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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.47/2006 /viz 
 
Sentenza del 1° febbraio 2007 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, presidente, 
Reeb, Eusebio, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
V.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Emanuele Verda, 
 
contro 
 
Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna. 
 
Oggetto 
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emanata il 7 febbraio 2006 dal Ministero pubblico della Confederazione. 
 
Fatti: 
A. 
La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano aveva presentato alla Svizzera, il 14 ottobre 1996, una richiesta di assistenza giudiziaria, completata in particolare il 7 luglio 1997, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di Giorgio Vanoni e altre persone per i reati di corruzione e di falso in bilancio. Il Gruppo Fininvest avrebbe in effetti costituito, attraverso complesse operazioni con risvolti illegali, ingenti disponibilità finanziarie anche su conti bancari svizzeri, di cui il gruppo è il beneficiario economico. 
 
Nell'ambito di ulteriori complementi rogatoriali, in particolare quello del 20 maggio 2002, la cui esecuzione è stata anch'essa delegata al Ministero pubblico della Confederazione (MPC), concernenti un procedimento penale contro il citato indagato, Candia Camaggi, Fedele Confalonieri e Paolo Del Bue per i reati di appropriazione indebita, frode fiscale, falso in bilancio, ricettazione e riciclaggio, il Tribunale federale ha respinto, rispettivamente dichiarato inammissibili, numerosi ricorsi presentati da società e da indagati relativamente ai quali era stata ordinata la trasmissione di verbali di audizione e documenti bancari che li concernevano (cause 1A.411/1996 del 26 marzo 1997, 1A.285/2000 del 13 marzo 2001, 1A.37/2002 del 15 febbraio 2002, 1A.196 e 197/2002 del 30 settembre 2002, 1A.73/2003 del 17 settembre 2003, 1A.253 e 254/2003 dell'11 marzo 2004 e 1A.211, 212 e 217/2004 del 18 ottobre 2004, 1A.36 e 1A.53/2005 del 29 aprile 2005 e 1A.201/2005 del 1° settembre 2005). Le inchieste concernono sospettate compravendite in tutto o in parte fittizie o a prezzi artificiosamente maggiorati di diritti televisivi effettuate da società del Gruppo Fininvest, in particolare per il tramite della società U.________. 
B. 
Con domanda integrativa del 21 luglio 2005 la menzionata Procura ha chiesto di acquisire presso la banca Z.________ di Lugano la documentazione concernente il conto aaa, oggetto di accrediti dalla relazione yyy intestata all'indagato R.________. Ha pure chiesto che il magistrato estero potesse partecipare all'esecuzione degli atti di assistenza. 
 
Con decisione di entrata in materia dell'11 agosto 2005, il MPC ha ammesso la richiesta integrativa e, con decisione di chiusura del 7 febbraio 2006, ha ordinato la trasmissione integrale dei documenti bancari all'Italia. 
C. 
Avverso questa decisione V.________, titolare della relazione aaa, presenta un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, chiedendo di annullarla. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi. 
D. 
L'Ufficio federale di giustizia e il MPC propongono di respingere il gravame. 
 
Il 30 novembre 2006 la ricorrente ha prodotto una sentenza del 7 luglio 2006 dell'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti dei citati indagati e di altri inquisiti. Esprimendosi al riguardo, con lettera del 18 dicembre 2006, il MPC si è riconfermato nella propria proposta. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110; cfr. RU 2006 1069), che abroga la legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG). Conformemente agli art. 110b della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e 132 cpv. 1 LTF ai procedimenti su ricorso relativi a decisioni pronunciate prima dell'entrata in vigore della novella legislativa si applica il vecchio diritto. 
1.2 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1) e dell'Accordo concluso il 10 settembre 1998 che la completa e ne agevola l'applicazione, entrato in vigore il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo, RS 0.351.945.41). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale e l'Accordo non regolano espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I cpv. 2 dell'Accordo; DTF 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c). 
1.3 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 130 II 337 consid. 1.4, 123 II 134 consid. 1d). 
1.4 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura del MPC, il ricorso di diritto amministrativo, che contro la decisione di trasmissione ha effetto sospensivo per legge (art. 21 cpv. 4 lett. b e 80l cpv. 1 AIMP), è ricevibile sotto il profilo dell'art. 80g cpv. 1 e 2 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP. La legittimazione del ricorrente, titolare del conto oggetto della criticata misura d'assistenza, è pacifica. 
2. 
2.1 Il MPC ha rilevato che il complemento litigioso costituisce la diciassettesima integrazione della domanda del 20 maggio 2002, la quale a sua volta si fonda sulla rogatoria iniziale del 14 ottobre 1996. Secondo l'esposto dei fatti, il Gruppo Fininvest avrebbe costituito un complesso di società off-shore, finanziate con suoi fondi sulla base di una contabilità fittizia. Nel 1994 Fininvest ha fondato la società U.________ SpA, attiva nel campo delle trasmissioni televisive e della pubblicità. Quest'ultima ha acquisito diritti di trasmissione televisivi per il tramite sempre di società off-shore, oggetto di numerosi complementi rogatoriali. Per le acquisizioni i prezzi sarebbero stati aumentati senza alcuna giustificazione di ordine economico, come trasparirebbe da documentazione bancaria già trasmessa dal MPC all'Italia. Nella diciassettesima integrazione si indica il rinvio a giudizio di Silvio Berlusconi, R.________, D.________, Paolo Del Bue, E.________ e altri per frode fiscale, falso in bilancio, appropriazione indebita in relazione ad attività illecite connesse alla compravendita di diritti di trasmissione da parte di U.________. 
 
I diritti di trasmissione ceduti a U.________ negli anni 1994 - 1995 da società maltesi, controllate dal Gruppo Berlusconi, sarebbero pervenuti a queste società tramite una serie di vendite fittizie, a prezzi gonfiati e tra società anch'esse occultamente controllate, con l'effetto di maggiorare il costo dei diritti acquisiti. I diritti ceduti a U.________ negli anni 1995 - 1998 da una società maltese (posseduta dalla prima al 99%), le sarebbero in gran parte pervenuti non direttamente da un'altra società o da produttori internazionali, come riportato nelle relazioni al bilancio e nel prospetto informativo per la quotazione in borsa, bensì, sempre a prezzi gonfiati, per il tramite tra l'altro di società di E.________. Le somme maggiorate indebitamente pagate sarebbero state trasferite su conti bancari in Svizzera, nelle Bahamas e nel Principato di Monaco, nelle disponibilità degli indagati e di persone collegate, per un importante ammontare globale. 
Secondo l'autorità richiedente, l'analisi del conto yyy, intestato all'indagato R.________, la cui documentazione è già stata trasmessa all'Italia, confermerebbe le accuse promosse. Risulterebbe infatti, in estrema sintesi, che U.________ avrebbe comperato diritti televisivi dalle controllate società maltesi, che a loro volta avrebbero acquistato i prodotti a prezzi gonfiati da una società dell'inquisito E.________ (il quale avrebbe agito unicamente da intermediario, il cliente essendo chiaramente Silvio Berlusconi), che avrebbe poi "restituito" una parte dei profitti illeciti a R.________, bonificandoli a favore del conto yyy. Da questa relazione il denaro verrebbe poi disperso su altri conti svizzeri, tra i quali figura anche il conto aaa. 
2.2 Il ricorrente rileva che con lettera del 5 ottobre 2005, adducendo la sua asserita qualità di terzo non coinvolto nel procedimento estero e intendendo evitare "per finalità di natura fiscale" la trasmissione dei documenti bancari all'estero, preannunciava l'inoltro di atti idonei a sostanziare le causali dei pagamenti. Il 20 gennaio 2006 è stata effettuata la cernita dei documenti bancari, in presenza del magistrato estero e del legale del ricorrente. Il ricorrente sostiene che in tale ambito ha messo a disposizione del magistrato estero atti, al suo dire, idonei a sostanziare le causali dei pagamenti giunti sul proprio conto dalla relazione yyy, a comprova, a suo giudizio, della completa estraneità di questi versamenti ai fatti oggetto del procedimento penale italiano. Il rappresentante dell'autorità richiedente non avrebbe tuttavia dimostrato a proposito il minimo interesse, rifiutandosi a priori, sempre secondo il ricorrente, di prenderne visione. Sostiene che il suo conto è stato accreditato di importi "irrisori" rispetto a quelli effettuati dal conto yyy su altre relazioni. 
2.3 Secondo la giurisprudenza, l'autorità di esecuzione deve concedere al detentore la facoltà di partecipare alla necessaria cernita e impartirgli un termine affinché possa esercitare in maniera concreta ed effettiva il suo diritto di essere sentito e adempiere al suo dovere di cooperazione, indicando riguardo a ogni singolo documento gli argomenti che secondo lui si opporrebbero alla consegna (DTF 130 II 14 consid. 4.3 e 4.4; 126 II 258 consid. 9b/aa pag. 262; cfr. anche DTF 127 II 151 consid. 4c/aa; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 479-1, 479-2). 
2.4 Dal verbale della visione atti del 20 gennaio 2006, risulta che il magistrato estero, rilevato che il ricorrente, oltre essere titolare del conto ne è pure l'avente diritto economico e ha lavorato per U.________, ha ritenuto importante acquisire l'intera documentazione, allo scopo di valutare se dal conto litigioso siano stati effettuati ristorni a favore di altri e di esaminare, in definitiva, la posizione del ricorrente e le giustificazioni fornite riguardo al denaro ricevuto. 
 
Nel suo scritto del 31 gennaio 2006, con il quale si è poi opposto in maniera generica alla consegna litigiosa, il ricorrente si è limitato a rilevare la messa a disposizione di atti, senza criticare tuttavia le modalità della cernita, ribadendo di essere un terzo non coinvolto. Nel ricorso in esame egli non spiega minimamente di quali atti si trattasse, né accenna del tutto alla loro portata in relazione all'asserita irrilevanza dei versamenti in discussione. D'altra parte, accennando all'asserita inutilità dei documenti bancari per il procedimento penale estero, il ricorrente disattende che, contrariamente all'obbligo che gli incombeva secondo la costante pubblicata giurisprudenza, egli non sostiene d'aver indicato dinanzi all'autorità di esecuzione quali singoli documenti, e perché, sarebbero sicuramente irrilevanti per il procedimento penale estero (DTF 126 II 258 consid. 9b e c, 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.). 
Neppure l'implicito accenno ricorsuale secondo cui si sarebbe in presenza di un caso irrilevante ai sensi dell'art. 4 AIMP (cfr. DTF 120 Ib 120 consid. 3d), norma da lui non richiamata, può essere condiviso. In effetti, si tratta di tre accrediti di fr. 30'000.--, di USD 20'210.-- e di USD 40'000.-- provenienti da un conto decisivo per l'inchiesta estera. 
2.5 L'accenno ricorsuale sulla fondatezza di determinati accertamenti contenuti nel complemento rogatoriale, chiaramente, non dimostra che il criticato esposto dei fatti sarebbe contraddittorio e lacunoso e quindi non vincolante per il Tribunale federale (DTF 126 II 258 consid. 9b e c, 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.). Eventuali imprecisioni delle risultanze istruttorie potranno infatti essere confermate o rettificate anche sulla base dei documenti litigiosi, ricordato che l'ammissibilità di analoghe domande integrative è stata più volte ammessa dal Tribunale federale. 
2.6 Il ricorrente insiste sull'asserita qualità di terzo non implicato nel procedimento penale estero. L'assunto non è decisivo. In effetti, incentrando il suo gravame su questa argomentazione, egli disattende che l'eventuale qualità di persona, fisica o giuridica, non implicata nell'inchiesta all'estero non consente a priori di opporsi alle misure di assistenza. Basta infatti che sussista una relazione diretta e oggettiva tra la persona o la società e il reato per il quale si indaga e ciò senza che siano necessarie un'implicazione nell'operazione criminosa e ancor meno una colpevolezza soggettiva ai sensi del diritto penale (DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b, 118 Ib 547 consid. 3a in fine; Zimmermann, op. cit., n. 227). Il fatto che il ricorrente non figuri tra le persone per le quali è stato chiesto il rinvio a giudizio all'estero non è pertanto determinante. 
Egli scorda inoltre che l'art. 10 cpv. 1 AIMP, concernente la sfera segreta di persone non implicate nel procedimento penale, che del resto non costituiva una norma applicabile in una causa retta dalla CEAG (DTF 122 II 367 consid. 1e), è stato abrogato con la modifica dell'AIMP del 4 ottobre 1996. Per di più, i titolari di conti bancari usati, anche a loro insaputa, per operazioni sospette non potevano comunque prevalersi di quella disposizione (DTF 120 Ib 251 consid. 5b, 112 Ib 576 consid. 13d pag. 604). Insistendo sulla sua estraneità ai prospettati reati, egli misconosce d'altra parte che il quesito della colpevolezza non dev'essere esaminato nella procedura di assistenza (DTF 118 Ib 547 consid. 3a in fine pag. 552, 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88, 112 Ib 576 consid. 14a pag. 605). Né spetta all'autorità di esecuzione né al giudice svizzero dell'assistenza, nel quadro di una valutazione sommaria e «prima facie» dei mezzi di prova, esaminare compiutamente la fondatezza di altri mezzi di prova, peraltro non prodotti né illustrati in questa sede dal ricorrente (DTF 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88, 112 Ib 347 consid. 4; cfr. anche DTF 122 II 373 consid. 1c pag. 376). Trattandosi di una questione relativa alla valutazione delle prove, spetterà alle autorità italiane risolverla (DTF 121 II 241 consid. 2b pag. 244, 118 Ib 547 consid. 3a in fine pag. 552). La circostanza che il magistrato estero intenda procedervi in Patria avvalendosi delle numerose risultanze documentali già acquisite, nel caso di specie non fa apparire questa esigenza sproporzionata, ritenute la nota complessità della fattispecie e l'evidente necessità di poter disporre di tutti i documenti sequestrati per poter ricostruire compiutamente i numerosi e complessi flussi finanziari oggetto d'inchiesta e, se del caso, di individuare ulteriori transazioni sospette. 
Del resto, adducendo gli accennati timori di natura fiscale il ricorrente né sostiene né rende verosimile che lo Stato richiedente non rispetterà il principio della specialità (cfr. su questo tema DTF 124 II 184 consid. 5 e 6, 128 II 305 consid. 3.1). 
2.7 Il ricorrente, sempre con riferimento alla sua asserita estraneità ai fatti, contesta genericamente l'utilità potenziale dei documenti litigiosi per il procedimento penale italiano e adduce che si sarebbe pertanto in presenza di una ricerca indiscriminata di prove (cosiddetta "fishing expedition"; cfr. su questo tema DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73, 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a pag. 243, 118 Ib 547 consid. 3a). L'assunto è infondato, ritenuto che gli accrediti litigiosi provengono da un conto decisivo per l'inchiesta estera. I documenti sequestrati sono idonei a far avanzare il procedimento estero, per cui la loro utilità potenziale non può essere esclusa (DTF 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a e b). Spetterà poi al giudice estero del merito valutare la legalità delle causali dei versamenti litigiosi, provenienti dal conto di un inquisito e in relazione peraltro a una persona non del tutto estranea alle società oggetto d'indagini. Contrariamente all'assunto ricorsuale tra la richiesta misura d'assistenza e l'oggetto del procedimento penale estero sussiste pertanto una relazione sufficiente (DTF 129 II 462 consid. 5.3, 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73, 122 II 367 consid. 2c). 
3. 
3.1 Il 30 novembre 2006 il ricorrente ha prodotto una sentenza dell'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano concernente un non luogo a procedere nei confronti anche di Silvio Berlusconi e di R.________. La decisione si riferisce, tra l'altro, ai reati di falso in bilancio, di cui agli anni 1995, 1996 e 1997, e ai fatti di appropriazione indebita aggravata, commessi fino al 7 gennaio 1999. perché estinti per prescrizione. 
3.2 Questa circostanza non implica che il complemento rogatoriale sia divenuto privo di oggetto. Nell'invocata sentenza si precisa, in effetti, che, nell'ambito dei prospettati reati, con separato decreto è stato disposto il rinvio a giudizio degli imputati per gli altri fatti relativi agli anni 1998, 1999 e 2000. D'altra parte, il ricorrente misconosce che una procedura d'assistenza aperta in Svizzera diventa priva di oggetto, trattandosi di materiale probatorio, solo quando lo Stato richiedente la ritiri espressamente; ciò che non si verifica in concreto. La giurisprudenza considera, inoltre, che la domanda diventa senza oggetto se il processo all'estero si è nel frattempo concluso con un giudizio definitivo (DTF 113 Ib 157 consid. 5a pag. 166; Zimmermann, op. cit., n. 168); neppure ciò è qui, notoriamente, il caso. 
4. 
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale ( B 0095799). 
Losanna, 1° febbraio 2007 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: