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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_431/2011 
 
Sentenza del 1° settembre 2011 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente, 
 
Oggetto 
procedimento penale; decreto di non luogo a procedere, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 9 maggio 2011 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che il 16 settembre 2010 A.________ ha sporto denuncia contro uno sconosciuto, poi identificato in B.________, tra l'altro per titolo di danneggiamento, diffamazione, calunnia e discriminazione razziale; 
che, come risulta dagli atti allegati al ricorso, il 16 marzo 2011 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino, nei confronti del denunciato, oltre a un decreto di accusa per vie di fatto e ingiuria, contro il quale il denunciante ha interposto opposizione, ha emanato un decreto di non luogo a procedere; 
che il denunciante ha impugnato questo decreto con reclamo del 4 aprile 2011 dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP); 
 
che la Corte cantonale, dopo aver invitato l'insorgente il 5 aprile 2011 a emendare il gravame entro il termine di dieci giorni, accertato che detto termine era trascorso infruttuoso, con decisione del 9 maggio 2011 fondata sull'art. 385 cpv. 2 CPP, l'ha dichiarato irricevibile; 
che avverso questo giudizio A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, chiedendo che il reclamo sia esaminato nel merito e che a tale scopo gli venga designato un legale; 
che non sono state chieste osservazioni; 
che la tempestività del gravame, spedito il 22 agosto 2011, che dev'essere dimostrata dal ricorrente, è dubbia, ritenuto che la decisione impugnata è stata intimata il 10 maggio 2011 e ch'egli si limita, peraltro in maniera confusa, ad asserire d'averla ricevuta brevi manu dalla cancelleria della CRP soltanto il 22 luglio seguente; 
 
che dagli atti da lui prodotti risulta per contro ch'egli non ha ritirato l'invio, per cui di massima la notificazione è reputata avvenuta l'ultimo giorno del termine di sette giorni dal suo arrivo all'ufficio postale del destinatario (sul principio della notificazione fittizia vedi art. 44 cpv. 2 LTF; DTF 134 V 49 consid. 4); 
che riguardo all'invito della CRP del 5 aprile 2011 a emendare il gravame, il ricorrente, peraltro giurista di formazione, si limita ad addurre, rinviando in maniera inammissibile agli atti cantonali, d'aver chiesto di nominargli un legale, ritenuto che tre avvocati da lui contattati gli avrebbero asseritamente comunicato di non aver tempo per occuparsi del suo caso; 
che dagli atti prodotti risulta soltanto ch'egli asserisce d'aver ricevuto l'invito all'emendamento il 30 aprile 2011 e che con scritto esibito il 10 maggio 2011 alla CRP, ossia un giorno dopo l'emanazione del contestato giudizio, chiedeva la fissazione di un nuovo termine e l'eventuale nomina di un avvocato d'ufficio; 
che secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola i diritti fondamentali o norme del diritto cantonale (cpv. 2; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.4); 
che in concreto queste esigenze di motivazione sono manifestamente disattese, visto che il ricorrente si limita a rinviare semplicemente agli atti cantonali, sottintendendo a torto che il Tribunale federale dovrebbe esaminare liberamente e d'ufficio l'impugnato giudizio, nonché a criticare, ciò che è inammissibile, il merito della vertenza, questione che esula dall'oggetto del litigio che può riferirsi soltanto alla tempestività o no del citato emendamento e alla relativa dichiarazione d'inammissibilità (DTF 135 II 145 consid. 3.1 e 4); 
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che, d'altra parte, giova nondimeno rilevare che in uno scritto del 2 agosto 2011 inviato alla CRP, il ricorrente precisa di aver ritirato il 22 luglio 2011 brevi manu presso la Corte cantonale il citato invito "unitamente alla copia della busta di ritorno dell'ufficio postale di Lugano/Cassarate con la menzione: "non ritirato", aggiungendo ch'esso era rimasto in giacenza alla Posta fino al 15 giugno seguente; 
 
che il ricorrente disconosce di dover sopportare le conseguenze dell'ordine da lui impartito di far trattenere la posta, ricordato che non è arbitrario applicare il già citato principio della notificazione fittizia pure nel caso di un ordine di trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale, rilevato che altrimenti il ricorrente potrebbe differire a suo piacimento i termini fissatigli (DTF 134 V 49 consid. 4 e rinvii; sentenza 6B_122/2009 del 9 aprile 2009 in, RtiD II-2009 n. 29); 
che, considerata la situazione finanziaria del ricorrente, si può rinunciare a prelevare le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3. 
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 1° settembre 2011 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri