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Regesto

Art. 13 cpv. 1, art. 23 cpv. 1 LADI; art. 37 OADI; art. 165 CC: Guadagno assicurato.
- Conferma del principio secondo il quale il guadagno assicurato č determinato in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo. Soltanto in casi eccezionali e giustificati ci si fonderā sull'accordo salariale tra il datore di lavoro e il lavoratore.
- Costituisce un caso particolare l'ipotesi in cui il coniuge che collabora nella professione o nell'impresa dell'altro acquista, per tale attivitā, il diritto ad una equa indennitā ai sensi dell'art. 165 cpv. 1 CC. In questa evenienza, il guadagno assicurato si determina in funzione dell'importo dell'indennitā che verrā eventualmente fissata dal giudice.

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 13 cpv. 1, art. 23 cpv. 1 LADI, art. 37 OADI, art. 165 CC, art. 165 cpv. 1 CC