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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_405/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 1° aprile 2016  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali von Werdt, Presidente, 
Marazzi, Herrmann, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
patrocinati dall'avv. dott. Gianmaria Mosca, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Comunione dei comproprietari del Condominio 
C.________, 
patrocinata dall'avv. dott. Giovanna Bonafede, 
opponente. 
 
Oggetto 
proprietà per piani, contestazione di risoluzione assembleare, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 25 marzo 2015 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
I coniugi A.________ e B.________ sono comproprietari, un mezzo ciascuno, di una proprietà per piani del Condominio C.________ di X.________, con diritto esclusivo sull'appartamento n. 417. Alla loro unità è attribuita in uso preclusivo una parte comune, e meglio una porzione del tetto-terrazza, adibita a giardino pensile. All'assemblea generale del 7 maggio 2010 i comproprietari del Condominio C.________, preso atto del preventivo di spesa (punto 9.1 del verbale), hanno deciso - 32 voti a favore, 2 contrari, 7 astenuti - di effettuare il risanamento dell'isolazione di tale porzione di tetto-terrazza, " senza il ripristino del giardino e senza una nuova copertura ", per un costo complessivo di circa fr. 80/85'000.--, precisando che la quota di spesa per la rimozione del giardino pensile sarebbe stata posta a carico dei proprietari dell'appartamento n. 417 (punto 9.2 del verbale). 
Con petizione 7 giugno 2010 A.________ e B.________ hanno convenuto la Comunione dei comproprietari del Condominio C.________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano affinché fossero annullate le " delibere 9.1 & 9.2 ". Con decisione 14 novembre 2012, il Pretore ha respinto la petizione. 
 
B.   
Con sentenza 25 marzo 2015 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui non era senza oggetto, l'appello introdotto da A.________ e B.________ contro la decisione pretorile. Più precisamente, secondo la Corte cantonale la richiesta di annullare la " delibera 9.1 " risulta priva d'oggetto siccome l'esame del preventivo di spesa non è stato oggetto di risoluzione assembleare, mentre la " delibera 9.2 " di porre a carico dei proprietari dell'appartamento n. 417 le spese per la rimozione e l'eventuale ripristino del giardino pensile - la cui sistemazione non poggia su alcun fondamento giuridico opponibile alla Comunione dei comproprietari - è conforme alle prescrizioni legali e convenzionali disciplinanti la proprietà per piani in discussione. 
 
C.   
Con ricorso in materia civile 11 maggio 2015 A.________ e B.________ hanno impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, postulandone la riforma nel senso di annullare " le delibere 9.1 & 9.2 " dell'assemblea dei comproprietari del 7 maggio 2010. 
 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF combinato con l'art. 46 cpv. 1 lett. a LTF) dalle parti soccombenti in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF) pronunciata su ricorso dall'ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una causa di carattere pecuniario il cui valore di lite raggiunge la soglia di fr. 30'000.-- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso in materia civile soddisfa i citati requisiti formali.  
 
1.2. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 140 III 86 consid. 2 con rinvii). Nei motivi del ricorso l'insorgente deve pertanto spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le e sigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali. II Tribunale federale esamina queste censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato con riferimento ai motivi della decisione impugnata in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2).  
 
1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo d'ufficio solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 137 III 226 consid. 4.2; 133 II 249 consid. 1.2.2) - il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 II 304 consid. 2.5).  
 
1.4. A meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, il Tribunale federale non tiene conto di fatti o mezzi di prova nuovi, i quali non possono in ogni caso essere posteriori al giudizio contestato (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 133 IV 342 consid. 2.1).  
Con il ricorso in materia civile gli insorgenti producono uno scritto 3 aprile 2015 dell'amministrazione condominiale. Posteriore alla sentenza impugnata, esso risulta di primo acchito inammissibile. 
 
2.   
Fatta eccezione per l'iniziale elenco delle censure (accertamento inesatto dei fatti e violazione degli art. 712a, 712be 712 m cpv. 2 CC), per qualche adattamento redazionale e per l'aggiunta di alcune considerazioni del tutto generiche o di primo acchito inammissibili poiché fondate sul predetto mezzo di prova nuovo, il rimedio presentato dinanzi al Tribunale federale riprodu ce testualmente la motivazione contenuta nell'appello interposto in sede cantonale. I ricorrenti hanno pertanto omesso di confrontarsi con gli argomenti contenuti nel qui impugnato g iudizio e di spiegare in che mod o quest'ultimo sarebbe contrario al diritto. Di conseguenza, il ricorso in materia civile non risponde alle esigenze di motivazione previste dall'art. 42 cpv. 2 LTF, e tantomeno a quelle esatte dall'art. 106 cpv. 2 LTF per le censure rivolte contro l'accertamento dei fatti operato dall'istanza precedente (DTF 134 II 244 consid. 2.3). 
 
3.   
Da quanto precede discende che il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili all'opponente, dato che non è stata invitata a presentare una risposta al ricorso e non è quindi incorsa in spese della sede federale. 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 1° aprile 2016 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: von Werdt 
 
La Cancelliera: Antonini