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Regesto

Art. 68 OIVA e art. 77 OIVA, art. 8 Disp. trans. Cost.; art. 13 LD, art. 29 segg. LD, art. 34-36 LD, art. 65 segg. LD, art. 72a LD e art. 142 LD; art. 2 della Convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei sistemi doganali (Convenzione di Kyoto), n. 43 dell'Allegato B.1; imposta sul valore aggiunto in caso di importazione di beni, infrazione doganale commessa per negligenza mediante una falsa dichiarazione effettuata per mezzo del sistema di elaborazione elettronica dei dati.
Il disposto penale dell'art. 77 OIVA è conforme al principio della legalità (consid. 1).
Diversamente che nell'ambito della procedura doganale abituale, il controllo preliminare delle dichiarazioni effettuate per mezzo del sistema di elaborazione elettronica è limitato; la diminuzione della possibilità di rettificare impunemente una falsa dichiarazione che ne risulta non costituisce un illegale ampliamento della portata delle norme penali applicabili (consid. 2).
Una falsa dichiarazione nell'ambito della procedura doganale realizza gli elementi costitutivi oggettivi della messa in pericolo dell'imposta sul valore aggiunto anche se, successivamente, i beni sono sottoposti all'imposta sulle operazioni eseguite nella Svizzera, ciò che di regola permette la deduzione dell'imposta precedente (consid. 3).
Il n. 43 dell'Allegato B.1 della Convenzione di Kyoto non è una disposizione direttamente applicabile ("self executing") (consid. 4).

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