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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_908/2022  
 
 
Sentenza del 1° dicembre 2022  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Aubry Girardin, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Commissione di deontologia della Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi (FSP), Effingerstrasse 15, 
3008 Berna, 
opponente. 
 
Oggetto 
Denuncia contro degli psicologi, 
 
ricorso contro la decisione emanata il 10 novembre 2022 della Commissione di ricorso della Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi (FSP). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Con decisione del 25 agosto 2022 la Commissione di deontologia della Federazione Svizzera delle Psicologhe e dei Psicologi, per motivi che non occorre qui rievocare, non è entrata nel merito di una denuncia sporta da A.________ contro tre psicologi.  
 
A.b. Il 5 ottbre 2022 A.________ ha impugnato questa decisione dinanzi alla Commissione di ricorso della Federazione Svizzera delle Psicologhe e dei Psicologi (FSP). Con pronuncia del 10 novembre 2022 quest'ultima, constatato che, malgrado le 3 richieste formulate in data 11, 24 e 27 ottobre 2022, A.________ non aveva versato l'anticipo delle spese esatto, ha informato l'interessato che il suo ricorso non sarebbe stato esaminato e che la procedura andava quindi ritenuta conclusa.  
 
B.  
Il 17 novembre 2022 A.________ si è rivolto al Tribunale federale contestando, tra l'altro, la precitata decisione. 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 147 I 333 consid. 1 e richiami). Ciononostante, incombe alla parte ricorrente (art. 42 cpv. 2 LTF) dimostrare l'adempimento, nel caso non sia evidente, delle condizioni di ricevibilità del gravame, pena la sua inammissibilità (DTF 142 V 395 consid. 3.1 e rinvii).  
 
1.2. Nella misura in cui nel presente ricorso A.________ ha ugualmente contestato una decisione incidentale emanata il 1° settembre 2022 dal Tribunale amministrativo federale in una causa relativa al decreto esecutivo del 13 luglio 2022 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino concernente la tariffa provvisionale applicabile dal 1° luglio 2022 agli psicologi psicoterapeuti per il rimborso della psicoterapia psicologica eseguita in ambito ambulatoriale su prescrizione medica, detta questione è stata trattata separatamente (vedasi sentenza 2C_968/2022 del 29 novembre 2022).  
 
2.  
 
2.1. Affinché il ricorso in materia di diritto pubblico sia ammissibile al Tribunale federale occorre segnatamente che la decisione contestata sia stata resa da un'autorità designata quale ultima istanza cantonale, quindi di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale e, se non è, come nel caso specifico, espressamente riconosciuta una facoltà di ricorso in base al diritto federale (art. 86 cpv. 2 seconda frase LTF), che questa autorità abbia carattere di tribunale superiore (art. 86 cpv. 2 prima frase LTF).  
 
2.2. Nel caso specifico la Commissione di ricorso FSP non adempie all'evidenza queste esigenze. In effetti, anche se in applicazione dell'art. 1 cifra 3 del Regolamento sul trattamento dei ricorsi da parte della Commissione di ricorso FSP del 26 giugno 2010 (di seguito: Reg. CR) l'istanza inferiore ha giudicato in qualità di ultima istanza, tuttavia non sono manifestamente date - e peraltro il loro adempimento non è stato dimostrato dal ricorrente (art. 42 cpv. 2 LTF) - le esigenze poste dall'art. 1a cpv. 1 Reg.CR affinché detta commissione possa essere trattata alla stregua di un'autorità giudiziaria indipendente di diritto pubblico. Premesse queste considerazioni, il presente ricorso, che non è stato esperito contro una decisione emanata da un'autorità designata quale ultima istanza cantonale con carattere di tribunale superiore, si rivela pertanto manifestamente inammissibile e sfugge di conseguenza ad un esame di merito (art. 30 cpv. 1 LTF). Inoltre, non risultando in maniera manifesta competente nessun altra autorità federale, non va applicato l'art. 30 cpv. 2 LTF. La causa può essere decisa secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 LTF.  
 
3.  
Considerate le circostanze del caso concreto si può eccezionalmente rinunciare al prelievo di spese giudiziarie per la sede federale (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si assegnano ripetibili alla controparte che non è stata invitata a determinarsi (art. 68 cpv. 2 e 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione al ricorrente, alla Commissione di deontologia e alla Commissione di ricorso della Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi e, per conoscenza, al curatore, avv. Pascal Cattaneo, Chiasso. 
 
Losanna, 1° dicembre 2022 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud