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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_335/2022  
 
 
Sentenza del 19 dicembre 2022  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Hohl, Presidente, 
Kiss, May Canellas, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Gabriele Massetti, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. B.B.________, 
2. C.B.________, 
entrambi patrocinati dall'avv. Daniele Timbal, 
opponenti. 
 
Oggetto 
convocazione giudiziaria di un'assemblea generale, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 21 luglio 2022 
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (12.2022.51). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. D.B.________, deceduto il 4 aprile 2020, era il padre di E.B.________, B.B.________ e C.B.________. Il 7 luglio 2006 ha costituito, con il figlio maggiore E.B.________ e F.________, la società anonima A.________ SA con un capitale sociale di fr. 100'000.-- suddiviso in 100 azioni al portatore di fr. 1'000.--. Di queste, 69 erano state sottoscritte e liberate da D.B.________, 30 da E.B.________ e una da F.________. Il 25 gennaio 2016 D.B.________ ha allestito una scrittura privata per la figlia B.B.________ in relazione alla consegna di 50 azioni di tale società e il 27 gennaio 2016 ha stipulato un patto parasociale con E.B.________, nominato nel frattempo amministratore unico della società, in cui padre e figlio si sono dati atto di essere proprietari di 50 azioni ciascuno. Con testamento pubblico del 22 febbraio 2020 D.B.________ ha assegnato 18 azioni della menzionata società anonima al figlio E.B.________ e 16 ciascuno ai figli B.B.________ e C.B.________.  
 
A.b. Dopo essersi infruttuosamente rivolti al consiglio di amministrazione della A.________ SA, con istanza 30 settembre 2021 i due figli minori di D.B.________, B.B.________ e C.B.________ - in possesso di 50 azioni al portatore - hanno convenuto in giudizio innanzi al Pretore del distretto di Lugano la predetta società, chiedendo di ordinare al suo amministratore unico, con la comminatoria dell'art. 292 CP, d'inviare loro entro 5 giorni la convocazione a un'assemblea generale con uno specificato ordine del giorno, nonché di convocare tale assemblea tra il trentesimo e il quarantacinquesimo giorno dalla data d'invio della convocazione e di recapitare 20 giorni prima dell'assemblea una serie di specificati documenti, quali i rapporti di gestione e di revisione. Il Pretore ha respinto l'istanza con decisione 30 marzo / 1° aprile 2022.  
 
B.  
La II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha invece, con sentenza 21 luglio 2022 e in accoglimento di un appello di B.B.________ e C.B.________, annullato il giudizio pretorile e accolto l'istanza. La Corte cantonale, dopo aver richiamato l'art. 699 cpv. 3 e 4 CO, ha ritenuto che gli istanti avevano reso verosimile di avere invano chiesto al consiglio di amministrazione la convocazione di un'assemblea generale e di essere proprietari di almeno il 10 % del capitale azionario. Essi sono infatti al beneficio della presunzione risultante dal possesso di 50 azioni al portatore ricevute dal padre, il quale aveva pure manifestato un animus donandi verso i figli minori in una scrittura privata del 25 gennaio 2016, mentre gli altri elementi dell'incarto non erano sufficienti per non considerare verosimile quanto allegato dagli istanti. 
 
C.  
La A.________ SA è insorta al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 22 agosto 2022 postulando, previo riconoscimento o conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, in via principale l'annullamento della sentenza di appello e la sua riforma nel senso che sia confermato il giudizio pretorile con la conseguente reiezione della domanda di convocazione dell'assemblea generale. In via subordinata domanda il rinvio della causa all'autorità inferiore per nuova decisione. Narrati e completati i fatti, la ricorrente lamenta un accertamento manifestamente inesatto e arbitrario dei fatti, sostenendo di avere apportato la prova che gli istanti non sono proprietari delle 50 azioni. Ritiene che per tale motivo essi non sarebbero nemmeno stati legittimati a proporre l'appello. Afferma inoltre che la Corte cantonale avrebbe pure violato l'art. 58 CPC, accertando "di fatto" la proprietà delle azioni. 
Con risposta 12 settembre 2022 B.B.________ e C.B.________ propongono di respingere il ricorso in quanto ammissibile. 
La Giudice presidente della Corte adita ha, con decreto 15 settembre 2022, accertato che il ricorso aveva effetto sospensivo per legge. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il ricorso in materia civile è presentato dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore litigioso che supera la soglia fissata dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Esso si rivela pertanto in linea di principio ammissibile. 
 
2.  
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato effettuato in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 147 V 35 consid. 4.2; 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1, con rinvii). Critiche appellatorie sono inammissibili (DTF 148 I 104 consid. 1.5). Se vuole completare la fattispecie deve dimostrare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate (DTF 140 III 86 consid. 2). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni relative a una fattispecie diversa da quella accertata non possono essere prese in considerazione (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1). 
Ne discende che, nella misura in cui la ricorrente completa liberamente la fattispecie riportata nella sentenza impugnata, il ricorso si rivela di primo acchito inammissibile, atteso che essa ha tralasciato di dimostrare nel gravame all'esame - con precisi rinvii agli atti di causa - di avere presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti. 
 
3.  
Giusta l'art. 699 CO uno o più azionisti, che rappresentano insieme almeno il 10 % del capitale azionario possono chiedere per scritto la convocazione dell'assemblea generale e l'iscrizione all'ordine del giorno di un oggetto (cpv. 3; DTF 142 III 16 consid. 2.3); qualora il consiglio di amministrazione non dia seguito entro un congruo termine a siffatta domanda, la convocazione sarà ordinata dal giudice ad istanza dei richiedenti (cpv. 4). Il grado di prova richiesto è quello della verosimiglianza semplice: gli istanti devono quindi rendere verosimile di avere invano chiesto al consiglio di amministrazione la predetta convocazione e di detenere almeno il 10 % del capitale azionario (sentenze 4A_558/2021 del 28 febbraio 2022 consid. 5.1; 4A_508/2020 del 25 marzo 2021 consid. 3.2; DTF 102 Ia 209 consid. 2). Il grado della prova della verosimiglianza semplice è raggiunto quando il tribunale, basandosi su elementi oggettivi, ha l'impressione che i fatti pertinenti allegati si siano prodotti con una certa probabilità, senza che possa però escludere che essi si siano svolti diversamente (DTF 144 II 65 consid. 4.2.2; 130 III 321 consid. 3.3); la dottrina parla di una probabilità del 51 % (FABIENNE HOHL, Procédure civile, vol. I, 2a ed. 2016, n. 1942). In questo ambito la prova facilitata è giustificata dal fatto che il giudice determina solo a titolo pregiudiziale e provvisoriamente la qualità di azionista di colui che richiede la convocazione dell'assemblea generale, atteso che la sua decisione non vincola né quest'ultima né il giudice chiamato a statuire su un'eventuale azione di contestazione o di nullità di una deliberazione assembleare (DTF 142 III 16 consid. 3.1; 112 II 145 consid. 2a). 
Siccome il giudice cantonale fruisce di un grande potere discrezionale nel campo dell'apprezzamento delle prove (e dell'accertamento dei fatti in genere), chi invoca l'arbitrio deve dimostrare che la sentenza impugnata ignora il senso e la portata di un mezzo di prova preciso, omette senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3). Una decisione non è arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, ma il giudizio attaccato dev'essere, anche nel suo risultato, manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1, con rinvii). 
 
3.1. La Corte cantonale ha ritenuto che gli istanti avevano reso verosimile la loro qualità di azionisti, possedendo 50 azioni ricevute dal padre e producendo una scrittura privata del 25 gennaio 2016 in cui questi non si era limitato a specificare di avere consegnato alla figlia B.B.________ i menzionati titoli, ma aveva pure scritto la seguente frase: " ti ricordo poi che solo 25 azioni sono tue perché le altre 25 sono di C.B.________. Come ti ho detto solo quando C.B.________ aprirà una sua cassetta gli devi consegnare le sue azioni perché sono sue di diritto ". Ha disatteso la contestazione della convenuta, perché priva di motivazione, concernente l'autenticità della firma su tale documento, aggiungendo che la versione della donazione è stata confermata da un legale. Ha poi reputato che l'enunciazione nel patto parasociale, la dichiarazione fiscale del 2017 e il testamento pubblico del 22 febbraio 2020 di D.B.________, nonché le indicazioni riportate fra il dicembre 2016 e il dicembre 2019 nel libro degli azionisti non bastano per ritenere la versione degli istanti non verosimile. Infatti D.B.________ non si era curato del fatto che i dati riportati nel libro degli azionisti al momento della costituzione della società fossero errati e che egli nella dichiarazione fiscale del 2013 aveva erroneamente indicato, come pure pacificamente riconosciuto anche dalla convenuta, di essere proprietario di tutte le 100 azioni. Nulla modificano - soggiunge la Corte cantonale - i documenti prodotti nella procedura di appello riferiti a un procedimento (penale) italiano, atteso che questi nemmeno menzionavano esplicitamente la convenuta ed erano stati redatti da un legale, che non aveva ricevuto puntuali informazioni né effettuato opportuni approfondimenti. Altrettanto inconferente sarebbe la richiesta di restituzione delle 50 azioni formulata dal legale paterno, atteso che essa pare essere stata unicamente emessa per procedere alla loro conversione in azioni nominative.  
 
3.2. La ricorrente rimprovera essenzialmente alla Corte cantonale un accertamento dei fatti manifestamente arbitrario poiché dalla scrittura privata del gennaio 2016 non risulterebbe alcun animus donandi. Per contro nel patto parasociale D.B.________ e E.B.________ si davano atto di essere proprietari di 50 azioni ciascuno e il libro degli azionisti confermerebbe tale ripartizione. La proprietà di D.B.________ emergerebbe pure dalle sue dichiarazioni fiscali e dal fatto che questi ha disposto delle azioni nel testamento pubblico, nonché dal tenore della risposta affermativa data dall'avvocato della figlia alla richiesta di restituzione da parte del legale paterno. La titolarità delle azioni sarebbe inoltre stata riconosciuta anche negli scritti presentati dagli opponenti nei procedimenti avviati in Italia, non essendo ammissibile rettificare a posteriori quanto esposto. Del resto, soggiunge la ricorrente, gli opponenti non potrebbero dedurre alcunché dal possesso delle azioni al portatore, poiché queste sono state convertite d'ufficio in azioni nominative nel maggio 2021. L'arbitrio in cui è incorsa la Corte cantonale trasparirebbe altresì dalle considerazioni generiche, addirittura offensive, riguardanti l'agire di D.B.________, le quali hanno insostenibilmente portato alla relativizzazione dei documenti prodotti dalla convenuta.  
 
3.3. Con la predetta argomentazione la ricorrente si limita a contrapporre la propria valutazione degli atti di causa a quella della Corte cantonale, senza riuscire a rendere non verosimile la qualità di azionisti degli opponenti. In queste circostanze non occorre esaminare la censura di carenza di legittimazione attiva degli appellanti, poiché è unicamente stata fondata sulla versione dei fatti esposta nel gravame, che non attribuisce la titolarità delle azioni agli istanti. Nemmeno soccorre la ricorrente lamentare che la sentenza impugnata violerebbe l'art. 58 CPC, perché accerterebbe "di fatto" la proprietà degli opponenti delle azioni. Il dispositivo della sentenza impugnata non contiene infatti alcuna constatazione sulla proprietà delle azioni e la Corte cantonale ha dovuto, per verificare se sono dati i presupposti che permettono di ordinare la convocazione di un'assemblea generale, determinare (dal mero profilo della verosimiglianza e unicamente per la procedura in discussione) se la richiesta in tal senso proviene da azionisti.  
 
4.  
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela, nella misura in cui è ammissibile, infondato e va come tale respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
La ricorrente verserà agli opponenti la somma complessiva di fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
4.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 19 dicembre 2022 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Hohl 
 
Il Cancelliere: Piatti