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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_496/2010 
 
Sentenza del 1° settembre 2010 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali U. Meyer, Presidente, 
Borella, Kernen, 
cancelliere Grisanti. 
 
Partecipanti al procedimento 
M.________, patrocinata dall'avv. Enrico Bortone, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 16 aprile 2010. 
 
Fatti: 
 
A. 
M.________, cittadina italiana, nata nel 1959, ha lavorato in Svizzera nel periodo dal 1977 al 1995 solvendo regolari contributi all'AVS/AI. Rientrata in Italia, l'assicurata è stata attiva come operaia calzaturiera fino al 5 novembre 2005, data alla quale ha cessato l'attività a causa delle sue precarie condizioni di salute e in seguito alla chiusura dell'azienda che l'impiegava. 
Il 29 marzo 2007, per il tramite dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS), l'interessata, che dal 1° giugno 2007 percepisce una pensione d'invalidità italiana, ha presentato all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI) una domanda volta all'ottenimento di una rendita svizzera dell'AI. Posta la diagnosi di esiti da resezione gastrica per ECG depresso, d'ipotiroidismo, d'insufficienza venosa cronica e varici tronculari dell'arto inferiore destro, di calcolosi della colecisti, d'ipoacusia bilaterale, d'ipertensione arteriosa, di spondiloartrosi e d'obesità, il consulente medico dell'INPS ha formulato, in data 15 aprile 2008, un tasso d'invalidità generale del 70 %, dichiarando l'assicurata non più in grado di svolgere regolarmente alcuna attività. 
 
L'UAI ha in seguito affidato al dott. B.________, del proprio servizio medico, il compito di allestire un rapporto. Preso atto dei dati soggettivi dell'assicurata e delle constatazioni oggettive (varia documentazione medica prodotta per il tramite dell'INPS) il medico incaricato ha attestato, in data 26 giugno 2008, per l'ultima attività svolta un'incapacità lavorativa del 100 % dall'aprile 2006 e del 10 % dal 1° luglio 2006, per le mansioni domestiche un'incapacità completa dal 19 aprile, del 50 % dal 1° giugno e nulla dal 1° luglio 2006, e in attività sostitutive (leggere e medio-leggere) confacenti al suo stato di salute una abilità del 90 % (riduzione del 10 % per tenere conto della necessità di interporre un maggior numero di pause). Dopo che l'assicurata, per il tramite dell'avv. Bortone, ha manifestato il proprio disaccordo con questa decisione ed allegato documentazione medica in parte già all'incarto, il dott. B.________ ha preso nuovamente posizione sul caso il 27 agosto 2008, ribadendo le proprie conclusioni. 
 
Mediante decisione dell'8 settembre 2008 l'UAI ha di conseguenza respinto la domanda di prestazioni per carenza d'invalidità di grado pensionabile, aderendo alle valutazioni del dott. B.________. 
 
B. 
Producendo altra documentazione medica, parzialmente già agli atti e dalla quale emergevano, in sostanza, le nuove componenti diagnostiche d'ipermobilità uretrale, d'otite cronica e di discreto danno neurogeno da sofferenza radicolare C/5-6-7, M.________, patrocinata dall'avv. Bortone, si é aggravata al Tribunale amministrativo federale. Dopo aver preso anche atto delle valutazioni del dott. L._________, altro medico dell'UAI che si é pronunciato due volte sul caso con particolare riferimento alle affezioni invocate, il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso e confermato l'operato dell'amministrazione (pronuncia del 16 aprile 2010). 
 
C. 
Sempre patrocinata dall'avv. Bortone, l'assicurata ha presentato ricorso al Tribunale federale, al quale chiede di annullare il giudizio di primo grado e di condannare l'UAI a versarle la rendita dovuta. 
 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
Diritto: 
 
1. 
1.1 Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Costituisce una violazione del diritto federale in particolare anche l'accertamento incompleto di fatti determinanti (v.hansjörg seiler/nicolas von wert/andreas güngerich, Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2007, no. 24 all'art. 97). Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr. tuttavia l'eccezione del cpv. 2), e non è pertanto vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Per il resto, fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo qualora questo accertamento sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). 
 
1.2 A tal proposito è utile ricordare che se l'osservanza della massima inquisitoria (art. 37 LTAF in relazione con l'art. 12 PA) e delle regole per l'apprezzamento delle prove è una questione di diritto liberamente riesaminabile, l'apprezzamento delle prove in un caso concreto riguarda una questione di fatto che può essere rivista solo alle condizioni restrittive dell'art. 105 cpv. 2 LTF. ll riesame di una tale questione entra in particolare in linea di considerazione nell'ipotesi in cui un fatto decisivo è stato deciso sulla base di un sostrato probatorio incompleto, ad esempio perché è stato accertato prescindendo dalle conoscenze specialistiche di un esperto che le circostanze del caso avrebbero invece imposto di raccogliere (cfr. ad esempio DTF 132 III 83 consid. 3.5 pag. 88; SVR 2007 IV n. 39 pag. 132 consid. 3.3 seg. [I 1051/06] e 9C_410/2008 dell'8 settembre 2008 consid. 3.3.1). 
 
2. 
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità giudiziaria competente ha già esposto le norme disciplinanti la materia (nelle versioni applicabili in concreto, in vigore prima e dopo il 1° gennaio 2008), rammentando in particolare i presupposti che secondo il diritto svizzero - per principio applicabile al caso di specie anche in seguito all'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), l'Accordo avendo lasciato immutata la competenza degli Stati contraenti a definire i propri sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC in relazione con l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC e la sua sezione A) - devono essere adempiuti per conferire a una persona assicurata il diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità. 
 
Così dopo aver esposto i concetti d'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA), al guadagno (art. 7 LPGA) e d'invalidità (art. 8 LPGA e art. 4 LAI), i primi giudici, rammentati i limiti temporali del potere cognitivo del giudice nel caso di specie (art. 48 cpv. 2 LAI, in deroga all'art. 24 LPGA; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220; 121 V 362 consid. 1b pag. 366), hanno pertinentemente definito i presupposti e l'estensione del diritto alla rendita (art. 28 LAI), illustrando il sistema di confronto dei redditi per l'accertamento del grado d'invalidità di assicurati esercitanti un attività lucrativa (art. 16 LPGA; DTF 129 V 222; 128 V 174), nonché i compiti del medico ai fini di tale valutazione e il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 351 consid 3b/ee pag. 353; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). 
 
A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza tuttavia ricordare che se la persona interessata non sfrutta in maniera completa e ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa residua, il reddito da invalido va determinato alla luce dei dati forniti dalle statistiche salariali come risultano segnatamente dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica (DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 con riferimenti; DTF 129 V 472 consid. 4.2.1 pag. 475 seg). 
 
3. 
3.1 Nella misura in cui contesta la valutazione dell'incapacità lavorativa operata dai primi giudici, i quali, facendo uso del potere di apprezzamento delle prove loro riconosciuto, hanno fondato il proprio giudizio sul parere del Servizio medico dell'AI (vale a dire sui rapporti del 26 giugno e del 27 agosto 2008 del dott. B.________ e del 9 febbraio e del 19 maggio 2009 del dott. L.________; sui compiti e il valore probatorio attribuiti ai rapporti interni del servizio medico dell'AI cfr. art. 49 OAI nonché DTF 135 V 254 consid. 3.3 e 3.4 pag. 257 segg. e SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 [9C_323/2009; 9C_ 954/2009]) accertando, per l'ultima attività svolta, un'incapacità lavorativa del 100 % dall'aprile 2006 e del 10 % dal 1° luglio 2006, per le mansioni domestiche un'incapacità completa dal 19 aprile, del 50 % dal 1° giugno e nulla dal 1° luglio 2006, e in attività sostitutive (leggere e medio-leggere) confacenti al suo stato di salute una abilità del 90 % (riduzione del 10 % per tenere conto della necessità di interporre un maggior numero di pause), l'insorgente censura un giudizio su una questione di fatto che, in quanto tale, vincola per principio questo tribunale (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398 seg.). 
 
3.2 Orbene, questa conclusione non lede nessuna norma di diritto federale, né risulta da un accertamento manifestamente errato o incompleto dei fatti o da un apprezzamento arbitrario delle prove. Senza arbitrio (sul concetto di arbitrio nel presente contesto cfr. sentenza 9C_337/2007 del 12 giugno 2008, in SVR 2008 IV n. 60 pag. 195 consid. 6.2.2), i primi giudici hanno esposto perché l'amministrazione poteva fondarsi validamente sulle conclusioni del dott. B.________ dapprima e del dott. L.________ in seguito. A tal proposito, il Tribunale amministrativo federale ha ritenuto infatti che non vi era motivo di scostarsi dalle loro valutazioni, dato che nei loro rapporti hanno entrambi tenuto conto di tutta la documentazione oggettiva agli atti, ivi compresa quella esibita nella procedura di ricorso. In particolare il dott. B.________ ha osservato che il trattamento dell'EGC non ha reso necessaria una chemioterapia, e che (almeno fino al 21 marzo 2008) non si sono manifestate delle recidive della malattia tumorale. Egli ha inoltre sottolineato che non sussistono deficit nutrizionali, avendo la ricorrente aumentato di peso di 10 kg tra l'ottobre 2006 e l'aprile 2008. Per quanto attiene ai disturbi dell'apparato locomotorio, ha rilevato che si tratta di poliartralgie diffuse senza deficit funzionali, le quali, come le altre affezioni diagnosticate, sono ininfluenti sulla capacità lavorativa, sia quale casalinga, sia nell'ambito dell'ultima attività svolta. Infine ha ancora evidenziato il fatto che gli impedimenti nell'esecuzione delle mansioni domestiche, così come descritti dalla ricorrente nell'apposito formulario, non sono conciliabili con la documentazione medica all'incarto, concludendo che l'ausilio di parenti può essere tutt'al più giustificato per certe attività pesanti, quali acquisti e pulizie importanti. Il dott. L.________, dal canto suo, a parte confermare a due riprese quanto sostenuto dal dott. B.________, ha specificato che i sintomi delle affezioni avanzate per la prima volta con il ricorso (quali, come già precedentemente elencati, un'ipermobilità uretrale, un'otite cronica e un discreto danno neurogeno da sofferenza radicolare C/5-6-7) erano già stati descritti in precedenza all'incarto e non giustificavano pertanto un'incapacità lavorativa rilevante su un lungo periodo. 
 
3.3 La valutazione dei primi giudici regge alle critiche della ricorrente, cui va ricordato che la questione di sapere se le singole affezioni e i singoli gradi di mobilità si possono sommare, e se del caso in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (v. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 338/01 del 4 settembre 2001, in RDAT I-2002 n. 72 pag. 485 consid. 2b). Tenuto conto delle indicazioni mediche, il Tribunale amministrativo federale poteva quindi, a giusta ragione, in maniera sostenibile e non arbitraria, ritenere che M.________ sia nell'attività di casalinga, sia nella precedente attività calzaturiera o in attività di sostituzione confacenti al suo stato di salute, non presenta(va) un grado sufficiente a fondare il diritto ad una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera. 
 
4. 
La ricorrente si duole inoltre, nel ricorso, anche della violazione del principio inquisitorio da parte del Tribunale amministrativo federale. Essendo tale principio una questione di diritto e non di fatto, questo Tribunale è tenuto ad esaminarlo d'ufficio. Dato però che, nella presente fattispecie, gli aspetti medici sono già sufficientemente stati esaminati dai rapporti, motivati e convincenti, del dott. B.________ e del dott. L.________, questo Tribunale non constata alcuna violazione del principio. 
 
5. 
Sia infine rilevato, a titolo abbondanziale, che il riconoscimento di una rendita italiana d'invalidità non è determinante ai fini del presente giudizio, data la diversità delle disposizioni legali sull'invalidità e dei criteri per determinarla vigenti nei due Paesi. Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, infatti, il grado d'invalidità si determina unicamente in base al diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4 pag. 257). 
 
6. 
Visto quanto precede, la pronuncia impugnata dev'essere confermata e il ricorso respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è respinto. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 1° settembre 2010 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Meyer Grisanti