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Regesto

Art. 88 OG. Art. 4 CF. Diniego di giustizia formale.
1. Lo straniero ha veste per interporre un ricorso di diritto pubblico fondato su una violazione del diritto, conferito dall'art. 4 CF, di deporre i ricorsi previsti dalla legge; ha tale veste anche quando, nel merito, non sarebbe legittimato ad adire la Camera di diritto pubblico (consid. 1).
2. Nella procedura, il formalismo costituisce un diniego di giustizia formale quando diventa eccessivo, cioè quando non è imposto dalla protezione di nessun interesse e complica in modo insostenibile l'applicazione del diritto materiale (consid. 2).
3. Cade in un simile formalismo la giurisdizione cantonale di ricorso che dichiara irricevibile un ricorso non accompagnato dalla procura richiesta dalla legge, e ciò senza assegnare al ricorrente un breve termine per rimediare al vizio, mentre il ricorso è pervenuto all'autorità il secondo giorno del termine e l'irregolarità avrebbe potuto essere corretta (consid. 2).

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Referenzen

Artikel: Art. 88 OG