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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_320/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 19 maggio 2014  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Mathys, Presidente, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, ricorrente, dichiarando agire per conto di B.________, 
 
contro  
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,  
opponente. 
 
Oggetto 
Mancata produzione della procura, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 24 febbraio 2014 dalla Corte di appello e di revisione penale del 
Cantone Ticino. 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Dichiarando agire per conto di B.________, l'avvocato A.________ ha impugnato dinanzi al Tribunale federale la sentenza emanata il 24 febbraio 2014 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino con un ricorso in materia penale e un ricorso sussidiario in materia costituzionale corredati di una domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio e di un'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo. 
 
Con decreto dell'8 aprile 2014 il Presidente della Corte di diritto penale ha invitato il legale a produrre la procura entro il 5 maggio 2014, segnalando le conseguenze in caso di inosservanza. Allo stesso non è stato dato alcun seguito. 
 
2.   
Secondo l'art. 40 cpv. 2 LTF, i patrocinatori devono giustificare il loro mandato mediante procura. Se quest'ultima non è allegata al ricorso, il Tribunale federale fissa un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione (art. 42 cpv. 5 LTF). Tali norme subordinano la validità stessa dei poteri di rappresentanza alla produzione della procura, di modo che gli atti compiuti davanti al Tribunale federale da un rappresentante senza procura sono nulli e ricadono, conformemente alle regole generali (art. 39 CO), sotto la responsabilità del loro autore, in particolare per quanto concerne le spese (v. sentenza 6B_525/2008 del 4 settembre 2008 consid. 2). 
 
3.   
Nell'allegato ricorsuale, il legale afferma di essere "legittimato come agli atti", richiamando semplicemente l'incarto cantonale. Dalla sentenza di prima istanza risulta che l'avvocato è stato designato difensore d'ufficio. Poiché tale designazione non esplica effetti per la procedura dinanzi al Tribunale federale, l'avvocato è stato invitato a trasmettere una procura. Egli non ha reagito: né ha inviato il documento richiesto, né ha sollecitato una proroga del termine a tal fine e nemmeno ha obiettato a tale invito. 
 
4.   
Inoltrato senza procura, il ricorso (comprese le contestuali domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio nonché istanza di effetto sospensivo) risulta manifestamente inammissibile. In quanto tale, esso dev'essere evaso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF
 
 Le spese giudiziarie sono poste a carico dell'autore del gravame, avendole causate inutilmente (art. 66 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso, la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio e l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo sono inammissibili. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico dell'avvocato A.________. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 19 maggio 2014 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Mathys 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy