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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_565/2010 
 
Sentenza del 13 ottobre 2010 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Hohl, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
Fondazione A.________SA, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. B.________, 
2. C.________SA, 
patrocinata dall'avv. dott. Carlo Postizzi, 
3. Comune di Sementina, 
opponenti, 
 
Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, via Generale Guisan 3, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
elenco oneri, 
 
ricorso contro la decisione emanata il 29 luglio 2010 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
Considerando: 
che nell'ambito dell'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare incoata dalla C.________SA nei confronti di B.________ la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, in parziale accoglimento di un ricorso della fondazione A.________SA, iscritto nell'elenco oneri un credito di fr. 14'778.-- in favore dell'insorgente; 
che il 19 agosto 2010 la fondazione A.________SA è insorta al Tribunale federale contro tale decisione chiedendo l'iscrizione nell'elenco oneri di un credito di fr. 394'220.--; 
che con decreto del 20 agosto 2010 la ricorrente è stata invano invitata a versare un anticipo spese di fr. 3'000.--; 
che con decreto del 6 settembre 2010 alla ricorrente è stato concesso un termine suppletorio di 15 giorni dalla ricezione del decreto per provvedere al versamento del predetto anticipo; 
che l'atto giudiziario contenente l'appena menzionato decreto è stato notificato alla ricorrente il 13 settembre 2010; 
che l'11 ottobre 2010 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale; 
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF); 
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
Losanna, 13 ottobre 2010 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
La Presidente: Il Cancelliere: 
 
Hohl Piatti