Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_364/2010 
 
Sentenza del 1° giugno 2010 
Corte di diritto penale 
 
Composizione 
Giudici federali Favre, Presidente, 
Schneider, Mathys, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Fiorenzo Cotti, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. B.________, 
patrocinato dall'avv. Pietro Pellegrini, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Assassinio tentato, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 15 marzo 2010 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
 
1. 
Il 13 ottobre 2009 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto A.________ autore colpevole di tentato omicidio intenzionale, tentata istigazione a lesioni semplici, istigazione a rapina e contravvenzione alla legge federale sulle armi e lo ha condannato alla pena detentiva di tre anni e sei mesi. 
 
In accoglimento del ricorso per cassazione presentato dal Procuratore generale aggiunto, il 15 marzo 2010 la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) ha parzialmente riformato la sentenza di prima istanza dichiarando A.________ autore colpevole di tentato assassinio e ha rinviato gli atti a una nuova Corte delle assise criminali per la ricommisurazione della pena a seguito della nuova qualifica del reato. 
 
2. 
A.________ impugna questa decisione con ricorso in materia penale al Tribunale federale. Nelle sue conclusioni, chiede, in via principale, di accertare la nullità della decisione impugnata, subordinatamente, di annullarla e di confermare la decisione resa in prima istanza. In via ancor più subordinata, postula l'annullamento delle sentenze di prima e seconda istanza e il rinvio della causa a una nuova Corte delle assise criminali di Bellinzona per nuovo giudizio. Chiede infine di essere posto a beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. 
 
Non sono state richieste osservazioni sul gravame. 
 
3. 
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF 136 I 42 consid. 1; 135 III 483 consid. 1). 
 
Come giustamente rilevato nell'impugnativa, la sentenza impugnata costituisce una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF giacché non pone fine al procedimento, ma rinvia la causa a una nuova Corte delle assise criminali per nuova decisione sulla pena (v. sentenza 6B_174/2007 dell'11 ottobre 2007 consid. 4). 
 
Giusta l'art. 93 cpv. 1 LTF, il ricorso è ammissibile contro le decisioni incidentali se possono causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'accoglimento del gravame comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b). 
 
3.1 A mente del ricorrente, la decisione della CCRP gli causerebbe un danno irreparabile. La sua condanna per tentato assassinio pesa infatti come un macigno sulla sua persona e, essendo tutt'ora in stato di detenzione, condiziona il regime carcerario. Egli vive nell'incognita della pena. Considerata la pena privativa della libertà di tre anni e sei mesi pronunciata in prima istanza e accettata dall'insorgente, questi potrebbe ottenere la liberazione condizionale il 27 maggio 2011. Il ricorrente ritiene poco probabile che una decisione finale possa intervenire entro tale data. Inoltre, se fosse confermata la sentenza di prima istanza come postulato nel gravame, a metà pena, ossia il 21 novembre 2010, potrebbe beneficiare della semiprigionia e dal primo terzo di pena, quindi già da oggi, avrebbe diritto a dei congedi. Fino alla sentenza della CCRP, all'insorgente era stato concesso di eseguire compiti di pulizia, pur se sorvegliati, fuori dal carcere. A causa del possibile incremento della pena a seguito della nuova qualificazione giuridica del reato, non gli è più stato consentito di svolgere questi compiti esterni per un asserito accresciuto rischio di fuga. L'insorgente rileva infine che, nella prospettiva di una pena più severa, risulta improponibile un'istanza di scarcerazione in attesa di giudizio. La sentenza impugnata è quindi atta a causare al ricorrente un pregiudizio irreparabile alla sua libertà personale a cui nemmeno una decisione finale a lui favorevole potrebbe porre rimedio. Ma v'è di più. Se il Tribunale federale accogliesse il ricorso in parola, si giungerebbe immediatamente a una decisione finale e il procedimento sarebbe definitivamente chiuso. La procedura rischia infatti di protrarsi per lungo tempo in quanto il ricorrente è deciso a richiedere l'esperimento di una perizia psichiatrica sulla sua persona per meglio comprendere i suoi aspetti soggettivi. 
 
3.2 Nell'addurre il rischio di un danno irreparabile, il ricorrente confonde carcere preventivo ed esecuzione della pena. Solo in quest'ultima ipotesi, a determinate condizioni, il detenuto dispone di una pretesa a un alleggerimento o a un'agevolazione della sua detenzione (congedi, lavoro e alloggio esterni, liberazione condizionale). Così non è per colui che, come il ricorrente, si trova in carcere preventivo. Nel caso concreto, non è la decisione impugnata che può causargli un pregiudizio irreparabile, ma semmai quella che lo pone in carcere preventivo. Peraltro, benché definita improponibile nel gravame, resta comunque possibile all'insorgente formulare domanda di libertà provvisoria, la sentenza della CCRP non glielo preclude in nessun modo. Se accolta egli potrebbe ritrovare la sua libertà almeno sino alla decisione finale di merito, se invece la sua istanza fosse respinta potrebbe ricorrere fino al Tribunale federale per contestare la sua detenzione preventiva. 
 
Inoltre, contrariamente a quanto paventato dal ricorrente, non vi sono elementi per ritenere che, considerati anche i rimedi giuridici a disposizione, un giudizio finale non intervenga a breve termine, tanto meno se il ricorrente dovesse restare privato della sua libertà. Sarà sicuramente premura delle competenti autorità cantonali procedere celermente alla commisurazione della pena. Certo, l'insorgente afferma che sia sua intenzione richiedere una perizia psichiatrica. Sennonché, da un lato non è certo che una perizia venga effettivamente ordinata e dall'altro, quand'anche venisse disposta, nulla indica che ciò comporterebbe una procedura defatigante o dispendiosa. 
 
Poiché le condizioni poste all'art. 93 cpv. 1 LTF per impugnare una decisione incidentale non sono adempiute, il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso in materia penale. La sentenza emanata il 15 marzo 2010 dalla CCRP potrà comunque essere impugnata mediante ricorso in materia penale contro la decisione finale (art. 93 cpv. 3 LTF), vale a dire - atteso che in sede cantonale la qualifica giuridica del reato non può più essere rimessa in discussione - contro il giudizio sulla commisurazione della pena della nuova Corte delle assise criminali, a meno che l'insorgente non abbia specifiche censure da sollevare contro quest'ultimo in un ricorso per cassazione cantonale. In quest'ultima ipotesi, il termine per inoltrare ricorso al Tribunale federale comincerà a decorrere a partire dalla notifica del testo integrale della nuova sentenza della CCRP (v. sentenza 6B_182/2009 del 1° settembre 2009). 
 
4. 
Da quanto precede discende che il ricorso in materia penale va dichiarato inammissibile. 
 
Con questa sentenza il Tribunale federale si pronuncia per la prima volta in modo esplicito sull'ammissibilità di un gravame contro una decisione incidentale di rinvio presentato da un imputato ormai da lungo tempo in carcere preventivo. Le conclusioni ricorsuali non potevano pertanto apparire d'acchito prive di probabilità di successo. L'insorgente avendo peraltro documentato la sua precaria situazione finanziaria, la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio può venir accolta (art. 64 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è accolta. 
 
3. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
4. 
L'avv. Fiorenzo Cotti viene incaricato del gratuito patrocinio di A.________ e per la procedura in sede federale al medesimo viene corrisposta un'indennità di fr. 2'000.--, a carico della Cassa del Tribunale federale. 
 
5. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 1° giugno 2010 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: La Cancelliera: 
 
Favre Ortolano Ribordy