidente, 
Kolly, Zünd, 
cancelliere Garré. 
 
Parti 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 
6501 Bellinzona, 
ricorrente, 
 
contro 
 
X.________, 
opponente, patrocinato dall'avv. Marco Broggini, 
 
Oggetto 
Infrazione alla LF sugli stupefacenti, 
 
ricorso per cassazione contro la sentenza del 28 giugno 2004 della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 9 marzo 2004 la Corte delle assise criminali in Lugano riconosceva X.________ autore colpevole di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (LStup; RS 812.121), siccome commessa per mestiere realizzando in tal modo una grossa cifra d'affari, prima nella veste di copromotore della società anonima B.________ con sede ad Arbedo, di cui deteneva la metà delle azioni, e poi come responsabile delle coltivazioni, sia personalmente sia attraverso la copertura societaria. X.________ veniva inoltre riconosciuto colpevole di contravvenzione alla LStup per avere consumato quotidianamente della marijuana, in generale di sua produzione. Per questi reati X.________ veniva condannato a 4 anni di reclusione, computato il carcere preventivo sofferto, e alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di dieci anni. 
A fondamento della condanna per infrazione aggravata alla LStup sono stati ritenuti i seguenti atti, tutti compiuti senza autorizzazione, per una cifra d'affari complessiva stimata in almeno fr. 10'000'000.--: 
 
- Tra la fine del 1999 e l'inizio del 2000, a Chiasso, X.________ fungeva da consulente per coltivazioni di canapa effettuate da Y.________, in un locale adiacente al suo negozio di canapaio "C.________", il cui prodotto egli sapeva essere venduto al dettaglio sottoforma di cosiddetti sacchetti odorosi. 
- All'inizio del 2000, in seguito alla costituzione della B.________ SA, X.________, pianificava, organizzava e metteva in atto ad Arbedo una coltivazione ciclica di circa 100-150 piante madri di canapa e di circa 2000-5000 talee, poi vendute ad altri coltivatori indoor per fr. 3.50 l'una. 
- Tra luglio e ottobre dello stesso anno, per conto della B.________ SA, egli prendeva in affitto a S. Antonino presso l'azienda D.________ SA una serra di 2'900 m2 per un corrispettivo di fr. 40'000.--, ivi coltivando un imprecisato numero di piante da canapa e talee allo scopo di produrre stupefacenti. 
- Fra giugno e ottobre del 2001, sempre a S. Antonino e sempre per conto della B.________ SA, egli coltivava 10'000-12'000 piante da canapa, dalle quali è stato possibile ricavare da 1,1 a 4,4 t di fiori secchi di canapa per un valore potenziale sul mercato degli stupefacenti situabile tra fr. 2'000'000.-- e 11'000'000.--. 
- Dall'agosto 2001, con l'assunzione della presidenza del consiglio di amministrazione della B.________ SA, da parte del dr. med. Z.________, X.________ forniva a quest'ultimo per conto della stessa ditta due o tre litri di tintura di canapa, da lui prodotta ad Arbedo, sapendo che il medico l'avrebbe prescritta ai suoi pazienti per scopi terapeutici. 
- Fra la seconda metà del 2001 e il 2002, egli commissionava alla E.________ Sagl sempre per conto della B.________ SA, la coltivazione a Sementina di circa 3'200 piante di canapa delle quali la B.________ SA, otteneva fiori essicati per finalità stupefacenti, rimunerando il proprietario del fondo con circa fr. 45'000.--. 
- Tra il febbraio del 2002 e l'aprile del 2003, sempre a Sementina e per la B.________ SA, egli stipulava con la F.________ SA un contratto di licenza in base al quale la B.________ SA forniva la genetica di sei qualità di piante madri di canapa ad alto potenziale di THC, in cambio del 35% del fatturato della vendita delle talee prodotte. Ciò che permetteva di immettere sul mercato locale dei coltivatori di canapa, a fini stupefacenti, circa 350'000-400'000 talee vendute dalla F.________ SA a un prezzo variante fra i fr. 3.-- e 5.-- secondo l'altezza, realizzando in tal modo, a nome della B.________ SA, un fatturato di almeno fr. 350'000.--. 
- Il 7 gennaio 2002, sempre per conto della B.________ SA, egli sottoscriveva ad Arbedo un contratto con la A.________ SA di Giubiasco avente per oggetto la consulenza, l'istruzione del personale e la gestione della coltivazione di canapa, per un valore di complessivi fr. 600'000.--, ufficialmente finalizzata alla produzione di olio eterico, ma in realtà destinata a finalità stupefacenti, immettendo così sul mercato nazionale e internazionale circa 4,5 tonnellate di marijuana, pari a tutta la produzione della A.________ SA durante il 2002. 
B. 
Il 28 giugno 2004 la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello (CCRP) accoglieva parzialmente, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso presentato dal condannato contro la sentenza di primo grado, riformandola nel senso di riconoscerlo colpevole di infrazione semplice alla LStup, per cui gli infliggeva una pena di 2 anni di detenzione, computato il carcere preventivo sofferto. Rinviava inoltre la causa a una Corte delle assise correzionali allo scopo di statuire nel senso dei considerandi sulla sospensione condizionale dell'espulsione dalla Svizzera per 5 anni. 
 
A motivazione di questa sentenza la CCRP rimproverava in particolare ai primi giudici il fatto di avere considerato adempiuta la fattispecie di infrazione aggravata alla LStup senza avere accertato che il condannato avesse realizzato personalmente una cifra d'affari stimabile in almeno fr. 100'000.--, né tanto meno che egli avesse tratto guadagno dall'attività illecita cui ha partecipato. 
C. 
Il Procuratore pubblico insorge con tempestivo ricorso per cassazione al Tribunale federale chiedendo l'annullamento della sentenza dell'ultima istanza cantonale, con rinvio della causa, "se necessario", all'autorità cantonale per un nuovo giudizio. 
D. 
La CCRP rinuncia a presentare osservazioni. Non sono state chieste altre osservazioni al ricorso. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con libero potere d'esame l'ammissibilità del rimedio esperito, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 II 311 consid. 1 e rinvii). 
1.2 Il ricorso per cassazione può essere fondato unicamente sulla violazione del diritto federale (art. 269 PP). La Corte di cassazione penale del Tribunale federale è vincolata dagli accertamenti di fatto dell'autorità cantonale (art. 277bis cpv. 1 seconda frase PP). Essa deve pertanto fondare il proprio giudizio sui fatti accertati dall'ultima istanza cantonale oppure dall'autorità inferiore, ma solo nella misura in cui quest'ultimi siano ripresi perlomeno implicitamente nella decisione impugnata (DTF 129 IV 246 consid. 1; 118 IV 122 consid. 1). Il ricorrente non deve criticare accertamenti di fatto né proporre eccezioni ed impugnazioni nuove (art. 273 cpv. 1 lett. b PP). Se la Corte di cassazione del Tribunale federale dichiara fondato il ricorso per quanto concerne l'azione penale, essa annulla la decisione impugnata e rinvia la causa all'autorità cantonale perché decida di nuovo (art. 277ter cpv. 1 PP). 
1.3 Laddove domanda il rinvio all'autorità cantonale "se necessario" il ricorrente formula un petitum ricorsuale solo parzialmente conforme alla natura giuridica del rimedio esperito ed in particolare a quanto disposto all'art. 277ter cpv. 1 PP, dove il rinvio è previsto non solo se necessario, ma sempre in caso di accoglimento del gravame. L'errore non è tuttavia tale da comportare di per sé l'irricevibilità del gravame. Irricevibilità comunque data per altri motivi, di cui ampiamente nel prossimo considerando. 
1.4 Il ricorrente ravvede violazione del diritto federale nel modo in cui la CCRP ha valutato le prove che l'hanno portata a derubricare la fattispecie da infrazione aggravata ai sensi dell'art. 19 n. 2 lett. c LStup ad infrazione semplice giusta l'art. 19 n. 1 LStup. Per fare questo si richiama ad una disposizione della procedura in ambito di ricorso di diritto amministrativo, ossia l'art. 104 lett. a OG. L'ultima istanza cantonale avrebbe violato il diritto federale cadendo nella situazione di eccesso o abuso del potere di apprezzamento, configurata in tale articolo. 
 
Un simile ragionamento è insostenibile. La procedura federale non permette operazioni analogiche di questo genere, visto che sono in urto palese con la sistematica legislativa oltre che con la lettera precisa ed il senso inequivocabile della legge (art. 269 cpv. 1 PP; art. 273 cpv. 1 lett. b PP; art. 277bis cpv. 1 PP). 
 
Il ricorrente cita a sostegno della propria tesi la sentenza DTF 106 IV 342 ed il contributo dottrinale di Bernard Corboz, Le pourvoi en nullité à la cour de cassation du Tribunal fédéral, in SJ 1991 pag. 57 e segg. Invano si cerca tuttavia sostegno ad una simile tesi in questi due luoghi, o comunque altrove in dottrina e giurisprudenza. Il ricorrente confonde lo specifico concetto di apprezzamento sotteso all'applicazione dell'art. 63 CP in ambito di commisurazione della pena, che come tale rappresenta una questione di diritto federale (DTF 130 IV 54 consid. 3.3.2; 129 IV 6 consid. 6 e rinvii; come pure Corboz, op. cit., pag. 78 e seg.), ed il concetto generale di valutazione ed apprezzamento delle prove, che rappresenta invece una questione di fatto. Tale elementare distinzione della metodologia giuridica è per altro suffragata da giurisprudenza costante (DTF 130 IV 58 consid. 8.5, pag. 62; 127 IV 46; 124 IV 81 consid. 2a; 122 III 219 consid. 3b, e rispettivi rinvii) e gode di unanime avallo dottrinale (Gilbert Kolly, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, Berna 2004, pag. 46 e segg.; Niklaus Schmid, Strafprozessrecht, 4a ed., Zurigo 2004, pag. 425 e seg.; Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5a ed., Basilea 2002, pag. 500 e seg.; Corboz, op. cit., pag. 94 e segg.). 
L'intero costrutto argomentativo del ricorso si basa sull'erroneo assunto secondo il quale nella fattispecie sarebbe possibile sindacare il preteso abuso o eccesso nell'apprezzamento delle prove (ricorso pag. 3 e 5), o addirittura l'arbitrario accertamento dei fatti, quasi che si trattasse di un ricorso di diritto pubblico (ricorso pag. 10). Tutti gli argomenti addotti sono di questa natura e non concernono la sussunzione giuridica dei fatti in questione. Il ricorso è dunque irricevibile, perché non fondato sulla violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). 
2. 
Visto questo esito processuale non si riscuotono spese (art. 278 cpv. 2 PP). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
Non si riscuotono spese. 
3. 
Comunicazione alle parti e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché al Ministero pubblico della Confederazione. 
Losanna, 5 novembre 2004 
In nome della Corte di cassazione penale 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: