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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.118/2007 /biz 
 
Sentenza del 1° ottobre 2007 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, presidente, 
Reeb, Eusebio, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
A.________, 
B.________, 
ricorrenti, 
patrocinati dall'avv. Filippo Gianoni, 
 
contro 
 
C.________ e D.________, 
E.________, 
F.________, 
opponenti, 
patrocinati dall'avv. Fabrizio Keller, 
Comune di Roveredo, 6535 Roveredo GR, rappresentato dal Municipio e patrocinato dall'avv. Andrea Toschini, casa Moesa, 6535 Roveredo GR, 
Governo del Cantone dei Grigioni, 7001 Coira, 
rappresentato dal Dipartimento dell'economia pubblica e socialità del Cantone dei Grigioni, Reichsgasse 35, 
7001 Coira, 
Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 
4a Camera, Obere Plessurstrasse 1, 7000 Coira. 
 
Oggetto 
revisione della pianificazione locale, 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza del 10 novembre 2006/20 aprile 2007 del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni. 
 
Fatti: 
A. 
Un quartiere situato su un ripido pendio del Comune di Roveredo è attribuito alla zona residenziale estensiva. La parte inferiore di questa zona è urbanizzata per il tramite di una strada ripida, con una pendenza fino al 30 %, e stretta, mentre l'accesso alle particelle superiori si limita a un percorso pedonale. Il 24 giugno 2001 l'Assemblea comunale ha approvato la revisione della pianificazione locale: l'area in discussione è di nuovo stata attribuita alla zona residenziale. Il piano generale di urbanizzazione prevede l'accesso di questa zona attraverso una strada di quartiere e due percorsi pedonali. Contro questa revisione il 13 luglio 2001 alcuni proprietari di particelle site nel menzionato quartiere sono insorti dinanzi al Governo del Cantone dei Grigioni. Chiedevano, in sostanza, la soppressione della citata strada o, alternativamente, il rinvio degli atti al Comune per nuova decisione circa il suo tracciato, rispettivamente riguardo al tema dell'accesso viario del quartiere. 
B. 
Il Governo cantonale, dopo aver esperito un sopralluogo, ha dapprima sospeso la procedura, invitando il Comune a riesaminare la questione dell'accesso, vagliando le possibili alternative. Il Comune ha prodotto all'Esecutivo cantonale una perizia concernente le richieste varianti, sulla quale i ricorrenti hanno potuto esprimersi, ribadendo la questione dell'eventuale ricusa di determinate persone. Con decisione del 29 agosto 2005, il Governo ha respinto il gravame e approvato il piano di urbanizzazione anche relativamente alla citata strada: ritenuta la fattibilità di entrambe le varianti principali esaminate, ne ha lasciato la scelta al Comune. 
 
Avverso questa decisione alcuni insorgenti hanno adito il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, chiedendo lo stralcio definitivo della menzionata strada e, in via subordinata, il rinvio degli atti all'autorità comunale per nuovi accertamenti. La Corte cantonale, ritenuto che la fattibilità dell'opera litigiosa non poteva essere vagliata a causa della carenza dei necessari rilievi, ha fatto allestire una perizia giudiziaria tecnica di verifica delle varianti: nella stessa è stata indicata pure una terza soluzione alternativa. Con sentenza del 10 novembre 2006, comunicata il 20 aprile 2007, il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso, ha annullato la decisione comunale, limitatamente all'approvazione della strada di quartiere, e quella governativa che la confermava, rinviando gli atti al Comune affinché emani una nuova decisione nel senso dei considerandi. 
C. 
A.________ e B.________ impugnano questo giudizio con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarlo. Fanno valere una violazione del diritto di essere sentito perché il Governo cantonale, contrariamente alla loro richiesta e alle assicurazioni fornite, non li ha coinvolti nella procedura ricorsuale, per cui non hanno potuto esprimersi dinanzi al Tribunale amministrativo. 
 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il giudizio impugnato è stato emanato prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110). Alla procedura ricorsuale in esame rimane quindi applicabile, secondo l'art. 132 cpv. 1 LTF, la legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG). 
1.2 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 132 I 140 consid. 1.1 e rinvii). 
1.3 Fondato sulla pretesa violazione del diritto pianificatorio cantonale e sulla lesione del diritto di essere sentito, tempestivamente proposto da proprietari di fondi situati nella zona interessata dalla citata strada, il rimedio esperito, diretto contro una decisione emanata da un'autorità di ultima istanza cantonale, è per principio ammissibile sotto il profilo degli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86, 88 e 89 OG. 
1.4 La ricevibilità del ricorso appare per contro problematica rispetto ai requisiti posti dall'art. 87 OG, norma sulla quale i ricorrenti si esprimono compiutamente, contestando la realizzazione nella fattispecie dei presupposti per applicarla. 
1.4.1 Secondo detta norma, il ricorso di diritto pubblico è ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente dal merito soltanto se le stesse riguardano la competenza o le domande di ricusazione (cpv. 1), rispettivamente se possono cagionare un pregiudizio irreparabile (cpv. 2). Se non adempiono questi presupposti, le decisioni pregiudiziali o incidentali possono essere impugnate soltanto mediante ricorso contro la decisione finale (cpv. 3). 
 
Per costante giurisprudenza, una decisione è finale se pone termine alla lite, fatte salve eventuali possibilità d'impugnazione ad autorità di giudizio superiori; poco importa che la decisione sia fondata su ragioni di merito oppure su motivi procedurali. Sono per contro incidentali le decisioni che riguardano soltanto una fase del procedimento, assumendo una funzione strumentale rispetto alla pronuncia destinata a concludere la vertenza; pure queste decisioni possono avere indifferentemente per oggetto una questione formale o materiale, giudicata anteriormente alla decisione finale (DTF 129 I 313 consid. 3.2; 129 III 107 consid. 1.2.1). Un pregiudizio è poi irreparabile, nel senso dell'art. 87 OG, quando è suscettibile di provocare un danno che una decisione favorevole nel merito non permetterebbe di eliminare completamente. Tale danno deve inoltre essere di carattere giuridico. Il prolungamento della procedura o un suo conseguente maggior costo non rappresentano un danno di natura irreparabile, poiché non si tratta di pregiudizi di natura giuridica (DTF 131 I 57 consid. 1; 127 I 92 consid. 1c; questa disciplina è ripresa, in sostanza, agli art. 91-93 LTF; cfr. DTF 133 IV 139). 
1.4.2 Il Tribunale amministrativo ha ritenuto che il Comune ha inserito nel piano generale di urbanizzazione una strada senza averne accertato con sicurezza la fattibilità tecnica e senza valutarne l'impatto ambientale e l'aspetto finanziario. L'assenza di accertamenti e rilievi tecnici impedirebbe altresì di confrontare la scelta del Comune con altre possibili varianti, anch'esse oggetto di un'elaborazione insufficiente. La Corte cantonale ha quindi rinviato gli atti al Comune, affinché proceda a un nuovo, esaustivo studio dell'urbanizzazione, in particolare riguardo all'accesso del quartiere tenendo conto delle premesse e conclusioni indicate nella perizia giudiziaria. 
1.4.3 Il giudizio impugnato costituisce, come rettamente rilevato dai ricorrenti, una decisione di rinvio. Essi sostengono, tuttavia a torto, ch'esso non lascerebbe alcun margine di apprezzamento al Comune, che dovrebbe pertanto conformarsi all'ingiunzione dell'autorità di ricorso per impugnare subito dopo la propria decisione: questa condizione non è infatti manifestamente adempiuta in concreto (DTF 128 I 3 consid. 1b; 129 I 313 consid. 3.2 e rinvii). Come si è visto, spetterà in effetti al Comune, che non ha d'altra parte impugnato il giudizio in esame, completare compiutamente gli accertamenti e i rilievi tecnici e, esaminate le possibili soluzioni alternative, scegliere quella più idonea, ritenuto che, come a ragione ricordato dai giudici cantonali, in tale ambito gli spetta una vasta libertà di apprezzamento (DTF 116 Ia 442 consid. 1b e c in fine; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 50 all'art. 34). 
1.5 Certo, i ricorrenti adducono che non si sarebbe in presenza soltanto di un pregiudizio di mero fatto, ma giuridico, segnatamente del loro diritto di partecipare alla procedura. 
1.5.1 Al riguardo, essi fanno valere d'aver chiesto, in data 4 novembre 2002, quali proprietari di particelle interessate dalla strada litigiosa, al Governo di poter partecipare alla procedura. Con lettera dell'11 novembre 2002, da loro prodotta, l'Esecutivo cantonale ha risposto che "qualora la decisione definitiva che il Governo vorrà prendere fosse pregiudizievole" dei loro interessi, essi sarebbero stati coinvolti nella procedura. In seguito, né la decisione governativa, sebbene nella stessa è precisato che la particella del ricorrente è accessibile soltanto per il tramite di un percorso pedonale, né quella impugnata, ove si accenna al ricorrente, che non si sarebbe opposto alla strada litigiosa, sono state comunicate ai ricorrenti. Nelle stesse è stata esaminata anche la questione della ricusa del padre del ricorrente. Essi sostengono che una successiva decisione finale a loro favorevole non farebbe scomparire completamente l'asserita lesione, ritenuto che qualora si accertasse ch'essi avevano il diritto di partecipare alla procedura, tale accertamento non annienterebbe la lesione giuridica ch'essi hanno subito nell'intervallo. 
1.5.2 La questione di sapere se il loro diritto di essere sentito sia stato effettivamente violato non dev'essere esaminata oltre. In effetti, insistendo sull'asserita impossibilità di riparare l'asserito vizio, i ricorrenti disconoscono che proprio grazie alla decisione impugnata di rinvio essi potranno esercitare compiutamente il loro diritto di essere sentiti. In effetti, quand'anche fosse accertata l'invocata lesione da parte delle autorità cantonali, una siffatta violazione né può essere sanata dal Tribunale federale (DTF 126 I 68 consid. 2) né, compiutamente, dal Tribunale amministrativo, il cui potere d'esame nella materia in discussione è limitato a un controllo del diritto, né dal Governo cantonale, ritenuto che i ricorrenti non hanno potuto partecipare al sopralluogo esperito da quest'ultimo. 
1.5.3 I ricorrenti censurano infatti la circostanza che i giudici cantonali, modificando la situazione giuridica dei loro fondi risultante dalla deliberazione dell'Assemblea comunale, confermata dalla decisione governativa, non hanno offerto loro la possibilità di esprimersi previamente sulla possibilità di non approvare la strada di quartiere litigiosa. Ora, la criticata decisione di rinvio non comporta alcun pregiudizio per i ricorrenti: al contrario, conformemente alle garanzie sgorganti dall'art. 29 cpv. 2 Cost., essi potranno partecipare fin dall'inizio alla nuova procedura di urbanizzazione, potendo in tal modo consultare l'incarto, offrire mezzi di prova su punti rilevanti, esigerne l'assunzione, partecipare alla loro assunzione ed esprimersi sulle relative risultanze, nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 131 I 153 consid. 3; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a; 241 consid. 2). Nell'ambito della nuova procedura essi potranno pertanto esercitare compiutamente il loro diritto di essere sentiti, per cui la decisione impugnata non comporta alcun pregiudizio irreparabile nei loro confronti. 
1.6 Contro un'eventuale decisione dell'ultima istanza cantonale, che dovesse approvare o negare definitivamente la nuova strada di collegamento o comunque risultare sfavorevole ai ricorrenti, essi potranno, se del caso, presentare un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Accennando all'ipotesi in cui il Comune, dopo aver effettuato un nuovo studio, decidesse di non più realizzare la strada di quartiere, privandoli quindi della possibilità di impugnazione, i ricorrenti disconoscono che la Corte cantonale ha espressamente sottolineato l'obbligo di urbanizzare spettante al Comune. In siffatte circostanze pure l'interesse giuridico pratico e attuale del ricorso appare dubbio (DTF 131 I 153 consid. 1.2). 
 
Questa conclusione si giustifica anche in considerazione delle finalità perseguite dall'art. 87 OG, adottato per esigenze di economia processuale e che mira a evitare che il Tribunale federale debba occuparsi più volte della medesima procedura, dovendosi piuttosto esprimersi con un'unica decisione sul complesso della vertenza (DTF 128 I 177 consid. 1.1; 123 I 325 consid. 3b; cfr. anche DTF 133 IV 139 consid. 4). Ciò permette altresì alle parti, prima di decidere se presentare un ricorso al Tribunale federale, di comprendere la portata e gli effetti della procedura di urbanizzazione nella sua globalità. 
2. 
2.1 
Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 87 OG. Giova nondimeno rilevare che le considerazioni esposte dai giudici cantonali circa la ricusa di tre persone dovranno essere esaminate più approfonditamente dall'autorità comunale. In effetti, proprio nella sentenza da loro richiamata, il Tribunale federale ha confermato la presenza di circostanze specifiche idonee a suscitare un'apparenza oggettiva di imparzialità (1P.316/2003 del 14 ottobre 2003 consid. 3, apparsa in ZBl 107/2005 pag. 634 segg.). In concreto non si è infatti in presenza, come accennato nel giudizio impugnato, del caso in cui un membro di un'autorità con compiti pianificatori è proprietario di particelle nel perimetro interessato e la destinazione di detti fondi è "indiscussa e incontestata". Nella fattispecie occorrerà piuttosto valutare concretamente le funzioni, che secondo la decisione governativa non parrebbero tuttavia essere state decisive, svolte dal padre del ricorrente riguardo alla strada in esame, contestata, che interessa la proprietà del figlio. 
2.2 Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di Roveredo, al Governo del Cantone dei Grigioni e al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 4a Camera. 
Losanna, 1° ottobre 2007 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: