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Regesto

Art. 107 CO.
Il recesso dal contratto è inammissibile quando il debitore ha già adempiuto (consid. 1).
Art. 375 CO.
1. Presupposti per l'applicazione di tale norma: esistenza d'un computo approssimativo, sorpasso sproporzionato di questo (consid. 2).
2. Anche in assenza di un computo approssimativo, vale a dire al di fuori del quadro dell'art. 375 CO, l'appaltatore non assume un obbligo generale di informare il committente.
Se invece può, facendo uso della diligenza abituale, constatare che il committente ignora la disproporzione tra il prezzo e il vantaggio sperato, egli sa che quello si impegna sulla base d'una inesatta rappresentazione di un fatto essenziale, ed è pertanto tenuto a dissipare questo errore, se non vuole correre il rischio che il committente invochi l'invalidità del contratto (art. 24 cpv. 1 num. 4 CO).
Egli commette inoltre una culpa in contrahendo quando, notando questa rappresentazione inesatta, non elimina l'errore relativo ad un fatto ch'egli conosce o deve conoscere (consid. 3). Applicazione di questi principi alla fattispecie (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: Art. 375 CO, Art. 107 CO