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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_274/2023  
 
 
Sentenza del 14 giugno 2023  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, 
Donzallaz, Ryter, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
entrambi patrocinati dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6501 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa,6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Permessi di dimora, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 16 marzo 2023 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2021.152). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. A.________, cittadino brasiliano, ha risieduto una prima volta in Svizzera dal maggio 1989 al maggio 1995 al beneficio di un permesso di dimora (ricongiungimento familiare); il successivo permesso di domicilio rilasciatogli il 18 maggio 1995 è invece decaduto siccome nell'agosto 1995 egli è rientrato in Brasile. Il 29 gennaio 1997 A.________ è tornato in Svizzera e vi ha ottenuto, il 2 settembre 1999, un nuovo permesso di dimora (essendo sua figlia cittadina svizzera e suo figlio, cittadino brasiliano, titolare di un permesso di dimora; questi ha poi lasciato la Svizzera nel novembre 2017).  
 
A.b. Il 29 aprile 2000 A.________ si è unito in matrimonio con una cittadina brasiliana; gli sposi hanno avuto un figlio nato lo stesso anno. La consorte e il bambino, dopo un soggiorno nel nostro Paese, sono rientrati definitivamente in Brasile e la coppia ha divorziato nell'aprile 2005.  
Il 23 gennaio 2007 A.________ si è visto rifiutare il rilascio di un permesso di domicilio a causa della sua delicata situazione finanziaria (al beneficio di indennità di disoccupazione e importanti debiti privati). 
 
A.c. Trasferitosi nell'agosto 2007 negli Stati Uniti d'America, A.________ è tornato nel nostro Paese il 20 ottobre 2009 e l'8 marzo 2010 gli è stato accordato un nuovo permesso di dimora per caso personale particolarmente grave, dato che la figlia svizzera era minorenne e che egli aveva trovato un impiego.  
 
A.d. Durante i suoi vari soggiorni in Svizzera A.________ ha cambiato diversi posti di lavoro, rimanendo comunque prevalentemente senza occupazione e percependo allora le indennità di disoccupazione rispettivamente, dopo i due infortuni occorsigli nell'ottobre 2010 e nel giugno 2013, quelle della SUVA. La domanda di rendita AI da lui presentata nel settembre del 2013 è invece stata respinta il 25 settembre 2014, essendo stato accertato un grado di invalidità dello 0 %.  
 
A.e. Il 14 agosto 2014 A.________ si è sposato in Svizzera con la connazionale B.________, al beneficio di prestazioni assistenziali dall'agosto del 2013 e titolare di un permesso di dimora UE/AELS dal 22 agosto 2008 a seguito di un suo precedente matrimonio con un cittadino comunitario, unione sciolta per divorzio nel marzo 2013. In seguito al suo nuovo matrimonio B.________ ha ottenuto, il 29 agosto 2017, un nuovo permesso di dimora a titolo di ricongiungimento familiare.  
 
A.f. Tra il 2000 e il 2017 A.________ ha interessato a diverse riprese le autorità giudiziarie penali e quella amministrativa (decreto d'accusa del 6 marzo 2000: pena detentiva di 20 giorni sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni e multa di fr. 1'200.-- per circolazione in stato di ebrietà; 19 maggio 2000 multa dipartimentale di fr. 600.--; 5 ottobre 2001 multa dipartimentale di fr. 100.--; 17 gennaio 2003 multa dipartimentale di fr. 60.--; decreto d'accusa del 7 dicembre 2004: pena detentiva di 10 giorni, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni e multa di fr. 400.-- per aiuto al soggiorno illegale; 30 agosto 2013 multa dipartimentale di fr. 30.--; decreto d'accusa del 9 febbraio 2017: contravvenzione alla LAVS e multa di fr. 300.--).  
 
A.g. A.________ e la moglie B.________ hanno accumulato numerosi debiti privati e pubblici (diverse procedure esecutive aperte nei loro confronti nonché numerosi attestati carenza beni [ACB] a loro carico), oltre a percepire anche prestazioni assistenziali. A causa di questa situazione A.________ si è visto rifiutare, il 19 ottobre 2015, per la seconda volta, il rilascio di un permesso di domicilio. Ha invece ottenuto la proroga del suo permesso di dimora fino al 18 ottobre 2020.  
Il 12 febbraio 2018 A.________ è stato formalmente ammonito, con l'avvertenza che se la sua situazione debitoria si fosse aggravata o fosse stata riscontrata un'ulteriore infrazione all'ordine pubblico, sarebbe stata allora valutata la possibilità di revocare la sua autorizzazione di soggiorno. Anche la moglie B.________ è stata ammonita. 
 
B.  
 
B.a. Constatato un aumento dei debiti della coppia, il 2 agosto 2019 la Sezione della popolazione del Dipartimento ticinese delle istituzioni ha informato A.________ e la moglie che voleva rivalutare la loro situazione e, data loro la possibilità di esprimersi, con decisione del 23 settembre 2019, ha revocato rispettivamente rifiutato di rinnovare i loro permessi di dimora, invitandoli nel contempo a lasciare la Svizzera. L'autorità di prime cure ha rilevato che, dall'ammonimento del 2018, la loro situazione finanziaria era peggiorata: A.________ aveva ora 17 procedure esecutive in corso per un totale di fr. 48'810.10 (nel 2018 erano 9 per fr. 42'029.35) e 137 attestati carenza beni (ACB) a carico cumulati dal 1994 per complessivi fr. 328'569,80 (nel 2018 erano 104 ACB per un totale di fr. 176'116.15), mentre la moglie B.________ era oggetto di 2 procedure esecutive (fr. 1'451.90) ed aveva a carico 20 ACB (fr. 28'537.--).  
 
B.b. Questa decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato, il 24 febbraio 2021, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza del 16 marzo 2023.  
Rilevato in primo luogo che non esisteva alcun trattato tra la Svizzera e la Repubblica federativa del Brasile dal quale gli insorgenti avrebbero potuto dedurre un diritto ad un permesso di dimora, la Corte cantonale, dopo un dettagliato esame della situazione finanziaria e personale della coppia, nonché dal profilo dell'attività lavorativa e da quello medico per quanto riguarda il marito, è giunta alla conclusione che era dato il motivo di revoca/non rinnovo di cui all'art. 62 cpv. 1 lett. c LStrI in relazione con l'art. 77a OASA (indebitamento temerario e di natura qualificata) sia con riferimento al permesso del marito (al quale egli non poteva comunque pretendere, siccome concesso in virtù dell'art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI, norma di carattere potestativo) sia con riguardo a quello della moglie (la sua sorte dipendendo da quella del permesso del consorte, essendo stato ottenuto in virtù dell'art. 44 LStrI). Ha poi considerato che il principio della proporzionalità era stato rispettato: malgrado la lunga permanenza nel nostro Paese, un rientro in patria era infatti esigibile, riguardo ai problemi di salute di A.________, questi vi poteva essere trattato in modo adeguato. Per finire ha giudicato che gli insorgenti non potevano appellarsi all'art. 8 CEDU né dal profilo del rispetto della vita familiare (non essendovi un rapporto di qualificata dipendenza con familiari residenti in Svizzera) né da quello della tutela della vita privata (non essendo gli insorgenti integrati con successo). 
 
C.  
Il 15 maggio 2023 A.________ (di seguito: ricorrente 1) e B.________ (di seguito: ricorrente 2) hanno presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, con cui chiedono l'annullamento della sentenza cantonale e il rinvio della causa all'autorità di prime cure affinché rilasci loro dei permessi di dimora. Censurano, in sostanza, la violazione degli artt. 30 e 96 LStr, degli artt. 31 e 77a OASA, degli artt. 7 e 13 Cost. nonché dell'art. 8 CEDU. Postulano inoltre il beneficio dell'assistenza giudiziaria con nomina di un avvocato d'ufficio e che sia conferito effetto sospensivo al loro gravame. 
 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio, tranne la trasmissione di alcuni documenti dell'inserto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e verifica con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 146 IV 185 consid. 2 e richiami). 
 
1.1. Per quanto concerne il ricorrente 1, oggetto del contendere è una decisione di revoca/rifiuto del rinnovo del permesso di dimora per caso personale particolarmente grave concessogli in virtù dell'art. 30 cpv. 1 lett. b della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005, rinominata dal 1° gennaio 2019, legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), combinato con l'art. 31 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201), norme che disciplinano le deroghe alle condizioni di ammissione. Sennonché in proposito il ricorso ordinario è però espressamente escluso in virtù dell'art. 83 lett. c n. 2 e 5 LTF (sentenza 2C_1001/2022 del 13 dicembre 2022 consid. 4), ragione per cui su tale punto l'impugnativa è inammissibile.  
Per quanto riguarda la ricorrente 2, come ben osservato dalla Corte cantonale, ella non fruisce di alcun diritto proprio al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno. Il permesso di dimora UE/AELS di cui ha beneficiato dopo il suo (precedente) matrimonio con un cittadino comunitario (sciolto per divorzio il 12 marzo 2013) non le è stato rinnovato il 28 agosto 2017. E il permesso di dimora ora litigioso, ottenuto il 29 agosto 2017 in seguito alla sua unione con il ricorrente 1, le è stato concesso a titolo di ricongiungimento familiare (art. 44 LStrI) e segue pertanto la sorte del permesso di dimora del consorte, il quale come appena illustrato (cfr. supra consid. 1.1) sfugge ad un esame di merito. Anche in proposito il gravame è pertanto irricevibile. 
 
1.2. A ragione i ricorrenti non fanno poi valere di disporre di un diritto al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno in base ad un trattato bilaterale concluso con il loro paese d'origine.  
 
1.3. I ricorrenti non pretendono - a giusto titolo - di vantare un diritto al rilascio di autorizzazioni di soggiorno (art. 83 lett. c n. 2 LTF) nell'ottica della tutela del diritto alla vita familiare sgorgante dall'art. 8 CEDU. Da questo profilo, trattandosi di rapporti tra familiari maggiorenni - come potrebbe essere il caso tra il ricorrente e la figlia cittadina svizzera nata nel 1994 - il richiamo alla norma convenzionale è ammesso solo quando tra gli interessati vi è un rapporto di dipendenza qualificata, ad esempio in ragione di un handicap - fisico o mentale - o di una malattia grave (DTF 137 I 145 consid. 3.4.2; 129 II 11 consid. 2; sentenza 2C_675/2022 del 6 settembre 2022 consid. 1.2). In sede cantonale, l'esistenza di un simile rapporto è stata negata (vedasi consid. 6 del giudizio impugnato), ciò che i ricorrenti non contestano ora, di modo che non vi è motivo di rimettere in discussione la conclusione alla quale sono giunti i giudici cantonali in proposito.  
 
1.4. Facendo valere la loro lunga permanenza in Svizzera, i ricorrenti si riferiscono alla tutela del diritto alla vita privata garantito dall'art. 8 CEDU. Dato che la ricorrente 2 ha legalmente soggiornato dal 2008 al 23 settembre 2019 nel nostro Paese ella può appellarsi in maniera sostenibile alla citata norma (DTF 144 I 266 consid. 3.9), di modo che, da questo profilo, l'art. 83 lett. c n. 2 LTF non trova applicazione e la via del ricorso in materia di diritto pubblico è aperta. La questione di sapere se il ricorrente 1, il quale non ha vissuto nel nostro Paese dieci anni di fila al beneficio di un'autorizzazione di soggiorno, possa ugualmente invocare detto diritto può invece rimanere irrisolta, visto l'esito della vertenza. È invece quesito di merito sapere se un tale diritto sia effettivamente dato (DTF 139 I 330 consid. 1.1 e richiami; sentenza 2C_25/2023 del 17 maggio 2023 consid. 1.).  
 
1.5. Diretto contro una decisione finale emessa da un tribunale cantonale superiore (art. 86 cpv. 2 e art. 90 LTF), il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è anche dato un interesse ad insorgere (art. 89 cpv. 1 LTF). L'impugnativa è di conseguenza ammissibile quale ricorso ordinario ex artt. 82 segg. LTF.  
 
2.  
 
2.1. Con riferimento alla tutela della vita privata sgorgante dall'art. 8 CEDU - alla quale i qui ricorrenti si appellano - va ricordato che la giurisprudenza del Tribunale federale ammette che dopo un soggiorno legale di circa dieci anni si può partire dal principio che i rapporti sociali intessuti in Svizzera sono diventati stretti a tal punto che per porre fine al soggiorno occorrono motivi qualificati (DTF 147 I 268 consid. 1.2.4; 144 I 266 consid. 3.9).  
 
2.2. Come già accennato in precedenza (cfr. supra consid. 1.4) la ricorrente 2 ha risieduto legalmente per più di dieci anni nel nostro Paese. Il fatto però che ha dei debiti a carico, sfociati anche in attestati di carenza beni e che ha percepito importanti aiuti sociali nel corso degli anni sono elementi che costituiscono, come ben spiegato nella sentenza cantonale ai cui considerandi si può rinviare (cfr. giudizio citato pagg. 12 segg. consid. 4), validi motivi di ordine pubblico idonei a giustificare che, malgrado la durata del suo soggiorno nel nostro Paese, ella non può prevalersi del diritto alla tutela della vita privata per rimanervi. Lo stesso vale, a fortiori, nei confronti del ricorrente 1, che ha a carico ingenti debiti, è rimasto professionalmente inattivo per lunghi periodi, ha anche lui beneficiato della pubblica assistenza e, infine, ha interessato a numerose riprese le autorità giudiziarie penali e amministrative. Dal profilo della proporzionalità (art. 8 n. 2 CDU), l'allontanamento dei ricorrenti appare quindi giustificato e prevale sul loro interesse privato a rimanere qui. In queste condizioni, un loro rientro in patria appare esigibile siccome, come ben spiegato nella sentenza contestata ai cui considerandi si rimanda (cfr. pagg. 16 segg. consid. 5; art. 109 cpv. 3 LTF), sebbene abbiano risieduto per lungo tempo in Svizzera, essi hanno comunque vissuto per anni nel loro paese d'origine (il ricorrente 1 per 23 anni, la ricorrente 2 per oltre 33 anni), ne parlano la lingua, vi hanno frequentato la scuola dell'obbligo e, per quanto riguarda il ricorrente 1 anche il liceo scientifico oltre ad avervi svolto varie attività, vi hanno dei familiari (il ricorrente 1 almeno uno dei suoi figli, la ricorrente 2 la figlia nata di una precedente relazione) e dove il ricorrente 1 torna regolarmente (tre settimane ogni due anni). Infine, con riferimento ai problemi di salute addotti da quest'ultimo (sindrome lombare algica con periartropatia dall'anca destra su disturbi statici della colonna) egli potrà ricevere le cure necessarie (antiinfiammatori e sedute fisioterapiche) anche nelle strutture sanitarie brasiliane. Altrimenti detto, pur comprendendo le difficoltà che dovranno affrontare, il loro rientro in Brasile risulta esigibile sia con riferimento alla loro situazione economica (gli inconvenienti legati alla ricerca di un nuovo alloggio e/o lavoro sono aspetti che toccano la maggior parte dei cittadini stranieri che devono lasciare la Svizzera) e familiare che alle cure mediche necessitate dal ricorrente e i loro argomenti al riguardo non sono comunque idonei a dimostrare che l'apprezzamento effettuato dalla Corte cantonale disattende il principio della proporzionalità.  
 
2.3. Infine, in quanto i ricorrenti richiamano gli artt. 7 e 13 Cost, la censura non adempie le esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF, di modo che al riguardo il ricorso sfugge ad un esame di merito. A titolo abbondanziale si può aggiungere che, avendo l'art. 13 Cost. portata identica all'art. 8 CEDU (sentenza 2C_545/2022 del 7 febbraio 2023 consid. 5.3 e richiami), su questo punto il gravame, se fosse ammissibile, si rivelerebbe comunque privo di pertinenza per i motivi appena illustrati.  
 
3.  
Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso si rivela manifestamente infondato e come tale va respinto in applicazione dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF
 
4.  
 
4.1. Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.  
 
4.2. L'istanza di assistenza giudiziaria con nomina di un avvocato d'ufficio presentata dai ricorrenti dev'essere respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole dell'impugnativa (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). Le spese giudiziarie, fissate comunque tenendo conto della loro situazione finanziaria, seguono quindi la soccombenza e sono poste a carico dei ricorrenti con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non si concedono ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
In quanto ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie, ridotte, di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido. 
 
4.  
Comunicazione alla patrocinatrice dei ricorrenti, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 14 giugno 2023 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud