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[AZA 7] 
U 372/99 Ws 
 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Presidente, Rüedi e 
Kernen; Grisanti, cancelliere 
 
 
Sentenza del 27 dicembre 2001 
 
nella causa 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli 
infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente, 
 
contro 
 
Comunione ereditaria K.________, opponente, rappresentata 
dal Servizio di consulenza giuridica per persone 
andicappate, Via Berta 28, 6512 Giubiasco, 
 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
F a t t i : 
 
A.- K.________, nato nel 1948, negli anni 1976-1982 
lavorò alle dipendenze della ditta S.________, nell'ambito 
delle cui attività operò pure a contatto con l'amianto. 
Dopo che nella primavera del 1996 venne diagnosticato un 
mesotelioma maligno diffuso (tipo bifasico) alla pleura e 
al pericardio sinistro comportante tra l'altro la necessità 
di un intervento chirurgico di "decorticazione pleurica e 
del pericardio, fenestrazione del pericardio e resezione 
subsegmentale del lobo superiore sinistro", come pure di 
continui cicli chemioterapici, l'Istituto nazionale 
svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), 
esperiti i propri accertamenti, assunse il caso come malattia 
professionale e corrispose le prestazioni di legge, in 
particolare le indennità giornaliere, fino al giorno del 
decesso, avvenuto il 9 maggio 1998. 
Con decisione 23 luglio 1998, confermata il 3 novembre 
successivo in seguito all'opposizione formulata dalla vedova, 
V.________ K.________, l'INSAI ha riconosciuto alla 
moglie e alle due figlie dell'assicurato il diritto a una 
rendita complementare per superstiti, negando per il resto 
una indennità per menomazione dell'integrità. 
 
B.- K.________, in rappresentanza della comunione 
ereditaria, composta da lei e dalle due figlie S.________ e 
T.________, con l'assistenza del Servizio di consulenza 
giuridica per persone andicappate è insorta al Tribunale 
delle assicurazioni del Cantone Ticino e ha chiesto 
l'assegnazione di una indennità per menomazione 
dell'integrità dell'80% ritenendo che, lo stato di salute 
dell'assicurato essendosi stabilizzato pochi mesi prima del 
decesso e dopo che i medici curanti avevano di fatto 
escluso un suo miglioramento e limitato gli interventi a 
cure palliative, ne fossero date le premesse. 
Con pronunzia 24 settembre 1999 il Tribunale cantonale 
delle assicurazioni, accogliendo il gravame e facendo ordine 
all'INSAI di rendere un nuovo provvedimento, ha riconosciuto 
il principio del diritto a una indennità per menomazione 
dell'integrità. 
 
C.- L'INSAI interpone ricorso di diritto amministrativo 
al Tribunale federale delle assicurazioni, chiedendo 
l'annullamento della pronunzia di primo grado e il ripristino 
della decisione querelata. Dei motivi dell'ente assicuratore 
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi che 
seguono. 
Il Servizio di consulenza giuridica per persone andicappate, 
in rappresentanza degli eredi di K.________, 
propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale 
delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
D i r i t t o : 
 
1.- Oggetto della lite è il tema di sapere se 
W.________ K.________, e, per lui, in forza 
dell'universalità della successione (art. 560 segg. CC), 
gli eredi possano fare valere una indennità per menomazione 
dell'integrità a dipendenza della malattia professionale 
che ha colpito l'assicurato, deceduto circa tre mesi dopo 
che i medici interrompessero le cure volte a guarire o 
comunque migliorare lo stato di salute dell'interessato. 
2.- L'art. 24 cpv. 1 LAINF dispone che l'assicurato ha 
diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio - 
o a malattia professionale, essendo i due eventi parificati 
dal profilo del diritto a prestazioni assicurative (art. 6 
cpv. 1 LAINF) -, accusa una menomazione importante e durevole 
all'integrità fisica o mentale. Il cpv. 2 di detto 
disposto precisa inoltre, quo al momento della nascita del 
diritto alla prestazione, che l'indennità è determinata 
simultaneamente alla rendita d'invalidità o al termine della 
cura medica se l'assicurato non ha diritto a una rendita. 
 
A norma dell'art. 19 cpv. 1 LAINF, il diritto alla 
rendita nasce qualora dalla continuazione della cura medica 
non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute 
dell'assicurato e siano conclusi eventuali provvedimenti 
d'integrazione dell'AI. 
Giusta l'art. 36 cpv. 1 OAINF, una menomazione dell'integrità 
è considerata durevole se verosimilmente sussisterà 
per tutta la vita almeno con identica gravità. Essa 
è importante se l'integrità fisica o mentale, indipendentemente 
dalla capacità di guadagno, è alterata in modo evidente 
o grave. 
 
3.- La Corte cantonale, ritenendo che le cure palliative 
dispensate al de cuius nell'ultimo periodo - più precisamente 
a partire dal 13 febbraio 1998 - prima del decesso 
non lasciassero più prevedere un sensibile miglioramento 
dello stato di salute di K.________ ai sensi dell'art. 19 
cpv. 1 LAINF e imponessero pertanto da parte dell'INSAI una 
presa di posizione circa il diritto dell'interessato a una 
rendita d'invalidità e, di conseguenza, a un'indennità per 
menomazione dell'integrità, ha accolto la richiesta di 
prestazione evidenziando che la decisione dell'assicuratore 
infortuni di posticipare la chiusura del caso non poteva 
tornare di pregiudizio per l'assicurato, rispettivamente 
per i suoi eredi. 
L'Istituto assicuratore, da parte sua, contesta il diritto 
all'indennità. Rileva in particolare che lo stato di 
salute dell'assicurato non poteva essere considerato stabilizzato 
non essendo le cure mediche mai cessate. Osserva 
inoltre che lo scopo della prestazione per menomazione dell'integrità 
non può essere quello di riconoscere, via diritto 
successorio, un risarcimento agli eredi, contrastando 
una siffatta eventualità con lo spirito dell'istituto in 
questione, che piuttosto si prefigge di compensare l'assicurato 
per il fatto di dovere convivere e sopportare nel 
corso degli anni e a tempo indeterminato le conseguenze 
della menomazione subita. 
 
4.- a) Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi 
in DTF 113 V 218 segg. sulla natura dell'istituto dell'indennità 
per menomazione dell'integrità e di rilevare come 
esso, al pari della prestazione per torto morale (art. 47 e 
49 CO), abbia natura riparatrice, prefiggendosi di compensare 
l'infortunato per il danno morale originato dai postumi 
di un infortunio, rispettivamente di una malattia professionale. 
Questa finalità è condivisa anche dalla dottrina, 
la quale osserva che la somma erogata a titolo di indennità 
per menomazione dell'integrità, permettendo di 
compensare almeno in parte la perdita del piacere di vivere, 
deve servire a ritrovare il proprio equilibrio interiore 
(Thomas Frei, Die Integritätsentschädigung nach 
Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, 
tesi Friborgo 1998, pag. 79 seg.; Gilg/Zollinger, Die 
Integritätsentschädigung, pag. 25 e 74; Maurer, Schweizerisches 
Unfallversicherungsrecht, 2a ed., pag. 413). Per il 
resto, torto morale e indennità per menomazione dell'integrità 
soggiacciono a condizioni e valutazioni diverse, che 
non mette conto qui di elencare (per una panoramica della 
problematica cfr. Frei, op. cit., pag. 167 segg.). 
 
b) Il legislatore ha fissato all'art. 24 cpv. 1 LAINF 
i limiti per riconoscere il diritto a una indennità per menomazione 
dell'integrità, specificando che, per potere dar 
luogo a una tale prestazione, l'assicurato deve presentare 
una menomazione importante e durevole, la stessa dovendo, 
giusta l'art. 36 cpv. 1 OAINF, verosimilmente sussistere 
per tutta la vita almeno con identica gravità. Tale norma, 
ritenuta conforme alla legge da questo Tribunale (DTF 124 V 
29, 209) nonostante le critiche sollevate da parte della 
dottrina (cfr. Murer/Kind/Binder, in: SAS 1994 pag. 194), 
pone pertanto l'accento (anche) sull'elemento della durevolezza 
della menomazione. 
I materiali legislativi non contengono dichiarazioni 
chiare circa l'interpretazione da dare al concetto di durevolezza 
dell'integrità. Tuttavia, dagli stessi si deduce la 
volontà del legislatore di interpretare in senso restrittivo 
il termine (DTF 124 V 38 consid. 4b/bb e riferimenti). 
Così, ancora recentemente, in relazione alla trattazione di 
disturbi psicogeni consecutivi a infortunio, la giurisprudenza 
ha esaminato la questione e stabilito che il diritto 
a prestazioni è dato se è possibile formulare una prognosi 
a lungo termine che escluda praticamente per tutta la vita 
- non bastando invece una semplice prognosi a tempo indeterminato 
(DTF 124 V 39 consid. 4c) - una guarigione o un 
miglioramento dello stato di salute (DTF 124 V 213). La 
prassi non si è invece ancora mai confrontata con il tema 
di sapere se adempie i requisiti di legge pure una menomazione 
che durerà sì tutta la vita, ma che però sarà ridotta 
a un periodo più o meno breve a dipendenza delle limitate 
prospettive di vita. 
 
5.- A tale questione deve, perlomeno nel caso che ci 
occupa e in considerazione dei principi suesposti, essere 
risposto in maniera negativa. 
Per quanto comprensibile possa essere, di fronte alla 
tragicità dell'evento, la posizione degli eredi, la fattispecie 
in esame non consente infatti di istituire un obbligo 
a carico dell'assicuratore infortuni, un tale onere ponendosi 
in contrasto con lo spirito della legge. Come giustamente 
rilevato dall'ente ricorrente, l'istituto dell'indennità 
per menomazione dell'integrità si prefigge di alleviare 
all'avente diritto, con la prestazione in oggetto, le 
conseguenze della menomazione subita e di compensargli, per 
il fatto di dovere durevolmente convivere con la grave menomazione, 
il diminuito piacere di vivere. In questo modo, 
il concetto di durevolezza non si contrappone solo a quello 
di transitorietà (cfr. DTF 124 V 37 consid. 4b/aa), bensì 
impone anche, conformemente al tenore letterale del termine, 
una lunga durata nel tempo della menomazione (ciò che 
sembrerebbe riconoscere anche Frei, op. cit., pag. 37, il 
quale, pur giungendo in seguito a una diversa conclusione 
in merito al diritto all'indennità in questi casi, osserva 
che "Der Wortlaut ist nicht eindeutig, kann doch "dauernd" 
sowohl als "lebenslänglich" als auch "für längere Zeit" 
verstanden werden"). 
Ora, poiché la prospettiva di vita indicata dai medici 
al momento della pretesa stabilizzazione dello stato di salute 
- coincidente con la decisione, presa nemmeno tre mesi 
prima dell'effettivo decesso, di dispensare solo cure palliative 
- era già ex ante assai limitata, lo scopo intrinseco 
giustificante una prestazione di indennità per menomazione 
dell'integrità è venuto a mancare in partenza, il 
fondamento stesso della pretesa, ossia il presupposto di 
una durevole menomazione, non potendosi in concreto più 
realizzare. 
Né l'indennità può essere erogata per altri motivi, 
l'istituto non essendo stato inteso - secondo le intenzioni 
del legislatore - ad istituire un risarcimento in favore 
degli eredi per il fatto che il loro congiunto per un periodo, 
per quanto breve fosse, prima di decedere avesse 
raggiunto uno stato tale da escludere un qualsiasi miglioramento 
della situazione valetudinaria. 
Se così non fosse e si seguisse la tesi dei giudici di 
prime cure, si giungerebbe a snaturare lo scopo dell'istituto 
in parola e a dover per esempio riconoscere una indennità 
per menomazione dell'integrità anche all'infortunato 
di un incidente stradale, per il quale il personale medico, 
già al momento del ricovero in ospedale, esprime una prognosi 
certa e (quasi) immediata di morte, intervenendo di 
conseguenza sul paziente solo per alleviargli, nel limite 
del possibile, i dolori, in attesa del certo e repentino 
decesso. Riconoscere, in un tale caso - come sembrerebbe 
postulare una parte della dottrina (Duc, Héritiers et 
indemnité pour atteinte à l'integrité, in: PJA 2000, 
pag. 954 con riferimento alla tesi di Frei, op. cit., 
pag. 58) -, un diritto all'indennità equivarrebbe pertanto 
a una incompatibile forzatura della volontà del legislatore. 
Diversa, anche nell'evenienza di diagnosi e prognosi 
infauste, potrebbe invece essere la valutazione nel caso in 
cui, stabilizzatasi la situazione medica, l'assicurato 
potrà verosimilmente convivere con la menomazione per un 
lungo periodo. Non ponendosi tuttavia tale questione nel 
caso di specie, il tema può restare indeciso. 
 
6.- In esito alle suesposte considerazioni, il ricorso 
dell'INSAI si appalesa fondato e deve essere accolto. Facendo 
difetto il presupposto della durevolezza, necessario 
per il riconoscimento della chiesta prestazione, non mette 
invece più conto di esaminare ulteriormente se si imponeva 
valutare il diritto a un'indennità per menomazione dell'integrità 
per essere insorto quello a una rendita d'invalidità 
(art. 24 cpv. 2 in relazione con l'art. 19 cpv. 1 
LAINF). In via abbondanziale si osserva comunque che, come 
già ha avuto modo di stabilire questa Corte (DTF 113 V 52 
consid. 3b e riferimenti), non necessariamente il diritto 
all'indennità per menomazione dell'integrità deve essere 
determinato simultaneamente a quello della rendita, potendo 
circostanze particolari, segnatamente la prevedibilità di 
un aggravamento della menomazione, giustificare una posticipazione 
del momento della decisione sull'indennità. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
 
p r o n u n c i a : 
 
I. In accoglimento del ricorso di diritto amministrativo, 
il giudizio impugnato del 24 settembre 1999 è annullato. 
 
 
II. Non si percepiscono spese giudiziarie. 
 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e 
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 27 dicembre 2001 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera : 
 
 
 
 
 
 
Il Cancelliere :