Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_385/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 1° ottobre 2015  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Kiss, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
1. C.________, 
2. D.________, 
opponenti. 
 
Oggetto 
sfratto, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 24 luglio 2015 
dal Vicepresidente della II Camera civile del Tribunale 
di appello del Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che il 27 maggio 2015 il Pretore del distretto di Lugano ha, in accoglimento dell'istanza presentata da C.________ e D.________, ordinato l'espulsione di A.________ e B.________ da uno specificato appartamento a Lugano; 
che con decisione 24 luglio 2015 il vicepresidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile l'appello di A.________ e B.________; 
che quest'ultimi hanno impugnato tale decisione al Tribunale federale con scritto del 3 agosto 2015; 
che con decreto 6 agosto 2015 i ricorrenti sono stati invano invitati a versare entro il 31 agosto 2015 un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 500.--; 
che il 4 settembre 2015 č stato impartito ai ricorrenti il termine suppletorio dell'art. 62 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto pagamento entro il 21 settembre 2015; 
che il 30 settembre 2015 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo non č stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le č pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale; 
che in queste circostanze il Tribunale federale non puň entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF); 
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
 per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso č inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e al Vicepresidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 1° ottobre 2015 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti