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Regesto

Art. 33 cpv. 1 della Convenzione 25 febbraio 1964 tra la Confederazione svizzera e la Repubblica federale di Germania sulla sicurezza sociale: osservanza del termine per ricorrere nel caso di consegna presso un municipio germanico di un gravame avverso una decisione di rendita dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.
- Per "ente corrispondente" ai sensi dell'art. 33 cpv. 1 della Convenzione si intende l'ente che sarebbe competente nell'ambito di una procedura parallela svolgentesi innanzi alle autorità nazionali dell'altro Stato contraente.
- Il principio sancito dal paragrafo 91 della legge germanica relativa al tribunale sociale, giusta il quale la consegna di scritti ad autorità nazionali incompetenti comporta quale effetto la salvaguardia dei termini e fa obbligo alle medesime di trasmetterli d'ufficio alle autorità competenti, trova applicazione nel quadro dell'art. 33 cpv. 1 della Convenzione.