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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
B 40/00 
 
Sentenza del 13 dicembre 2002 
IIIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Kernen; Grisanti, cancelliere 
 
Parti 
1. G.________, 
2. T.________, 
ricorrenti, entrambi rappresentati dall'avv. Stefano Zanetti, Piazza Governo 4, 6500 Bellinzona, 
 
contro 
 
Fondazione Collettiva LPP Rentenanstalt, General Guisan-Quai 40, 8022 Zurigo, opponente 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 2 maggio 2000) 
 
Fatti: 
A. 
Utilizzando il modulo dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, G.________, cittadino italiano nato nel 1959, conferiva in data 3 giugno 1998 procura all'avv. Ignazio Maria Clemente affinché avesse a rappresentarlo nella "pratica amministrativa, penale, permesso per stranieri, permesso di lavoro e ogni relativa, naturalizzazione, ecc., contatti con creditori, pratica esecutiva", autorizzandolo ad agire "in ogni procedura giudiziaria o extragiudiziaria direttamente o indirettamente connessa con l'oggetto sopra indicato" dopo che il 14 maggio precedente l'Ufficio federale degli stranieri aveva emesso una decisione di divieto di entrata in Svizzera di durata illimitata nei suoi confronti. Il 21 ottobre 1998 l'avv. Clemente presentava a nome del suo patrocinato, scarcerato ed espulso dal territorio elvetico in stessa data, una domanda di sospensione del divieto di entrata, che però veniva respinta dalla predetta autorità con decisione del 23 ottobre 1998. 
 
Avvalendosi della procura rilasciatagli il 3 giugno precedente, l'avv. Clemente invitava quindi il datore di lavoro del suo assistito a notificare alla fondazione di previdenza l'uscita dal servizio dello stesso e a provvedere affinché gli averi accumulati venissero versati sul suo conto clienti. Il 13 novembre 1998 la Rentenanstalt, alla quale lo stesso legale aveva in precedenza trasmesso la documentazione di dettaglio, comunicava l'avvenuto bonifico secondo le indicazioni ricevute. 
 
Agendo su incarico dello stesso G.________, anche la società T.________ di B.________ si rivolgeva in data 24 febbraio 1999 all'assicuratore di previdenza professionale per ottenere il pagamento degli averi LPP spettanti al proprio mandante. Ritenendo già essersi liberata da ogni ulteriore obbligo con l'evasione della richiesta dell'allora patrocinatore, la Rentenanstalt si opponeva a tale domanda. 
B. 
Mediante petizione del 10 novembre 1999, G.________ e la T.________, con l'assistenza dell'avv. Stefano Zanetti, hanno invocato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino la condanna dell'assicuratore LPP al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio accumulata, pari a fr. 21'499.--, oltre a interessi del 5% dal 13 novembre 1998. 
 
Per pronuncia 2 maggio 2000, la Corte cantonale ha respinto la petizione e tutelato la posizione della Fondazione collettiva LPP Rentenanstalt, ritenendo che, con il versamento all'avv. Clemente dell'importo dovuto, essa già aveva legittimamente adempiuto il proprio obbligo prestativo. 
C. 
G.________ e la società T.________, sempre patrocinati dall'avv. Zanetti, interpongono ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiedono, in accoglimento del gravame, l'annullamento del giudizio cantonale e la condanna dell'assicuratore LPP al versamento dell'importo chiesto in petizione. 
 
La Fondazione propone la reiezione del ricorso, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), pur non condividendo nella sostanza l'operato dei primi giudici, si rimette al giudizio di questa Corte. 
D. 
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha indetto una deliberazione pubblica, che si è tenuta il 13 dicembre 2002. 
 
Diritto: 
1. 
Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Fondazione opponente - mediante il versamento, sul conto indicato dall'avv. Clemente, della prestazione di libero passaggio - abbia correttamente adempiuto il proprio obbligo prestativo e non debba pertanto più rispondere alle pretese di G.________. 
2. 
Preliminarmente si osserva che la società ricorrente T.________, che la pronuncia impugnata indica correttamente quale "semplice" rappresentante dell'assicurato, non può, in siffatta funzione, avere qualità per interporre in questa sede un ricorso di diritto amministrativo. Giusta l'art. 103 lett. a OG, tale facoltà spetta a chiunque è toccato dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. Ora, come già ribadito in altra sede, l'interesse in questione deve essere diretto e concreto e la persona interessata deve fare valere un rapporto sufficientemente stretto con l'oggetto della lite, ciò che non si avvera se la stessa - come nel caso di specie - è toccata solo in maniera indiretta (DTF 127 V 3 consid. 1b, 82 consid. 3a/aa, 125 V 342 consid. 4a e i riferimenti ivi citati; cfr. pure DTF 116 II 657 consid. 1b). 
3. 
3.1 Per quanto attiene al gravame di G.________, i primi giudici hanno già correttamente rilevato come l'esito della vertenza dipenda dall'esame e dalla qualifica della procura - rilasciata dal ricorrente all'avv. Clemente e posta a fondamento della prestazione della Fondazione -, e come la questione, non essendo disciplinata dalla specifica legislazione in materia, debba essere risolta in via pregiudiziale secondo le pertinenti regole di diritto civile. A tal proposito essi hanno pure rammentato che, secondo invalsa giurisprudenza, le autorità amministrative e giudiziarie sono legittimate a decidere in maniera autonoma questioni emananti da altri ambiti del diritto nella misura in cui l'ordinamento legale non stabilisca diversamente e l'autorità competente non si sia ancora determinata sul tema (cfr. anche DTF 120 V 382 consid. 3a, confermata in DTF 123 V 33 consid. 5c/cc e 121 consid. 6; cfr. inoltre Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 96). 
3.2 La pronuncia impugnata, lasciando indecisa la questione relativa all'esistenza di una procura "interna" ai sensi degli art. 32 cpv. 1 e 33 cpv. 2 CO atta a legittimare eo ipso il versamento, da parte della Fondazione, della prestazione di libero passaggio all'avv. Clemente, ha tutelato l'operato dell'assicuratore LPP facendo notare che quest'ultimo, in considerazione del disposto di cui all'art. 33 cpv. 3 CO, sarebbe comunque stato abilitato - in ragione del testo della procura 3 giugno 1998 come pure dell'insieme delle circostanze - a credere, in buona fede, nell'esistenza di una facoltà di rappresentanza in favore dell'allora patrocinatore. 
3.3 Giusta l'art. 33 cpv. 3 CO, se il rappresentato comunica la facoltà di rappresentanza ad un terzo, la sua estensione in confronto di quest'ultimo è giudicata a norma dell'avvenuta comunicazione. In questo modo, il rappresentato risulta essere vincolato non in forza di una reale volontà, bensì perché manifesta un comportamento, dal quale la controparte può, in buona fede, inferire l'esistenza di una siffatta volontà (DTF 69 II 319/322). 
 
Secondo dottrina e giurisprudenza, tale comunicazione può manifestarsi anche per atti concludenti. In siffatta evenienza è però indispensabile che dal comportamento concreto del rappresentato un terzo possa dedurre, in buona fede, la sua volontà di comunicare simile facoltà (cosiddetta "externe Vollmacht"; cfr. DTF 107 II 115 consid. 6a). Ciò può anche avvenire mediante un comportamento passivo, nella misura in cui egli tollera l'agire del rappresentante, rispettivamente omette di intervenire per precisare i limiti del suo potere di rappresentanza ("Duldungsvollmacht"; DTF 120 II 197 consid. 2b/bb pag. 201). 
 
Affinché una parte possa, indipendentemente dalla reale volontà del rappresentato, invocare l'esistenza di una procura "esterna" equiparabile, nei suoi effetti, al conferimento diretto, mediante negozio giuridico, di una facoltà di rappresentanza, la giurisprudenza del Tribunale federale richiede che il rappresentante abbia agito a nome del rappresentato, che il comportamento adottato dal rappresentato abbia indotto il terzo a credere nell'esistenza di un potere di rappresentanza e, infine, che il terzo abbia agito in buona fede (DTF 120 II 200 segg. consid. 2b). 
 
3.4 In concreto, merita di essere approfondita la questione di sapere se la fondazione opponente abbia agito in buona fede e se G.________, con il suo comportamento, abbia creato un'apparenza giuridica ("Rechtsschein"; cfr. DTF 123 III 28), in virtù della quale l'intimata poteva essere indotta a credere nel conferimento di una facoltà di rappresentanza. 
 
Ora, come sembra peraltro evidenziare anche l'UFAS nella sua presa di posizione, la procura 3 giugno 1998, rilasciata in seguito alla decisione amministrativa di divieto d'entrata in Svizzera, non poteva, in quanto tale, configurare una comunicazione ai sensi dell'art. 33 cpv. 3 CO atta a legittimare la corresponsione della prestazione di libero passaggio all'avv. Clemente. In considerazione della formulazione utilizzata - con la quale l'assicurato, nella forma singolare e non plurale del termine, aveva incaricato il proprio legale di rappresentarlo, tra l'altro, "nella pratica amministrativa" quale era appunto la procedura di divieto d'entrata - come pure del contesto nel quale la procura è stata conferita - che, al più tardi con la ricezione della documentazione di dettaglio trasmessa dallo stesso legale, doveva risultare senz'altro noto all'opponente -, la Fondazione doveva infatti, facendo uso dell'attenzione che le circostanze permettevano di esigere (art. 3 cpv. 2 CC; cfr. DTF 120 V 335 consid. 10a), perlomeno dubitare del fatto che essa dichiarazione (la procura 3 giugno 1998), il cui tenore ben difficilmente poteva essere inteso nel senso di una autorizzazione (generale) a procedere anche nei confronti dell'assicuratore LPP, potesse coprire e giustificare la richiesta di versamento dell'avere di previdenza professionale formulata - peraltro senza previa trasmissione della stessa al ricorrente, per approvazione o almeno per conoscenza (cfr. sentenza 26 gennaio 2001 della Ia Corte civile in re B.________ S.A. c. A.________ LTD, consid. 2b) - dall'allora patrocinatore. Per il resto, agli atti non è ravvisabile alcun comportamento dell'insorgente che potesse indurre l'intimata a credere, in buona fede, nell'effettivo conferimento di una facoltà di rappresentanza. 
 
In tali condizioni, prescindendo da ogni necessaria verifica che si sarebbe senz'altro imposta date le circostanze, la fondazione opponente non può appellarsi alla propria buona fede e invocare l'esistenza di una procura "esterna" ai sensi dell'art. 33 cpv. 3 CO. In questa misura, il ricorso di diritto amministrativo di G.________ risulta fondato. 
 
4. 
Scartata l'ipotesi di applicazione dell'art. 33 cpv. 3 CO e viste le circostanze nonché l'accertamento volutamente incompleto - limitato all'esame dei presupposti di una rappresentanza esterna - operato dall'autorità giudiziaria di primo grado, si pone la questione di un'eventuale retrocessione della causa alla Corte cantonale affinché abbia a determinarsi, previo complemento istruttorio, sull'esistenza di un'effettiva facoltà di rappresentanza conferita direttamente, per negozio giuridico - anche solo verbalmente o in via di ratifica -, da G.________ all'avv. Clemente. Circostanza, questa, che la Corte cantonale ha lasciato aperta. 
 
Ritenuto che una siffatta ipotesi, già solo in considerazione dei colloqui che sembrerebbero essere intercorsi tra l'insorgente e la sua convivente, da un lato, e l'avv. Clemente, dall'altro - il cui contenuto non è tuttavia stato accertato -, in occasione della procedura di riscossione degli averi LPP, non può essere esclusa a priori e, se confermata, finirebbe per giustificare comunque l'operato dell'assicuratore LPP (sentenza inedita della Ia Corte civile in re D., 4C.349/1998, consid. 1a; Zäch, Commentario bernese, n. 147 all'art. 32 CO), questa Corte ritiene opportuno rinviare gli atti alla precedente istanza perché verifichi tale aspetto e si pronunci nuovamente sul merito della petizione. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo della T.________ è inammissibile. 
2. 
Il ricorso di diritto amministrativo di G.________ è accolto nel senso che, annullata la pronuncia querelata 2 maggio 2000, la causa è rinviata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino perché, previo complemento istruttorio, statuisca di nuovo sul merito della petizione ai sensi dei considerandi. 
3. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
4. 
La Fondazione Collettiva LPP Rentenanstalt verserà a G.________ la somma di fr. 2'500.-- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte per la procedura federale. 
5. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 13 dicembre 2002 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: