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Regesto

Art. 5bis cpv. 5 e art. 6bis cpv. 1 seconda frase LAMI, art. 13a cpv. 3 e 3quater Ord. II, art. 6 ODFI 5: tariffa minima dell'assicurazione collettiva delle spese di cura.
Le casse riconosciute hanno il diritto, e non soltanto l'obbligo, di fissare i contributi dell'assicurazione collettiva tenendo conto dei rischi particolari.
Secondo la legislazione sussiste solidarietà soltanto nell'ambito della comunità dei rischi costituita dall'insieme delle assicurazioni collettive dello stesso tipo all'interno di una stessa cassa.
La legislazione attuale, in particolare l'art. 6bis LAMI, non consente d'imporre tramite una tariffa minima dei contributi nell'assicurazione collettiva una solidarietà fra tutti gli assicurati, quelli membri di un'assicurazione collettiva e quelli assicurati individualmente, di uno stesso cantone.

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Referenzen

Artikel: art. 13a cpv. 3 e 3quater Ord, art. 6bis LAMI