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Regesto

Art. 31 Cost.; limitazione della vendita di medicamenti da parte di medici.
1. La legge sanitaria del Cantone Berna vieta ai medici di gestire una farmacia privata in località ove l'approvvigionamento di medicinali in casi di emergenza è assicurato da più farmacie pubbliche. Tale limitazione si fonda su una base legale sufficiente (consid. 2).
2. Questo regolamento si basa su un interesse pubblico sufficiente e rispetta il principio della proporzionalità (consid. 3 e consid. 4).

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Referenzen

Artikel: Art. 31 Cost.