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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.89/2003 /viz 
 
Sentenza del 1°luglio 2003 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, 
Féraud e Catenazzi, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
A.________ in liquidazione, 
B.________, 
C.________, 
ricorrenti, 
patrocinate dall'avv. Claudio Simonetti, 
via Nassa 21, casella postale 2374, 6901 Lugano, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano, 
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza del 
26 marzo 2003 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 14 dicembre 2000 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ha presentato, completandola il 15 gennaio 2001, una richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale al Ministero pubblico del Cantone Ticino. Avendo avviato un procedimento penale per associazione a delinquere, truffa e appropriazione indebita contro F.________ e altre sette persone, essa chiedeva di acquisire la documentazione di eventuali conti bancari facenti capo ai prevenuti e di sequestrarne gli averi, tra l'altro presso il banco G.________. 
B. 
Con decisione del 18 dicembre 2000, integrata l'11 gennaio 2001, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha ammesso la domanda di assistenza limitatamente ai reati di truffa e appropriazione indebita e disposto l'esecuzione delle misure richieste. Mediante decisioni di chiusura del 23 gennaio e del 7 febbraio 2001 egli ha ordinato la trasmissione all'Autorità richiedente di documenti prodotti dal banco G.________. Questa decisione è stata confermata, il 31 ottobre 2001, dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) e, con sentenze del 14 marzo 2002, dal Tribunale federale (cause 1A.200, 201 e 202/2001). 
C. 
In accoglimento di una domanda complementare del 18 giugno 2001, il PP ha poi ordinato l'audizione, quale testimone e alla presenza di magistrati esteri, di H.________, funzionario del banco G.________. Contro questa decisione incidentale la A.________, la B.________, la C.________, la D.________ e la E.________ sono insorte alla CRP, la quale, con giudizio del 31 ottobre 2001, ha respinto il ricorso in quanto ammissibile. Le cinque società hanno allora adito il Tribunale federale che, con sentenza del 19 dicembre 2001, ha dichiarato inammissibile il ricorso (causa 1A.186/2001). 
D. 
Il 30 ottobre 2002 il PP ha emanato la decisione di chiusura con la quale ha ordinato la trasmissione del verbale di audizione. La A.________ in liquidazione, la B.________, e la C.________, si sono allora rivolte alla CRP che, con giudizio del 26 marzo 2003, ha dichiarato il ricorso irricevibile per carenza di legittimazione e comunque, in via abbondanziale, infondato. 
E. 
Le tre società presentano un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiedono di modificare la decisione impugnata nel senso di non trasmettere il verbale d'interrogatorio. 
Il Ministero pubblico e l'Ufficio federale di giustizia propongono di respingere iil ricorso. La Corte cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Le ricorrenti rimproverano alla CRP di aver loro negato la legittimazione a ricorrere. Esse sono pertanto legittimate a far valere un diniego di giustizia (DTF 128 II 211 consid. 2.2, 124 II 180 consid. 1b, 122 II 130 consid. 1). 
1.2 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d, 119 Ib 56 consid. 1d). Quando, come in concreto, la decisione impugnata emana da un'autorità giudiziaria, il Tribunale federale è vincolato all'accertamento dei fatti, qualora non risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG; DTF 123 II 134 consid. 1e e rinvii). Le conclusioni che vanno oltre la richiesta di annullamento della decisione impugnata sono, di massima, ammissibili (art. 25 cpv. 6 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii). 
1.3 Il diritto di ricorrere, secondo l'art. 80h lett. b AIMP, spetta a chiunque sia toccato "personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria" e abbia "un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa". Le ricorrenti, che sono tenute ad addurre i fatti a sostegno della propria legittimazione (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165), la fondano adducendo che l'audizione verteva in prima linea sul contenuto dei conti, per esempio sul contenuto dei formulari A. Secondo la CRP, tuttavia, si deduce dal verbale di interrogatorio che le domande poste al teste, così come era stato richiesto dall'Autorità estera, tendevano essenzialmente a identificare tutte le relazioni facenti capo agli indagati e a ricostruire la dinamica dei flussi finanziari intercorsi fra loro, allo scopo di chiarirne ruoli e responsabilità e di identificare eventuali altri correi. Per la CRP non risultava che l'interrogatorio vertesse in prima linea sul contenuto della documentazione bancaria dei conti delle ricorrenti, la cui esistenza era già nota all'Autorità estera, che aveva ottenuto i documenti. Le ricorrenti non criticano né dimostrano che questi accertamenti sarebbero manifestamente inesatti o incompleti, né ciò risulta dalla lettura del verbale: essi sono quindi vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 2 OG). 
1.4 Secondo la giurisprudenza, la legittimazione a impugnare la trasmissione di verbali d'interrogatorio spetta, di massima, unicamente al teste, sottoposto direttamente alla misura coercitiva, e solo nella misura in cui sia chiamato a fornire informazioni che lo concernono personalmente o si prevalga del suo diritto di non testimoniare (DTF 126 II 258 consid. 2d/bb, 122 II 130 consid. 2b). Per contro, un terzo non è, di massima, legittimato a contestare la consegna di un verbale d'audizione allo Stato richiedente neppure quando le affermazioni contenutevi lo tocchino personalmente (DTF 124 II 180 consid. 2b). 
1.4.1 Il Tribunale federale ha stabilito che il titolare del conto oggetto della domanda di assistenza giudiziaria è legittimato a impugnare la trasmissione di verbali d'audizione di testimoni soltanto se le informazioni lì contenute siano equiparabili a una trasmissione di documenti concernenti il conto, e il titolare sarebbe stato, in tal caso, legittimato a impugnarla. Quest'eccezione a un'applicazione rigida della prassi inerente alla legittimazione è stata ammessa solo, e a titolo eccezionale, nell'ipotesi in cui la trasmissione di verbali abbia quale conseguenza di svuotare di ogni senso, e di eludere, le norme sulla protezione giuridica riguardo a informazioni su conti bancari (DTF 124 II 180 consid. 2; causa 1A.141/1998, sentenza del 9 febbraio 1999, consid. 2a, apparsa in Rep 1999 123). 
1.4.2 Limitandosi ad affermare che il verbale di interrogatorio conterrebbe informazioni supplementari, equiparabili a nuove informazioni sui loro conti, le ricorrenti non dimostrano, né una simile fattispecie è desumibile in concreto, che sarebbe realizzata la citata eccezione. In effetti, come noto alle ricorrenti, i documenti bancari dei loro conti sono già stati trasmessi all'Italia, mentre le domande poste al teste non tendevano in prima linea a conoscere il contenuto della documentazione bancaria, ma piuttosto a identificare tutte le relazioni facenti capo agli indagati e a ricostruire l'esatta dinamica dei flussi finanziari: le informazioni si limitano, in sostanza, a precisare che vi sarebbero anche altri aventi diritto economico, oltre a quello indicato nel formulario A. Quando, come nella fattispecie, i verbali contengono soltanto informazioni già menzionate nella domanda estera o nei suoi allegati, i titolari dei conti non sono tuttavia legittimati a ricorrere contro detta trasmissione (DTF 124 II 180 consid. 2c in fine), sicché la CRP ha negato a ragione la legittimazione alle ricorrenti. 
2. 
2.1 La Corte cantonale ha nondimeno esaminato il ricorso nel merito, ritenendolo infondato. Al riguardo le ricorrenti ribadiscono che la trasmissione del verbale, inidoneo a far progredire il procedimento penale estero, violerebbe il principio di proporzionalità. Adducono che il verbale non potrebbe essere utilizzato in Italia poiché l'audizione del teste sarebbe avvenuta dopo la scadenza del termine biennale per la durata massima delle indagini preliminari fissato dall'art. 407 comma 2 lett. d e comma 3 CPP italiano; la violazione di tale norma lederebbe altresì le esigenze di celerità del procedimento penale ai sensi dell'art. 6 CEDU
2.2 Secondo l'art. 2 lett. a AIMP, la domanda d'assistenza è irricevi bile se vi è motivo di credere che il procedimento estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 sui diritti civili e politici (DTF 125 II 356 consid. 8a pag. 364, 123 II 161 consid. 6a, 153 consid. 5c). La censura d'inosservanza di questa norma a causa dell'asserito superamento di un termine del diritto di procedura penale italiano è inammissibile, poiché l'art. 2 lett. d AIMP, concernente gravi deficienze del procedimento estero, è una norma istituita a tutela dell'accusato nel procedimento penale estero e le ricorrenti non sono toccate dall'asserita violazione dei diritti di difesa dell'inquisito (DTF 115 Ib 68 consid. 6 pag. 87, 125 II 356 consid. 3b/bb). Esse non sarebbero legittimate a far valere la lesione di diritti di terzi o il solo interesse della legge: in tale misura il gravame sarebbe inammissibile per carenza di legittimazione (art. 80h AIMP; DTF 128 II 211 consid. 2.3, 126 II 258 consid. 2d, 125 II 356 consid. 3b/aa pag. 362). 
2.3 Il Tribunale federale, applicando l'art. 2 lett. b CEAG riguardo al rifiuto dell'assistenza per motivi d'ordine pubblico, ha stabilito che esso può essere opposto per violazione del diritto di procedura penale straniero solo quando sarebbe lesa nel contempo una garanzia minima della CEDU. Ha poi precisato che, secondo l'art. 430 comma 1 CPP italiano, relativo all'attività integrativa di indagine del Pubblico Ministero successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio, indagini nel quadro dell'assistenza giudiziaria sono ammissibili anche dopo l'emissione del decreto stesso (DTF 123 II 153 consid. 5). 
Il Tribunale federale ha pure rilevato che l'art. 407 comma 3 CPP italiano non permette, di massima, di rifiutare l'assistenza (DTF 123 II 153 consid. 5e) e ch'esso si riferisce all'inutilizzabilità degli "atti d'indagine" e non a quella delle prove illegittimamente acquisite secondo l'art. 191 CPP italiano: l'inutilizzabilità delle stesse non è inoltre rilevabile d'ufficio, ma su eccezione di parte (cfr. Giovanni Conso/Vittorio Grevi, Commentario breve al nuovo codice di procedura penale, 3a ed., Padova 1997, n. VI ad art. 407). Al riguardo le ricorrenti si limitano ad addurre che l'Autorità svizzera dovrebbe nondimeno, in applicazione del principio di proporzionalità, esaminare l'idoneità del mezzo di prova. Ora, la rilevanza potenziale del verbale, segnatamente riguardo ad altri eventuali aventi diritto economico dei conti delle ricorrenti, per il procedimento estero è manifesta (DTF 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a e b). 
2.4 Del resto la questione di sapere se il verbale possa essere utilizzato nel procedimento aperto in Italia, trattandosi di una questione relativa alla valutazione delle prove, spetterà alle Autorità italiane risolverla (DTF 121 II 241 consid. 2b pag. 244). Inoltre, una procedura d'assistenza aperta in Svizzera diventa priva di oggetto solo quando lo Stato richiedente la ritiri espressamente, o quando il processo all' estero si sia nel frattempo concluso con un giudizio definitivo, ciò che non si verifica in concreto (DTF 113 Ib 157 consid. 5a pag. 166). Non v'è inoltre motivo di ritenere che lo Stato estero mantenga la domanda qualora la stessa sia priva d'interesse. 
3. 
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico delle ricorrenti. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore delle ricorrenti, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale (B 124 365). 
Losanna, 1° luglio 2003 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: