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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.193/2005 /col 
 
Sentenza del 1° settembre 2005 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, presidente, 
Reeb, Eusebio, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Daniele Timbal, 
 
contro 
 
Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna. 
 
Oggetto 
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del Ministero pubblico della Confederazione del 15 giugno 2005. 
 
Visto: 
che la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano aveva presentato alla Svizzera, il 14 ottobre 1996, una richiesta di assistenza giudiziaria, completata in particolare il 7 luglio 1997, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di V.________ e altre persone indagati per i reati di corruzione e di falso in bilancio; 
che il Gruppo G.________ avrebbe in effetti costituito, attraverso complesse operazioni con risvolti illegali, ingenti disponibilità finanziarie anche su conti bancari svizzeri, di cui il gruppo è il beneficiario economico; 
che nell'ambito di ulteriori complementi rogatoriali, in particolare quello del 20 maggio 2002, la cui esecuzione è stata anch'essa delegata al Ministero pubblico della Confederazione (MPC), concernenti un procedimento penale contro il citato indagato, B.________, F.________ e P.________ per i reati di appropriazione indebita, frode fiscale, falso in bilancio, ricettazione e riciclaggio, il Tribunale federale ha ancora recentemente respinto rispettivamente dichiarato inammissibili numerosi ricorsi presentati da società e da un indagato relativamente ai quali era stata ordinata la trasmissione di verbali di audizione e documenti bancari che li concernevano (cause 1A.285/ 2000 del 13 marzo 2001, 1A.411/1996 del 26 marzo 1997, 1A.37/2002 del 15 febbraio 2002, 1A.196 e 197/2002 del 30 settembre 2002, 1A.73/2003 del 17 settembre 2003 e 1A.253 e 254/2003 dell'11 marzo 2004, 1A.211, 212 e 217/2004 del 18 ottobre 2004); 
che mediante complemento del 22 giugno 2004 la citata Procura ha chiesto di eseguire ulteriori misure di assistenza, in particolare, dopo che le era stata trasmessa la documentazione richiesta di una determinata società, e il 10 giugno 2005 ha confermato l'importanza degli atti concernenti la X.________, sui cui conti presso la banca Z.________ e la Banca Y.________ la prima società aveva effettuato dei trasferimenti; 
che con decisione di entrata in materia del 23 agosto 2004, il MPC ha ammesso la richiesta integrativa e con decisione di chiusura del 15 giugno 2005 ha ordinato la trasmissione all'Italia della documentazione di apertura e degli estratti dei menzionati conti; 
che avverso questa decisione il 7 luglio 2005 A.________ ha presentato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, chiedendo, in via principale, di dichiararla nulla per vizi formali e di rinviare gli atti al MPC affinché provveda alla loro cernita in sua presenza e emani una nuova decisione e, in via subordinata, di annullarla; 
che l'Ufficio federale di giustizia, rinunciando a inoltrare osservazioni, propone di respingere il ricorso; 
che il MPC, contestando lo scioglimento della X.________ e la legittimazione del ricorrente a presentare il gravame, chiede, in via principale, di dichiarare il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione e, in via subordinata, di respingerlo. 
 
Considerato: 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 II 58 consid. 1, 130 II 65 consid. 1); 
che Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1) e dell'Accordo concluso il 10 settembre 1998 che la completa e ne agevola l'applicazione, entrato in vigore il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo, RS 0.351.945.41); 
che la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e l'ordinanza di applicazione (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale e l'Accordo non regolano espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I cpv. 2 dell'Accordo; DTF 130 II 337 consid. 1, 124 II 180 consid. 1a, 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c); 
che interposto tempestivamente contro una decisione del MPC di trasmissione di documenti acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile dal profilo dell'art. 80g cpv. 1, in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP
che nel gravame il ricorrente, tenuto ad addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165), rileva che la X.________ nel frattempo è stata sciolta e che pertanto egli, quale avente diritto economico di questa società e del conto presso la banca Z.________, sarebbe eccezionalmente legittimato a ricorrere, richiamando al riguardo la DTF 123 II 153
che la tesi non regge; 
che le condizioni poste a fondamento della DTF 123 II 153, nella quale la qualità dell'avente diritto economico non era contestata dalle autorità e non si era in presenza di indizi che potessero far supporre uno scioglimento abusivo della società, non sono infatti realizzate in concreto; 
che in materia d'assistenza giudiziaria l'avente diritto esclusivamente economico di una persona giuridica è legittimato a ricorrere - eccezionalmente - soltanto qualora la persona giuridica sia stata sciolta e pertanto non possa più agire (DTF 123 II 153 consid. 2c e 2d); 
che spetta all'avente diritto esclusivamente economico dimostrare l'avvenuto scioglimento della società, come avvenuto nella fattispecie tramite la produzione di un rogito panamense secondo il quale la società sarebbe stata sciolta il 29 novembre 1995; 
che questi deve inoltre dimostrare che da tale atto egli risulti chiaramente quale beneficiario, producendo i documenti ufficiali a sostegno di questi assunti (sentenze 1A.216/2001 del 21 marzo 2002 consid. 1.3, 1A.10/2000 del 18 maggio 2000, consid. 1e, apparsa in Pra 133 790, 1A.131/1999 del 26 agosto 1999, consid. 3; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 309 pag. 352); 
che, come osserva il MPC nella risposta, dal formulario A risulta che gli aventi diritto economico del conto presso la banca Z.________ erano il ricorrente e D.________, deceduto nel frattempo, mentre che per il conto presso la Banca Y.________ l'avente diritto economico era soltanto il secondo; 
che dall'atto notarile prodotto non risulta affatto che il ricorrente sarebbe (ancora) il beneficiario economico della società sciolta, se del caso unitamente ai successori in diritto del citato defunto; 
che, inoltre, lo scioglimento della società non può servire da semplice pretesto o configurare un abuso di diritto, ciò che si verifica segnatamente quando si possa supporre che la società è stata liquidata senza ragioni plausibili, in particolare di carattere economico, dopo aver avuto conoscenza dell'imminente avvio di un procedimento penale (vedi sentenze citate al precedente paragrafo); 
che quest'evenienza non parrebbe essere esclusa nel caso di specie, visto che la società è stata sciolta nel 1995, ossia in prossimità dell'avvio delle inchieste penali e che il ricorrente non si esprime del tutto sui motivi dell'avvenuto scioglimento, per cui i menzionati accenni ricorsuali non adempiono manifestamente le severe esigenze imposte dalla citata giurisprudenza per riconoscere - come già rilevato, eccezionalmente - la legittimazione dell'asserito avente diritto economico del conto presso la banca Z.________; 
che l'avente diritto economico del conto presso la banca Y.________ era unicamente il defunto D.________; 
che il semplice accenno alla circostanza che, all'epoca, D.________ sarebbe stato dipendente del ricorrente non è manifestamente idoneo a fondare la legittimazione del ricorrente a opporsi alla trasmissione degli atti di questa relazione bancaria (DTF 130 II 162 consid. 1.1); 
che le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG); 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia (B 095799 BEG). 
Losanna, 1° settembre 2005 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: