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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_453/2021  
 
 
Sentenza del 1° giugno 2021  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Seiler, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ Sagl, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore ed operatore specialista nel settore principale della costruzione (CV - LEPICOSC), viale Portone 4, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Multa, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 22 aprile 2021 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2020.529). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Per motivi che non occorre qui rievocare, la Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge ticinese del 1° dicembre 1997 sull'esercizio della professione di impresario costruttore ed operatore specialista nel settore principale della costruzione (di seguito: CV-LEPICOSC) ha inflitto, il 15 ottobre 2020, alla A.________ Sagl una multa di fr. 2'800.-- (art. 16 cpv. 1 lett. b LEPICOSC; RL/TI 705.500) poiché aveva eseguito su un cantiere dei lavori sottoposti alla legge (art. 4 cpv. 3 LEPICOSC combinato con l'art. 8 cpv. 2 del Regolamento di applicazione della legge, RLEPICOSC [RL/TI 705.510]) che, quale ditta non iscritta all'albo delle imprese di costruzione e degli operatori specialisti, non poteva effettuare (art. 4 cpv. 1 LEPICOSC). 
La sanzione amministrativa è stata convalidata su ricorso dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino il quale con sentenza del 22 aprile 2021, ha confermato la violazione dei disposti di legge determinanti nonché giudicato la multa rispettosa del principio della proporzionalità, poiché adeguata alla gravità dell'infrazione commessa, alla colpa e alle condizioni personali del trasgressore. 
 
B.   
Il 28 maggio 2021 la A.________ Sagl ha presentato al Tribunale federale "un'opposizione" alla sentenza cantonale contestando, in sintesi, di dovere pagare una multa per qualcosa che non avrebbe fatto. 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
 
1.1.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti. (DTF 145 II 168 consid. 1 e richiamo). 
 
1.2.  
 
1.3. Il ricorso concerne una causa di diritto pubblico - cioè la pronuncia di una sanzione amministrativa basata sulla disattenzione di alcuni disposti della LEPICOSC e del relativo regolamento di applicazione (RLEPICOSC) - che non ricade sotto nessuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF ed è diretto contro una decisione finale resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Esso è stato presentato nei termini dalla destinataria del giudizio contestato (art. 100 cpv. 1 LTF), con interesse al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF), ed è pertanto ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 e segg. LTF.  
 
2.  
 
2.1. Giusta l'art. 42 LTF, un ricorso davanti al Tribunale federale deve contenere conclusioni, motivi e indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1); nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2). Nell'allegato ricorsuale, la parte ricorrente deve di conseguenza confrontarsi almeno sommariamente con i considerandi del giudizio impugnato, esponendo in quale misura lo stesso sarebbe lesivo del diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1 e 2.3). Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale - di queste ultime potendo essere censurata soltanto un'applicazione arbitraria - che dev'essere fatta valere con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 139 I 229 consid. 2.2. e richiami). In questa ottica, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie o semplici rinvii agli atti cantonali non sono ammissibili (DTF 143 IV 122 consid. 3.3; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Nella fattispecie, la ricorrente si limita a precisazioni puntuali sulla sua situazione rispettivamente a narrare nuovamente i fatti, senza tuttavia esporre in maniera sufficiente i motivi per i quali la pronuncia impugnata sarebbe contraria al diritto rispettivamente non si confronta nelle debite forme (art. 42 cpv. 2 combinato con l'art. 106 cpv. 2 LTF) con i motivi che hanno indotto la Corte cantonale a rendere il giudizio querelato. Essa in particolare non censura la disattenzione incostituzionale della normativa applicata (cioè della LEPICOSC e del relativo regolamento di applicazione). Ne discende che in mancanza di un'argomentazione topica che risponda alle motivazioni del giudizio contestato, il ricorso non può essere considerato ricevibile e sfugge di conseguenza ad un esame di merito (DTF 136 I 65 consid. 1.3.1 e richiamo; sentenza 1C_256/2021 del 20 maggio 2021 consid. 3).  
 
2.3. Per i motivi illustrati il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 LTF.  
 
3.   
Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 1° giugno 2021 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud