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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.121/2006 /biz 
 
Sentenza del 1° febbraio 2007 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, presidente, 
Reeb, Eusebio, 
cancelliere Gadoni. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Rocco Olgiati, 
 
contro 
 
Municipio di Rovio, 6821 Rovio, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano. 
 
Oggetto 
revisione generale del piano regolatore del Comune 
di Rovio, 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata 
il 17 gennaio 2006 dal Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
A.________ è proprietario nel Comune di Rovio del fondo part. n. 729, situato in località Gardiscia-Terzèra, a monte della strada che conduce ad Arogno. La particella, di complessivi 6'427 m2, è inedificata ed è censita quale prato e bosco. 
L'11 dicembre 2000 il Consiglio comunale di Rovio ha adottato la revisione generale del piano regolatore, che prevedeva tra l'altro l'attribuzione alla zona residenziale estensiva di una parte del fondo ubicata vicino alla strada. La superficie rimanente era invece assegnata al territorio senza destinazione specifica nella misura in cui non era compresa nell'area forestale siccome ricoperta da bosco. Il proprietario si è aggravato contro il provvedimento pianificatorio chiedendo l'inserimento nella zona edificabile di tutta la superficie non boschiva del fondo. 
B. 
Con risoluzione del 6 luglio 2004 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha approvato il piano regolatore respingendo nel contempo il ricorso del proprietario. Il Governo ha nondimeno negato l'approvazione al "territorio senza destinazione specifica" così come proposto dal Comune, imponendogli di elaborare mediante variante una destinazione adeguata. Ha inoltre subordinato l'edificabilità del comparto in cui era parzialmente inserito il fondo part. n. 729 ad un riordino fondiario poiché la conformazione delle particelle appariva problematica sotto il profilo di una loro utilizzazione razionale e dell'allacciamento stradale. 
C. 
A.________ ha impugnato la risoluzione governativa dinanzi al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), che, dopo avere esperito un sopralluogo, ha respinto l'impugnativa con sentenza del 17 gennaio 2006. La Corte cantonale ha rilevato che rispetto alla pianificazione previgente, del 1976, la revisione del piano regolatore aveva comunque comportato un ampliamento della superficie edificabile del fondo. Ha poi ritenuto che la particella non rientrava nel comprensorio già largamente edificato e che un'ulteriore estensione dell'edificabilità non era giustificata da una prevedibile necessità di edificazione nel prossimo quindicennio. Il TPT ha infine considerato ragionevole e corretto un riordino fondiario del comparto edificabile interessato. 
 
D. 
A.________ impugna con un ricorso di diritto pubblico del 1° marzo 2006 al Tribunale federale questa sentenza, chiedendo di annullarla. Fa valere un accertamento arbitrario dei fatti e la violazione della garanzia della proprietà. Dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei considerandi. 
E. 
La Corte cantonale si conferma nel suo giudizio. Il Consiglio di Stato precisa che, nella decisione sul gravame del ricorrente, non aveva preso posizione sul previgente assetto pianificatorio del fondo, ma aveva unicamente riportato la relativa argomentazione ricorsuale: comunica di condividere al proposito gli accertamenti del TPT, riconfermandosi nella risoluzione di approvazione del piano regolatore. Il Municipio di Rovio ribadisce l'orientamento pianificatorio del Comune e le argomentazioni già addotte dinanzi alle autorità cantonali. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore le legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110; cfr. RU 2006 1069), che abroga la legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG). Nelle disposizioni transitorie, l'art. 132 cpv. 1 LTF prevede che la novella legislativa si applica ai procedimenti promossi dinanzi a questo Tribunale dopo la sua entrata in vigore e, con particolare riferimento ai procedimenti su ricorso, soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo questa data. Poiché il giudizio impugnato è stato emanato prima del 1° gennaio 2007, alla fattispecie rimane applicabile l'OG. 
1.2 Presentato tempestivamente contro una decisione resa da un'autorità di ultima istanza cantonale, il ricorso di diritto pubblico, con cui viene fatta valere la pretesa violazione di diritti costituzionali dei cittadini, è di massima ammissibile giusta gli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 e 89 OG, come pure in virtù dell'art. 34 cpv. 3 LPT nella versione in vigore fino al 1° gennaio 2007. 
Questo rimedio è dato anche nella misura in cui il giudizio impugnato, confermando l'esigenza di procedere a un riordino fondiario, è fondato sulla legge ticinese sul raggruppamento e la permuta dei terreni, del 23 novembre 1970, che costituisce una normativa di diritto cantonale autonomo. Al proposito, il ricorrente non fa comunque valere un'applicazione arbitraria delle disposizioni cantonali né critica le argomentazioni addotte dal TPT riguardo alla fondatezza di un simile provvedimento. 
1.3 In quanto proprietario del fondo part. n. 729 di Rovio, A.________ è senz'altro legittimato secondo l'art. 88 OG a impugnare la sentenza del TPT che concerne direttamente il regime pianificatorio della sua particella (DTF 129 I 337 consid. 1.3). 
1.4 Per ragioni di competenza, la Corte cantonale non ha formalmente assegnato un nuovo assetto pianificatorio alla superficie senza destinazione specifica, che il ricorrente vorrebbe interamente assegnata al comparto edificabile. Il giudizio impugnato ne esclude però, inequivocabilmente ed in via definitiva, l'attribuzione in una zona edificabile. In tale misura esso è quindi di natura finale, sicché il ricorso di diritto pubblico è ammissibile anche sotto il profilo dell'art. 87 OG (cfr. sentenza 1P.550/2000 del 15 febbraio 2001, consid. 1c, in: RDAT II-2001, n. 63, pag. 252 segg. e riferimenti). 
1.5 Gli atti di causa sono sufficientemente chiari ed esaustivi per potersi pronunciare sul gravame senza esperire un ulteriore sopralluogo dopo quello eseguito in sede cantonale. Non viene quindi dato seguito alla relativa richiesta del ricorrente (art. 95 OG; DTF 123 II 248 consid. 2a). 
2. 
2.1 Il ricorrente lamenta una violazione della garanzia della proprietà (art. 26 Cost.), sostenendo che il provvedimento pianificatorio non sarebbe giustificato dall'interesse pubblico né rispettoso del principio della proporzionalità. Ritiene che il suo interesse al mantenimento di una più estesa edificabilità del fondo - fino al limite del bosco, come sarebbe stato il caso secondo il piano regolatore previgente - prevarrebbe sul criterio pianificatorio di densificare gli insediamenti verso i due nuclei del paese. Ritiene inoltre la misura contestata inidonea e non necessaria per raggiungere tale scopo. 
2.2 Alla stregua di ogni altra restrizione di diritto pubblico della proprietà, il parziale mancato inserimento di un fondo nella zona edificabile è di regola compatibile con la garanzia costituzionale invocata soltanto se si fonda su una base legale sufficiente, se è giustificato da un interesse pubblico preponderante e se è conforme al principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1 a 3 Cost.; DTF 129 I 337 consid. 4.1, 126 I 219 consid. 2 e rinvii). Premesso che il ricorrente non contesta che la misura pianificatoria è fondata su una base legale sufficiente, il Tribunale federale esamina di massima liberamente i requisiti dell'interesse pubblico e della proporzionalità. Questa Corte si impone comunque un certo riserbo, poiché non è un'autorità superiore di pianificazione, in presenza di situazioni locali meglio conosciute e valutate dall'autorità cantonale; essa si astiene inoltre dall'interferire in quesiti di spiccato apprezzamento, quali sono in genere l'istituzione o la delimitazione delle zone edificabili. L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove vengono comunque esaminati unicamente sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (DTF 129 I 337 consid. 4.1 e rinvii). 
2.3 Il ricorrente non contesta le argomentazioni addotte dai giudici cantonali sotto il profilo dell'art. 15 LPT, in particolare riguardo alla circostanza secondo cui il fondo non rientra in un comprensorio già largamente edificato e a quella per la quale una maggiore edificabilità non è giustificata da una prevedibile necessità di terreni idonei all'edificazione nei prossimi quindici anni. Egli non considera invero determinanti tali aspetti, sostenendo che, poiché la contenibilità del piano regolatore approvato dal Consiglio di Stato il 6 luglio 2004 non è sostanzialmente mutata rispetto a quella del piano previgente oggetto dell'approvazione governativa il 13 aprile 1976, occorrerebbe unicamente esaminare se la scelta di densificare i comparti centrali del villaggio a scapito delle aree periferiche sarebbe sorretta da un sufficiente interesse pubblico, prevalente rispetto al suo interesse a costruire. Ora, adducendo tali argomentazioni, il ricorrente considera sostanzialmente decisiva la situazione stabilita dal piano regolatore previgente, che prevedeva a suo dire una superficie edificabile più estesa di cui chiede ora il mantenimento. Tale piano regolatore è tuttavia antecedente all'entrata in vigore, il 1° gennaio 1980, della LPT e non può quindi essere ritenuto conforme alla stessa, sicché la circostanza secondo cui il fondo del ricorrente sarebbe stato edificabile secondo il diritto previgente non assume una portata determinante (cfr. DTF 131 II 728 consid. 2.1, 125 II 431 consid. 3b, 123 II 481 consid. 6b-c, 122 II 326 consid. 4c). Trattandosi in concreto del primo piano regolatore conforme alla LPT, il giudizio sull'attribuzione del fondo part. n. 729 alla zona edificabile non poteva necessariamente prescindere da una valutazione della qualità edificabile del territorio interessato sulla base dell'art. 15 LPT e dei principi pianificatori previsti dalla normativa federale. Spettava quindi al ricorrente confrontarsi in questa sede con le puntuali argomentazioni addotte dai giudici cantonali nel giudizio impugnato in relazione all'art. 15 lett. a e b LPT, spiegando con una motivazione conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG perché e in quale misura il giudizio impugnato violerebbe i suoi diritti costituzionali (DTF 130 I 26 consid. 2.1, 258 consid. 1.3 e rispettivi rinvii). 
2.4 Risulta comunque dagli accertamenti, non arbitrari, della Corte cantonale che il fondo part. n. 729 è situato in un comparto relativamente periferico e scarsamente edificato del territorio comunale. La decisione di limitare in tale comprensorio la superficie edificabile a una fascia di terreno adiacente alla strada, privilegiando la densificazione degli insediamenti verso le zone centrali del paese (Ala Materna e il nucleo vecchio), risponde all'esigenza di un'utilizzazione parsimoniosa del suolo e poggia quindi su un criterio pianificatorio oggettivo e ragionevole (cfr. art. 1 cpv. 1 LPT; sentenza 1P.102/2004 del 24 marzo 2005, consid. 2.5 e rinvii, in: RtiD II-2005, n. 37, pag. 187 segg.). Considerato l'interesse generale ad impedire la formazione di zone edificabili troppo vaste (DTF 117 Ia 434 consid. 3e), il provvedimento litigioso si avvera pertanto fondato su un sufficiente interesse pubblico, prevalente su quello del ricorrente a una maggiore edificazione, e rispetta il principio della proporzionalità. In effetti, posto che parte del fondo rimane comunque attribuita alla zona edificabile e che la possibilità di una sua edificazione razionale dopo il riordino fondiario non è seriamente messa in dubbio dal ricorrente, la criticata limitazione dell'uso della proprietà è idonea a raggiungere lo scopo desiderato e non eccede i limiti dell'indispensabile (DTF 129 I 337 consid. 4.2 in fine e rinvii). 
2.5 Alla luce delle considerazioni esposte, non occorre esaminare le censure riguardanti l'accertamento dell'estensione della zona edificabile, rispettivamente del comparto boschivo, secondo il piano regolatore previgente. La questione non è infatti rilevante ai fini del presente giudizio. 
3. 
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Municipio di Rovio, al Consiglio di Stato e al Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino. 
Losanna, 1° febbraio 2007 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: