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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_789/2013  
   
   
 
 
 
Sentenza del 23 settembre 2013  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Zünd, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, Residenza governativa, 6500 Bellinzona,  
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,  
Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Permesso di dimora, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 2 agosto 2013 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Entrata in Svizzera all'inizio del mese di marzo 2010, A.________, cittadina brasiliana (1962), è stata posta l'11 maggio successivo al beneficio di un permesso di dimora per motivi di studio della durata di quasi un anno, il quale è stato poi prorogato fino al 28 febbraio 2012. 
Il 25 settembre 2012 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha deciso di rinnovare l'autorizzazione di soggiorno di A.________ e ha respinto nel contempo l'istanza 16 maggio 2012 con cui ella aveva chiesto il rilascio di un permesso di dimora senza attività al fine di vivere con la figlia e il figlio, cittadini svizzeri, nati rispettivamente nel 1992 e nel 1986 (quest'ultimo essendo coniugato e padre di un bambino) e giunti in Svizzera nel 2008, rispettivamente nel 2009. Dopo avere ricordato che l'interessata aveva ottenuto un permesso di dimora unicamente per motivi di studio e perché si era impegnata a partire ultimati gli stessi, l'autorità ha osservato, in particolare, che il fatto che i figli fossero cittadini svizzeri non le conferiva un diritto ad ottenere un permesso di dimora siccome questi erano maggiorenni. 
 
B.   
La decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato, il 5 dicembre 2012, e poi dal Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 2 agosto 2013. La Corte cantonale ha ritenuto in particolare che l'interessata nulla poteva dedurre dall'art. 8 CEDU e che il principio della proporzionalità era stato rispettato. 
 
C.   
A.________ ha presentato il 5 settembre 2013 dinanzi al Tribunale federale un ricorso con cui chiede che la sentenza querelata sia annullata e che venga rinnovato il suo permesso. Adduce la violazione dell'art. 8 CEDU, degli art. 42 segg. LStr (RS 142.20) nonché del principio della proporzionalità. Domanda inoltre che sia conferito effetto sospensivo al suo gravame. 
Siccome non aveva firmato il proprio allegato ricorsuale né trasmesso la sentenza impugnata la ricorrente è stata invitata a rimediarvi, pena l'inammissibilità del suo gravame, ciò che ha fatto entro il termine assegnatole. 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372 e rinvio).  
 
1.2. La ricorrente ha omesso di precisare per quale via di diritto voleva procedere. Tale imprecisione non comporta comunque alcun pregiudizio, nella misura in cui il suo allegato adempie alle esigenze formali del tipo di ricorso esperibile (DTF 134 III 379 consid. 1.2 pag. 382).  
 
1.3. L'impugnativa è stata presentata contro una decisione di ultima istanza cantonale in una causa di diritto pubblico; va quindi esaminato se la stessa sia ricevibile quale ricorso in materia di diritto pubblico. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto (DTF 133 I 185 consid. 2.2 pag. 189).  
 
2.  
 
2.1. La ricorrente rimprovera in primo luogo alla Corte cantonale di non avere valutato il suo caso dal profilo degli art. 42 segg. LStr, che disciplinano il ricongiungimento famigliare. Oltre al fatto che detti disposti si applicano nei confronti dei coniugi stranieri di, rispettivamente, cittadini svizzeri (art. 42 LStr), stranieri al beneficio di permessi di domicilio (art. 43 LStr) o di dimora (art. 44 LStr), ciò che non è palesemente il caso dell'interessata, la critica non è assolutamente motivata (art. 42 LTF), ragione per cui sfugge ad un esame di merito.  
 
2.2. La ricorrente si appella poi all'art. 8 CEDU. Come ricordato dalla Corte cantonale (cfr. sentenza impugnata consid. 4.1 pag. 5), le relazioni familiari protette dall'art. 8 CEDU sono, per consolidata prassi, anzitutto quelle tra coniugi e quelle tra genitori e figli minorenni, che vivono in comunione domestica (cfr. DTF 127 II 60 consid. 1d/aa pag. 65). Trattandosi di persone che non fanno più parte del nucleo familiare vero e proprio e con le quali non vi è (più), di regola, una comunione domestica, vi è una relazione familiare protetta quando lo straniero che domanda un permesso di soggiorno si trova nei confronti del familiare che risiede in Svizzera in un rapporto così stretto che si deve parlare di un vero e proprio rapporto di dipendenza, come ad esempio in caso di handicap fisico o psichico oppure in caso di grave malattia (DTF 137 I 154 consid. 3.4.2 pag. 159; 129 II 11 consid. 2 pag. 13; 120 Ib 257 consid. 1/e pag. 261 seg.). Nel caso concreto la ricorrente si limita ad addurre che il figlio necessita del suo aiuto per la crescita dei nipotini, rispettivamente che la sua presenza aiuta la figlia ad affrontare le difficoltà della vita e che rifiutarle l'autorizzazione richiesta lederebbe il principio della proporzionalità. Sennonché ella non dimostra né fa valere in maniera sostenibile (art. 42 LTF) l'esistenza di un rapporto di dipendenza così come richiesto dalla giurisprudenza. Anche da questo profilo il ricorso sfugge pertanto ad un esame di merito.  
 
3.   
Per i motivi illustrati, il gravame si avvera pertanto manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
 
4.  
 
4.1. Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.  
 
4.2. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alla ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale della migrazione. 
 
 
Losanna, 23 settembre 2013 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Zünd 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud