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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
H 265/00 
 
Sentenza del 20 marzo 2003 
IIIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Rüedi, Gianella, supplente; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
A.________, ricorrente, rappresentato dalla avv. Manuela Rainoldi, Viale Stazione 32, 6500 Bellinzona, 
 
contro 
 
Cassa di compensazione PROMEA, Ifangstrasse 8, 8952 Schlieren, opponente, 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 24 maggio 2000) 
 
Fatti: 
A. 
A.________, direttore della B.________ AG, è stato membro e segretario del consiglio d'amministrazione, con firma collettiva a due, dal 1988 al luglio 1997, della C.________ SA di N.________ . Con decreto pretorile del 23 febbraio 1998 è stato pronunciato il fallimento della società. 
 
Mediante una prima decisione del 10 novembre 1998, inviata a P.________ , come ai dati personali dell'interessato risultanti dal registro di commercio, la Cassa di compensazione Promea, constatato di aver subito un danno a seguito del mancato pagamento dei contributi paritetici da parte della fallita per l'anno 1997, ne aveva postulato il risarcimento per un importo di fr. 19'855.60 da A.________, in solido con D.________ e E.________ , altri amministratori della C.________ SA. A seguito del mancato ritiro della raccomandata, il 16 febbraio 1999 la Cassa ha inviato a T.________ (Z.________ ), domicilio di A.________, ancora per raccomandata, la stessa decisione, che questa volta è stata presa in consegna dall'interessato. 
B. 
Avendo A.________ formulato opposizione contro la decisione di risarcimento, il 12 aprile 1999 la Cassa ha promosso nei suoi confronti un'azione al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo la condanna al pagamento dei contributi sociali rimasti scoperti limitatamente a fr. 11'835.25, ritenuto che la differenza tra i due importi era riferita a contributi LPP non soggetti alla procedura dell'art. 52 LAVS. In data 23 novembre 1999 la Cassa ha poi ulteriormente ridotto sino a fr. 11'800.95 la pretesa dedotta in giudizio. 
 
Con giudizio 24 maggio 2000 il giudice di prime cure ha accolto la petizione della Cassa condannando A.________ al risarcimento di fr. 11'800.95, in solido con E.________ , dopo aver addebitato all'interessato grave negligenza nell'osservanza dei doveri quale membro del consiglio d'amministrazione della fallita, ritenuta altresì la sua capacità di valutare le conseguenze del proprio agire in considerazione anche della sua qualità di direttore di una società di revisione. 
C. 
A.________, patrocinato dall'avv. Manuela Rainoldi, ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, chiedendo l'annullamento del giudizio querelato. Dei motivi invocati si dirà, per quanto occorra, nei considerandi. 
La Cassa e F.________ , procuratore della C.________ SA, che il giudice cantonale aveva liberato da ogni responsabilità in merito al mancato pagamento dei contributi insoluti da parte della ditta fallita, propongono la reiezione del gravame. E.________ ne postula invece l'accoglimento. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Qualora la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). 
1.2 Oggetto della lite è il risarcimento di danni per il mancato pagamento di contributi AVS/AI/IPG/AD e AF. Ora per quel che attiene a quest'ultima categoria di contributi, essa è di diritto cantonale, per cui sfugge al controllo giudiziale del Tribunale federale delle assicurazioni (DTF 119 V 80 consid. 1b, 118 V 69 consid. 1b, 101 V 3 consid. 1b). Nella misura in cui concerne danni addebitabili al non avvenuto versamento di simili contributi, il ricorso di diritto amministrativo è quindi irricevibile. 
1.3 Pur essendo entrata in vigore il 1° gennaio 2003, la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 non risulta applicabile in concreto, il giudice delle assicurazioni sociali non potendo tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate successivamente al momento determinante della decisione amministrativa in lite (DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
Il giudice cantonale ha condannato il ricorrente, nella sua qualità di membro del consiglio d'amministrazione della C.________ SA, al risarcimento di fr. 11'800.95, con vincolo di solidarietà con E.________, per contributi sociali impagati riferiti al 1997. A.________ non contesta in quanto tale l'importo chiesto in risarcimento, ma ritiene arbitrarie le conclusioni del Tribunale cantonale. Fa innanzitutto valere la perenzione della pretesa risarcitoria della Cassa e sostiene inoltre di non avere alcuna responsabilità ex art. 52 LAVS in quanto non avrebbe partecipato né all'amministrazione né alla gestione della società, affidata esclusivamente ad D.________, presidente del consiglio d'amministrazione e amministratore delegato della fallita, e a F.________, direttore della società. 
3. 
3.1 Preliminarmente deve quindi essere esaminata la questione di sapere se la Cassa abbia fatto valere tempestivamente il suo diritto al risarcimento danni. 
3.2 Orbene, per l'art. 82 cpv. 1 OAVS il diritto di richiedere il risarcimento di un danno si prescrive quando la cassa di compensazione non lo fa valere, mediante decisione, entro un anno dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. Questo termine, contrariamente alla lettera del disposto, è di perenzione e deve essere accertato d'ufficio (DTF 126 V 451 consid. 2a, 121 III 388 consid. 3b e sentenze ivi citate). La cassa è reputata avere conoscenza del danno quando, facendo prova dell'attenzione ragionevolmente esigibile, avrebbe dovuto rendersi conto che le circostanze effettive non permettevano più di esigere il pagamento dei contributi, ma potevano giustificare l'obbligo di risarcire il danno (DTF 126 V 444 consid. 3a, 452 consid. 2a, 121 III 388 consid. 3b e sentenze ivi citate). Nell'ipotesi di un fallimento, questo momento non coincide necessariamente con quello in cui la cassa ha conoscenza del riparto finale o le è rilasciato un atto di carenza beni; secondo la giurisprudenza il creditore che intende domandare il risarcimento di una perdita subita in un fallimento o in un concordato con abbandono dell'attivo è sufficientemente a conoscenza del pregiudizio, di regola, quando è depositata la graduatoria: a quel momento il creditore conosce, o può conoscere, l'importo dell'inventario, la propria collocazione nella graduatoria, nonché il dividendo prevedibile (DTF 126 V 444 consid. 3a, 121 III 388 consid. 3b, 119 V 92 consid. 3 e riferimenti ivi citati). 
3.3 Nel caso in esame si evince dalla documentazione agli atti che la Cassa ha ricevuto il 16 febbraio 1998 quattro attestati di carenza beni emessi dall'Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di X.________ il 12 febbraio 1998 per complessivi fr. 16'943.75. Emerge inoltre che con decreto pretorile del 23 febbraio 1998 è stato pronunciato il fallimento della C.________ SA e che il 5 giugno 1998 e il 3 luglio seguente il Pretore ha decretato la sospensione della procedura rispettivamente la liquidazione secondo la procedura sommaria, avendo un creditore anticipato le spese ex art. 230 cpv. 2 LEF. Certezza del danno nel senso dell'art. 52 LAVS vi è stata in ogni caso il 4 novembre 1998, quando la Cassa è venuta a conoscenza - a seguito di una conversazione telefonica con l'UEF di X.________ - che non vi sarebbe stata copertura integrale del credito insinuato. 
3.4 La decisione amministrativa qui oggetto di esame è stata inviata per raccomandata il 10 novembre 1998 a A.________ all'indirizzo di P.________ , così come risultava a registro di commercio. Detto invio non è stato preso in consegna, ma è tornato alla Cassa il 24 novembre 1998 con la menzione postale "non ritirato". La Cassa sostiene di aver rispedito lo stesso giorno la decisione al medesimo indirizzo con invio semplice; solo successivamente essa ha poi saputo che il ricorrente, ancorché iscritto a registro di commercio con domicilio a P.________ , in realtà risiedeva nel Z.________ poiché il riferimento ticinese era solo quello della sua casa di vacanza. Per provvedimento 16 febbraio 1999 la Cassa altro non ha fatto che intimare nuovamente la decisione amministrativa già inviata ritualmente la prima volta il 10 novembre 1998. Ora, per la Corte cantonale l'invio corretto era solo quello del 16 febbraio 1999, con la conseguenza che l'opposizione interposta dall'interessato il 16 marzo 1999 era da ritenersi tempestiva. Siffatta conclusione è pertinente, con il solo rilievo che dal punto di vista della Cassa il primo invio raccomandato del 10 novembre 1998 costituisce comunque atto interruttivo del termine annuo di perenzione, l'invio essendo stato indirizzato al domicilio indicato a registro di commercio. 
3.5 A mente del ricorrente, la perenzione è intervenuta per il fatto che, a prescindere dal momento della dichiarazione di fallimento, la Cassa già sapeva dal 23 settembre 1997 che vi era certezza del danno e del suo ammontare perché in tale data era stato emesso un attestato di carenza di beni per fr. 30'084.55 a favore di altro creditore (Amministrazione federale delle contribuzioni). 
3.6 Nel caso di specie, è escluso che all'amministrazione possa derivare pregiudizio dal fatto che il 23 settembre 1997 sia stato emesso un attestato di carenza di beni a favore di altro creditore, anche se, essendo dal 1° gennaio 1997 venuto meno il privilegio dei crediti contributivi nel fallimento, le casse di compensazione si sarebbero dovute attivare con accresciuta diligenza a tutela dei loro diritti. Tale mutamento legislativo - peraltro nuovamente modificato con effetto dal 1° gennaio 2001 con il ripristino del trattamento privilegiato del credito contributivo - non apporta comunque cambiamenti ai principi posti dalla giurisprudenza precedente, la quale ha stabilito in DTF 113 V 258 consid. 3c, costantemente confermata in seguito, che il rilascio di un attestato di carenza di beni giusta i combinati disposti degli art. 115 cpv. 1 e 149 LEF determina sufficiente conoscenza del danno e fa decorrere il termine di perenzione di un anno ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 OAI. Ora, già si è detto in precedenza che la Cassa ha ricevuto il 16 febbraio 1998 quattro attestati di carenza beni emessi dall'UEF di X.________ per complessivi fr. 16'943.75. Per determinare, in concreto, il momento a partire dal quale l'amministrazione poteva al più presto avere conoscenza del danno, ci si deve quindi basare sulla predetta data del 16 febbraio 1998. Essendo il termine di un anno da calcolare secondo il calendario comune (cfr. art. 110 cifra 6 CP; DTF 103 V 157), esso è scaduto il 16 febbraio 1999. Ne consegue pertanto che la decisione della Cassa, tanto quella intimata il 10 novembre 1998 quanto quella successiva del 16 febbraio 1999, è stata resa in tempo utile. 
4. 
4.1 Va ora accertato se si realizza la responsabilità giusta l'art. 52 LAVS di A.________ nella sua qualità di membro e segretario del consiglio d'amministrazione della C.________ SA dal 1988 al luglio 1997. Egli argomenta nel suo gravame di non aver mai svolto la funzione di membro di detto consiglio, ritenuto che l'amministrazione e la gestione della società erano compiti esclusivi di D.________ e di F.________ , come risulta dal fatto che tutti i documenti e gli atti della C.________ SA portano la firma di questi ultimi. Il ricorrente sostiene in particolare che, essendo da anni residente all'estero, non ha avuto né potere di iniziativa né di ingerenza nella gestione della società. Conclude asserendo che la tesi della Cassa, secondo cui egli avrebbe dovuto esercitare un controllo sulle persone incaricate del versamento dei contributi paritetici ex art. 716a CO, non è sostenibile, perché a lui non competeva in alcun modo né la determinazione dei salari, né quella dei contributi sociali. 
4.2 Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, la Corte cantonale ha già correttamente ricordato che i presupposti a fondamento dell'obbligo di risarcimento ai sensi dell'art. 52 LAVS sono, oltre all'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro e l'intenzionalità o la negligenza grave di quest'ultimo. In sostanza, l'obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro - nella cui nozione sono compresi pure gli organi di una società anonima - è un compito prescritto dal diritto pubblico. A questo riguardo il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte rilevato che il venir meno a detto compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell'art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (DTF 118 V 195 consid. 2a e sentenze ivi citate). 
4.3 A.________ sembra misconoscere la portata dell'art. 52 LAVS. In sostanza, è dell'avviso che costituisca esimente il fatto di non aver mai influito e nemmeno partecipato attivamente alla gestione della ditta. Questa opinione non può essere condivisa. Si tratta in tutta evidenza di circostanze che non sono di rilievo, dal momento che, accettando a partire dal 1988 il mandato di membro del consiglio d'amministrazione, egli si era assunto anche tutti gli oneri che da tale funzione derivano. Al proposito va ricordato al ricorrente che gli incombeva, quale membro del consiglio d'amministrazione di una società anonima, di controllare personalmente che venissero pagati regolarmente i contributi alla Cassa, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS. Egli non può liberarsi da questa responsabilità - tanto più se si considera la sua formazione professionale - semplicemente sostenendo, come in concreto, di non aver mai svolto la sua funzione lasciando a D.________ e a F.________ la gestione effettiva della società. L'interessato, attivo professionalmente quale direttore di una fiduciaria, nella consapevolezza di non poter partecipare in modo determinante alla formazione della volontà della società ed essendo oltretutto residente all'estero, avrebbe dovuto o limitare i rischi (ad esempio uscendo dal consiglio d'amministrazione) o assumersi le competenze di controllo e di vigilanza connesse alla carica accettata, ritenuto che qualsivoglia delega non l'avrebbe potuto esimere dagli obblighi imposti dalle legge ad un membro di tale consiglio (DTF 114 V 223 seg. consid. 4a, 108 V 203 consid. 3b). Certo è che il ricorrente avrebbe dovuto, quale organo della società, prestare maggiore attenzione all'operato di coloro che la gestivano; segnatamente era suo preciso dovere vigilare affinché i contributi sociali venissero regolarmente versati. Nulla infatti impediva all'interessato di dimettersi da membro del consiglio d'amministrazione della C.________ SA ben prima del luglio 1997, ritenuto che per sua stessa ammissione aveva lasciato la Svizzera da anni, evitando in tal modo di trovarsi nell'impossibilità di effettivamente controllare l'operato di coloro che gestivano la fallita. In sostanza, il disinteresse mostrato da A.________ ne determina la responsabilità ex art. 52 LAVS. In altri termini, egli ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di membro del consiglio d'amministrazione di una società anonima, tanto più che - per stessa ammissione dell'interessato - la C.________ SA faceva parte del "Gruppo Y.________", in cui già le altre società avevano avuto seri problemi finanziari. Non possono quindi essere elevati ad esimente gli argomenti sostenuti nel ricorso, ritenuto che la posizione formale dell'interessato, nonché la sua professione, gli imponeva di verificare che i contributi sociali venissero pagati. Siffatta omissione costituisce una grave violazione del suo dovere di diligenza. 
4.4 In esito alle suesposte considerazioni, il ricorso si appalesa infondato. Ne consegue che A.________ dovrà risarcire, in solido con E.________ , il danno subito dalla Cassa, relativamente ai contributi di diritto federale. 
5. 
Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG e contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere messe a carico del ricorrente, il quale rifonderà inoltre al cointeressato F.________ , assistito dall'avv. Matteo Quadranti, un'indennità a titolo di ripetibili per la sede federale (art. 135 in relazione con gli art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 2 OG; DTF 97 V 32 consid. 5). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Le spese giudiziarie, ammontanti a fr. 1100.-, sono messe a carico del ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultimo. 
3. 
Il ricorrente verserà al cointeressato F.________ la somma di fr. 500.- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte per la procedura federale. 
4. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale ticinese delle assicurazioni, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali nonché ai cointeressati E.________ e F.________ . 
 
Lucerna, 20 marzo 2003 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: