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[AZA 7] 
I 109/01 Ge 
 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Presidente, 
Leuzinger e Kernen; Scartazzini, cancelliere 
 
Sentenza del 4 ottobre 2001 
 
nella causa 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, ricorrente, 
 
contro 
W.________, opponente, 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
Fatti : 
 
A.- W.________, nato nel 1959, ha lavorato fino al mese di settembre 1992 quale imbianchino, attività poi interrotta a seguito del fallimento del datore di lavoro. 
Egli è stato per un periodo al beneficio dell'assicurazione disoccupazione ed in seguito a carico della pubblica assistenza. 
Dopo anni di inattività e domande (1993, 1994 e 1995) risoltesi con esito negativo, l'assicurato si è il 3 aprile 1997 riannunciato presso l'assicurazione per l'invalidità chiedendo il versamento di una rendita e l'assegnazione di provvedimenti integrativi d'ordine professionale. Secondo diagnosi posta nel 1994 e confermata nel 1997 egli era affetto tra l'altro da infezione HIV stadio CDC A1. Con decisione 29 ottobre 1997 la richiesta è stata respinta, in quanto rispetto al 1995 non era ravvisabile un cambiamento sostanziale delle condizioni di salute, l'interessato essendo stato ritenuto pienamente abile al lavoro. 
In data 5 marzo 1999 W.________ ha nuovamente inoltrato all'Ufficio dell'assicurazione invalidità (UAI) del Cantone Ticino una domanda per prestazioni di uguale tenore. 
Constatato come in alcun modo era stata resa verosimile una modifica della situazione di rilievo, con decisione 2 novembre 1999 l'UAI ha respinto la richiesta, rispettivamente non è entrato nel merito della stessa. 
 
B.- Contro tale provvedimento l'interessato è insorto con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Affermava che il suo stato di salute non gli permetteva fisicamente e psichicamente di eseguire un'attività lavorativa, per cui doveva essergli riconosciuto il diritto a prestazioni assicurative. 
L'autorità giudiziaria cantonale ha esperito ulteriori indagini chiedendo segnatamente il parere del dott. 
B.________, dell'Ospedale X.________, il quale si è espresso in un certificato del 28 settembre 2000. Detto sanitario ha in particolare rilevato che dall'inizio dell'anno 2000 il paziente aveva spesso presentato problemi legati alla sua depressione, per cui nel mese di aprile si era inoltre reso necessario un ricovero presso la Clinica Y.________. Con giudizio 22 gennaio 2001 il Tribunale ha accolto il gravame e annullato il provvedimento litigioso. 
Ritenuto che l'UAI avrebbe dovuto entrare nel merito della domanda allo scopo di esaminare l'aspetto psichiatrico, ha rinviato gli atti all'amministrazione per ulteriori accertamenti e nuova decisione. 
C.- L'UAI interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo avverso la pronunzia cantonale, di cui chiede l'annullamento. Fa valere che il peggioramento delle condizioni psichiche dell'assicurato era posteriore all'emissione della decisione litigiosa e che non sarebbe quindi sussistito alcun motivo per prendere in considerazione tale fatto nell'ambito della vertenza in oggetto. Un aggravamento della problematica psichica non era inoltre stato debitamente provato; ne derivava che nemmeno erano dati i presupposti necessari perché l'amministrazione dovesse procedere ad ulteriori accertamenti. 
 
W.________ non si è determinato sul gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ne ha proposto l'accoglimento. 
 
Diritto : 
 
1.- Nei considerandi dell'impugnato giudizio la precedente istanza ha correttamente illustrato le norme legali ed i principi di giurisprudenza applicabili in concreto. A tale esposizione basta pertanto fare riferimento e prestare adesione. 
 
2.- a) Il Tribunale cantonale ha innanzitutto constatato che, riferendosi alla situazione esistente al momento della precedente decisione (29 ottobre 1997) e confrontando la stessa con quella riscontrata al momento del provvedimento impugnato, non era ravvisabile la presenza di un peggioramento dello stato di salute dal profilo organico tale da giustificare il riconoscimento di prestazioni assicurative. 
Tuttavia, non si poteva ignorare che in un referto del 28 settembre 2000 il dott. B.________ aveva fatto allusione anche a problemi psichici; tali disturbi avevano pure portato ad un ricovero dell'assicurato. La precedente istanza ne ha dedotto che l'UAI non avrebbe pertanto potuto dichiarare irricevibile la domanda dell'assicurato. 
Questo parere è contestato dall'Ufficio ricorrente, secondo il quale l'amministrazione non era tenuta a procedere ad ulteriori accertamenti. Fa notare che la decisione in oggetto era stata emanata il 2 novembre 1999 e che il dott. B.________ aveva attestato una sintomatologia legata ad uno stato depressivo apparsa all'inizio dell'anno 2000 soltanto. L'assicurato non aveva del resto dimostrato l'avverarsi di un aggravamento del suo stato psichico. L'unico accenno a tale problematica emergeva dal rapporto del predetto sanitario, mentre il dott. I.________, medico curante dell'interessato, aveva sì attestato una totale inabilità lavorativa, ma l'aveva addebitata a cause fisiche. 
 
b) Nel caso in esame a ragione la Corte cantonale, fondandosi sull'avviso del dott. B.________, ha rinviato gli atti di causa all'amministrazione per nuovi accertamenti relativi allo stato psichico dell'assicurato. Il possibile stato depressivo reattivo diagnosticato dal medico, disturbo che peraltro aveva reso necessario un ricovero in ambiente psichiatrico presso la Clinica Y.________ nell'aprile 2000, erano circostanze che legittimavano il primo giudice a statuire in questo senso. 
L'argomento dell'UAI in sede di ricorso di diritto amministrativo, per cui un eventuale subingredire di una patologia dal profilo psichico sarebbe se del caso posteriore alla decisione in lite, non basta in effetti perché ci si scosti dall'opinione del Tribunale cantonale quando si ricordi che le turbe psichiche si manifestano di regola progressivamente. In altre parole, non si può escludere che detti disturbi siano insorti già prima dell'emanazione della decisione impugnata, segnatamente ove si osservi che in una dichiarazione dell'assistente sociale dell'Ospedale X.________ del 2 dicembre 1999 si attestava come W.________ avesse nel frattempo cominciato un sostegno psichiatrico presso la dott. ssa E.________. Ciò basta per concludere che la precedente giurisdizione a ragione ha ordinato il rinvio dell'inserto all'amministrazione per delucidare il tema delle affezioni d'ordine psichico e determinarsi nuovamente. 
 
c) Discende da quanto precede che il gravame non risulta fondato e che merita quindi conferma il giudizio contestato. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
pronuncia : 
 
I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
 
II. Non si percepiscono spese giudiziarie. 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, alla Cassa di compensazione del Cantone Ticino e all'Ufficio 
 
 
federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 4 ottobre 2001 
 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera: 
 
Il Cancelliere: