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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1250/2018  
 
 
Sentenza del 1° febbraio 2019  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Denys, Presidente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 
opponente. 
 
Oggetto 
Decreto di non luogo a procedere, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 22 ottobre 2018 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (incarto n. 60.2018.282). 
 
 
Considerando:  
che, con sentenza del 22 ottobre 2018, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile un reclamo presentato da A.________ contro un decreto di non luogo a procedere emanato dal Ministero pubblico in relazione con una sua denuncia penale del 25 settembre 2018 per i titoli di coazione e di favoreggiamento; 
che avverso questo giudizio A.________ ha presentato il 1° dicembre 2018 un ricorso al Tribunale federale; 
che con decreto presidenziale del 5 dicembre 2018 il ricorrente č stato invitato a fornire, entro il 4 gennaio 2019, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 800.-- (art. 62 cpv. 1 LTF); 
che, con scritto del 31 dicembre 2018, il ricorrente ha contestato la mancata comunicazione della composizione della Corte giudicante e la richiesta dell'anticipo, senza tuttavia formulare né sostanziare una domanda di assistenza giudiziaria (cfr. art. 64 cpv. 1 LTF); 
che, scaduto infruttuoso il suddetto termine di pagamento, con ulteriore decreto presidenziale del 10 gennaio 2019 al ricorrente č stato fissato un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 24 gennaio successivo, per versare l'anticipo richiesto, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF); 
che il ricorrente non ha versato l'anticipo richiesto, né ha inoltrato alla Cassa del Tribunale federale un'attestazione di Postfinance o della banca che certifichi l'avvenuto addebito; 
che, pertanto, come espressamente indicato nel secondo decreto presidenziale, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF); 
che le spese inutili sono messe a carico di chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF); 
richiamato l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso č inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 1° febbraio 2019 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni