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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_142/2016  
   
   
 
 
Decreto del 16 settembre 2016 
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale von Werdt, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Sandro Patuzzo, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. B.________, 
patrocinato dall'avv. Emanuela Agustoni, 
2. C.________, 
3. D.________, 
entrambi patrocinati dall'avv. Giampiero Berra, 
opponenti. 
 
Oggetto 
proroga del termine (divisione di eredità), 
 
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata l'8 luglio 2016 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che - nella procedura di divisione dell'eredità fu E.________ promossa da A.________ contro B.________, C.________ e D.________ - con sentenza 8 luglio 2016 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha stralciato dai ruoli, poiché divenuto privo d'oggetto, il reclamo presentato dall'attore contro la decisione del Pretore di Lugano di concedere a B.________ una proroga del termine per l'inoltro della risposta e ha posto le spese processuali e le ripetibili a carico di A.________ in solido con C.________ e D.________; 
che con ricorso sussidiario in materia costituzionale 14 settembre 2016 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale; 
che con scritto 15 settembre 2016 il ricorrente ha dichiarato di ritirare il suo rimedio; 
che il Presidente della Corte adita, competente in virtù dell'art. 32 cpv. 1 e 2 LTF, non può far altro che prendere atto del ritiro del ricorso e disporre lo stralcio della causa dai ruoli (art. 71 LTF in relazione con l'art. 73 PC); 
che le spese giudiziarie, ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF, vanno poste a carico della parte desistente, ossia del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF; art. 71 LTF in relazione con l'art. 5 cpv. 2 PC; v. decreto 5A_448/2016 del 13 luglio 2016 con rinvio); 
 
 
 per questi motivi, il Presidente decreta:  
 
1.   
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 16 settembre 2016 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: von Werdt 
 
La Cancelliera: Antonini