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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_20/2023  
 
 
Sentenza del 1° marzo 2023  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Herrmann, Presidente, 
Bovey, De Rossa, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Autorità regionale di protezione 1 sede di Chiasso, via Lavizzari 11b, 6830 Chiasso. 
 
Oggetto 
gratuito patrocinio (curatela educativa), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 9 dicembre 2022 dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2022.57). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Nella procedura a protezione del minore B.________, nato nel 2006 e figlio di A.________ e C.________, con decisione 26 dicembre 2020 l'Autorità regionale di protezione 1 sede di Chiasso ha istituito nei suoi confronti una curatela educativa e conferito a un servizio di sostegno un mandato di accompagnamento educativo. Con scritto 23 aprile 2021 l'autorità di protezione ha ordinato ad A.________, con la comminatoria dell'art. 292 CP, di prendere contatto entro 10 giorni con tale servizio. 
Con istanza 17 giugno 2021 A.________ ha chiesto di revocare la comminatoria dell'art. 292 CP, di subordinare il mandato di accompagnamento educativo " alla verifica tramite il curatore educativo e l'educatore scolastico " e, qualora non fosse più necessaria, di revocare la misura. Ella ha anche chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. 
Mediante istanza 7 febbraio 2022 C.________ ha postulato la revoca della curatela educativa. 
Con decisione 30 marzo 2022 l'autorità di protezione, dopo aver convocato i genitori a un'udienza di discussione, ha revocato la curatela educativa istituita in favore del figlio e il mandato di accompagnamento educativo. Nella medesima decisione, l'autorità di protezione ha respinto l'istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio presentata da A.________. 
 
B.  
Mediante sentenza 9 dicembre 2022 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo 22 aprile 2022 con cui A.________ si è opposta alla reiezione della sua istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio da parte dell'autorità di protezione. Il Presidente ha respinto tale istanza anche per la procedura di reclamo. 
 
C.  
Con ricorso sussidiario in materia costituzionale 30 gennaio 2023 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, postulando, previo conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio, di annullarla e di accogliere la sua domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio " sia nella presente procedura che nelle procedure inferiori ". 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Un'errata denominazione dell'impugnativa non nuoce alla parte ricorrente se il suo allegato adempie le esigenze formali del tipo di ricorso effettivamente esperibile (DTF 134 III 379 consid. 1.2; 133 II 396 consid. 3.1; 133 I 300 consid. 1.2).  
 
Nel caso concreto, l'istanza di gratuito patrocinio è stata l'unico oggetto della procedura cantonale di reclamo (la causa di merito si è infatti conclusa con la decisione 30 marzo 2022 dell'autorità di protezione). In tali circostanze, la sentenza impugnata va considerata finale ai sensi dell'art. 90 LTF (e non incidentale; v. DTF 139 V 600 consid. 2.2; sentenze 5A_972/2021 del 2 febbraio 2023 consid. 1.1; 5A_205/2022 del 20 ottobre 2022 consid. 1.1 con rinvii). Per determinare la via di ricorso contro una sentenza che concerne la sola assistenza giudiziaria e che è finale, occorre riferirsi alla procedura di merito (v. sentenze 5A_972/2021 citata consid. 1.1; 5A_205/2022 citata consid. 1.1), in concreto una causa di protezione dei minori (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) di natura non pecuniaria, la quale sarebbe impugnabile al Tribunale federale mediante ricorso in materia civile. 
La ricorrente, soccombente in sede cantonale, è legittimata a ricorrere (art. 76 cpv. 1 LTF). Il suo gravame è tempestivo (combinati art. 46 cpv. 1 lett. c e 100 cpv. 1 LTF) ed è diretto contro una sentenza pronunciata su ricorso (per quanto concerne la conferma del rifiuto dell'assistenza giudiziaria per la prima sede), rispettivamente nell'ambito di una procedura di ricorso (per quanto concerne la reiezione della domanda di assistenza giudiziaria per la seconda sede), da un'autorità cantonale di ultima istanza (v. art. 75 cpv. 1 e 2 LTF; sull'eccezione al principio della doppia istanza v. DTF 143 III 140 consid. 1.2; 138 III 41 consid. 1.1; 137 III 424 consid. 2.2; sentenza 5A_972/2021 citata consid. 1.1). 
Ne discende che il rimedio soddisfa i requisiti formali posti a un ricorso in materia civile e può pertanto essere trattato come tale (malgrado sia stato introdotto quale ricorso sussidiario in materia costituzionale). 
 
1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).  
Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). 
 
1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 147 V 35 consid. 4.2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.  
 
2.  
Per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC (v. anche art. 314 cpv. 1 CC), la procedura di reclamo contro le decisioni emanate dalle autorità di protezione dei minori e degli adulti è retta dal diritto cantonale; se il diritto cantonale non dispone altrimenti, si applicano per analogia le disposizioni del CPC (v. art. 450f CC; v. sentenza 5A_785/2022 del 13 dicembre 2022 consid. 4.1). 
Dato che gli art. 450 segg. CC non disciplinano l'assistenza giudiziaria (v. sentenze 5A_417/2022 del 5 ottobre 2022 consid. 2.1.1; 5A_511/2016 del 9 maggio 2017 consid. 4.1; 5A_49/2015 del 4 maggio 2015 consid. 2), occorre fare riferimento al diritto cantonale. Secondo l'art. 2 della legge ticinese del 15 marzo 2011 sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG; RL 178.300), l'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative. Giusta l'art. 3 cpv. 3 LAG, l'assistenza giudiziaria è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante. L'art. 13 LAG prevede inoltre che, per quanto non disciplinato nella legge e nel regolamento di applicazione, valgono per analogia le norme del CPC in materia di assistenza giudiziaria e patrocinatore d'ufficio. Gli art. 117 segg. CPC si applicano quindi, in questo contesto, a titolo di diritto cantonale suppletorio (v. sentenze 5A_417/2022 citata consid. 2.1.1; 5A_511/2016 citata consid. 4.1; 5A_49/2015 citata consid. 2). Secondo l'art. 119 cpv. 2 prima frase CPC, l'istante deve esporre la sua situazione reddituale e patrimoniale e pronunciarsi sul merito e sui mezzi di prova che intende proporre. 
Fatta eccezione per i casi citati dall'art. 95 LTF, dinanzi al Tribunale federale non è possibile far valere la violazione del diritto cantonale (suppletorio) in quanto tale e pertanto chi intende formulare una critica relativa all'applicazione di disposizioni di diritto cantonale (suppletorio) deve dimostrare, con una motivazione conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF, una violazione del divieto dell'arbitrio o di altri diritti costituzionali (DTF 140 III 385 consid. 2.3; 139 III 225 consid. 2.3; 138 I 232 consid. 2). 
Il diritto all'assistenza giudiziaria è tuttavia anche garantito dall'art. 29 cpv. 3 Cost. e il Tribunale federale esamina liberamente il rispetto di tale norma costituzionale (v. sentenze 5A_417/2022 citata consid. 2.1.1 con rinvii; 5A_511/2016 citata consid. 4.1 con rinvii). 
 
3.  
 
3.1. Nel caso concreto, il Presidente della Camera di protezione ha spiegato che l'autorità di protezione aveva respinto l'istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio per il fatto che la situazione finanziaria della qui ricorrente, con sostanza immobiliare stimata in fr. 154'405.-- conformemente alla decisione di tassazione 22 settembre 2021 (riferita all'anno fiscale 2020), non era tale da porla nell'impossibilità di far fronte alle spese legali e per il fatto che la sua istanza 17 giugno 2021 era in ogni caso destinata all'insuccesso. Dopo aver ricordato che i cespiti da considerare per l'assistenza giudiziaria riguardano sia il reddito sia la sostanza mobiliare e immobiliare, sempre che quest'ultima sia monetizzata o facilmente realizzabile, il Presidente della Camera di protezione ha poi osservato che con il suo reclamo la ricorrente si era limitata a ribadire di non avere sostanza alcuna " in quanto l'importo di fr. 154'405.-, che tra l'altro era errato visto che semmai doveva essere considerato quello di fr. 74'680.-, altro non era che un debito aziendale ", senza precisare le sue affermazioni. Tenuto conto dell'art. 119 cpv. 2 CPC, del principio inquisitorio limitato applicabile in materia di assistenza giudiziaria e del fatto che la ricorrente era patrocinata da un legale, il Presidente della Camera di protezione ha ritenuto che non spettava al tribunale verificare la sua effettiva situazione finanziaria, in particolare in relazione al suo patrimonio immobiliare. Esso ha quindi respinto il reclamo (precisando che avrebbe potuto anche essere considerato irricevibile siccome privo di un adeguato confronto con la decisione di prima istanza).  
Per gli stessi motivi, il Presidente della Camera di protezione ha respinto anche la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio per la procedura di reclamo. 
 
3.2. Nel rimedio qui all'esame, la ricorrente lamenta una violazione dell'art. 29 cpv. 1, 2 e 3 Cost.  
Giova innanzitutto precisare che, nella misura in cui la ricorrente critica l'operato dell'autorità di protezione, il suo ricorso risulta di primo acchito inammissibile siccome non è rivolto contro la sentenza 9 dicembre 2022 di ultima istanza cantonale (unica qui impugnabile; v. art. 75 cpv. 1 LTF). Ciò avviene, segnatamente, quando la ricorrente rimprovera all'autorità di protezione di aver emanato la comminatoria di cui all'art. 292 CP "senza rispettare il diritto di essere sentito, in palese violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost." e di aver ritenuto che la sua istanza 17 giugno 2021 non aveva probabilità di esito favorevole. 
 
3.2.1. A dire della ricorrente, il Presidente della Camera di protezione non si sarebbe chinato sulla censura di violazione dell'art. 29 cpv. 1 Cost. rivolta all'autorità di prima sede per aver omesso, da un lato, di statuire sulla domanda di revoca della comminatoria dell'art. 292 CP e, dall'altro, di decidere immediatamente l'istanza di assistenza giudiziaria. In tal modo, secondo la ricorrente, il Presidente della Camera di protezione avrebbe leso a sua volta l'art. 29 cpv. 1 Cost.  
Dalla sentenza impugnata non risulta tuttavia che la ricorrente si sarebbe lamentata di una violazione dell'art. 29 cpv. 1 Cost. Dinanzi al Tribunale federale, ella avrebbe pertanto dovuto indicare con precisione dove, nel suo reclamo, si sarebbe prevalsa di questa censura che ritiene essere stata trascurata dal Presidente della Camera di protezione. Il ricorso al Tribunale federale non contiene invece alcun rimando all'impugnativa cantonale, motivo per cui, su questo punto, esso disattende le severe esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF e va dichiarato inammissibile (v. sentenza 4A_467/2012 del 7 marzo 2013 consid. 5.3 con rinvii). 
 
3.2.2. La ricorrente rimprovera poi al Presidente della Camera di protezione una violazione dell'art. 29 cpv. 3 Cost. Ella ritiene di aver dimostrato di non disporre dei mezzi finanziari per potersi assumere gli oneri della procedura e le spese di patrocinio (per la prima e la seconda istanza) : afferma che dalla decisione di tassazione relativa all'anno fiscale 2020, prodotta con uno scritto 3 marzo 2022 indirizzato all'autorità di protezione, "emergeva in maniera evidente che le sostanze [...] fossero pari a 0" e sostiene che in tale scritto "si spiegava a cosa si riferisse l'importo che l'ARP1 riteneva sostanza, importo che comunque nella decisione di tassazione non risultava nella sostanza, visto che veniva decisa una sostanza pari a 0"  
Come detto, il Presidente della Camera di protezione ha ritenuto che, in assenza di adeguate spiegazioni da parte della ricorrente (patrocinata da un legale), la sua asserita indigenza poteva essere negata fondandosi sulla sostanza immobiliare (stimata in fr. 154'405.--) risultante dalla decisione di tassazione 22 settembre 2021. Attraverso la sua argomentazione, la ricorrente contesta l'apprezzamento di tale mezzo di prova, che a suo dire non attesterebbe invece alcuna sostanza. Ella dimentica tuttavia che il Tribunale federale è vincolato alla fattispecie accertata dall'autorità inferiore, salvo violazione del divieto dell'arbitrio (v. supra consid. 1.3), che la ricorrente nemmeno invoca. Anche su questo punto il ricorso non soddisfa pertanto le rigorose esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF e va ritenuto inammissibile. 
 
4.  
Da quanto precede discende che il ricorso, trattato quale ricorso in materia civile, va dichiarato integralmente inammissibile. Con l'evasione del gravame, la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo diventa priva di oggetto. 
La domanda di assistenza giudiziaria per la sede federale presentata dalla ricorrente va respinta, dato che il suo rimedio non aveva fin dall'inizio possibilità di esito favorevole (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
La richiesta di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 1° marzo 2023 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini