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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.298/2002 /bom 
 
Sentenza del 1° novembre 2002 
II Corte civile 
 
Giudici federali Bianchi, presidente, 
Raselli e Hohl, 
cancelliere Piatti. 
 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Niccolò Salvioni, 
via Gallinazza 6, casella postale 143, 
6601 Locarno, 
 
contro 
 
Comune di B.________, 
Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, 
Confederazione Svizzera, 3003 Berna, 
entrambi rappresentati dall'Ufficio esazione e condoni del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona, 
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
 
Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, 6601 Locarno. 
 
art. 9 Cost. (pignoramento del salario) 
 
(ricorso di diritto pubblico del 2 settembre 2002 contro la sentenza emanata il 9 agosto 2002 dalla Camera di esecuzione 
e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza) 
 
Fatti: 
A. 
Nell'ambito delle esecuzioni avviate dallo Stato del Cantone Ticino e dalla Confederazione Svizzera per l'incasso di crediti fiscali, l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno ha proceduto, il 13 giugno 2001 e il 3 agosto 2001, al pignoramento del reddito di A.________. Il 1° marzo 2002 l'Ufficiale ha nuovamente pignorato, per l'esecuzione promossa dal Comune di B.________, l'eccedenza mensile di fr. 648.--. Come per i precedenti pignoramenti, l'Ufficiale ha accertato un introito mensile del debitore di fr. 7'441.--, dal quale ha dedotto, oltre all'importo base di fr. 1'550.--, fr. 400.-- per figli minorenni, fr. 2'100.-- per alimenti, una pigione di fr. 2'073.--, premi di cassa malati di fr. 550.-- e un supplemento per pulizia vestiti, ecc. di fr. 120.--. 
B. 
Il 9 agosto 2002 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso con cui il debitore postulava la nullità dei conteggi posti a fondamento dei predetti pignoramenti. L'autorità di vigilanza ha pure respinto la domanda di assistenza giudiziaria. Essa ha indicato che nel minimo vitale non possono essere inclusi ulteriori fr. 4'000.--, importo che il debitore afferma di abbisognare per proteggere sé stesso e la sua famiglia da rappresaglie di organizzazioni criminali. L'escusso non ha provato né la necessità di misure di difesa né l'effettivo pagamento delle stesse; inoltre siffatte spese non rientrano fra quelle riconosciute da dottrina e giurisprudenza per il calcolo del minimo vitale. Nell'eventualità di ulteriori pignoramenti, l'autorità di vigilanza ha poi ricordato all'Ufficio che nella determinazione del minimo vitale deve essere incluso pure il salario della moglie e che le asserite spese mediche - di pari importo - per i di lei genitori possono unicamente essere prese in considerazione se sono documentate e se sussiste un obbligo giuridico alla loro assunzione. Infine, per quanto concerne la domanda di assistenza giudiziaria, i giudici cantonali non hanno reputato adempiuto il requisito del fumus boni juris. 
C. 
Il 2 settembre 2002 A.________ ha presentato al Tribunale federale un ricorso fondato sulla violazione dell'art. 19 LEF e un ricorso di diritto pubblico. Con quest'ultimo rimedio chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento della decisione dell'autorità di vigilanza e di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Il ricorrente indica innanzi tutto di essere stato commissario della polizia cantonale e afferma di essere vittima con la sua famiglia di minacce proferite dalle organizzazioni di narcotrafficanti, che ha infiltrato e combattuto nel corso della sua carriera. Visto come tale situazione di pericolo viene ignorata dalle competenti autorità cantonali e federali, egli è costretto a doversi proteggere autonomamente. Lamenta poi una violazione di norme costituzionali e della CEDU, in particolare per la mancata assunzione delle prove offerte e per non essere stato sentito personalmente. Infine, asserisce che anche gli art. 92 seg. LEF, se interpretati conformemente alla Costituzione, devono portare al riconoscimento dell'importo di fr. 4'000.-- per dispendi inerenti a misure atte a garantire la sua incolumità. 
 
Con decreto del 17 settembre 2002, constatato che le controparti non si sono opposte alla richiesta, il presidente della Corte adita ha conferito effetto sospensivo al ricorso. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Interposto in tempo utile contro una decisione dell'ultima istanza cantonale e fondato sulla violazione di norme costituzionali e della CEDU, il ricorso di diritto pubblico si rivela in linea di principio ricevibile (DTF 128 III 244 consid. 5b). Per contro, vista la natura sussidiaria di tale rimedio (art. 84 cpv. 2 OG), il gravame si rivela di primo acchito inammissibile laddove si prevale di un'applicazione arbitraria del diritto federale, potendo la stessa essere oggetto di un ricorso ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LEF (DTF 127 III 55 consid. 1b). Ciò vale in particolare per le poste che devono essere incluse nel minimo esistenziale del diritto esecutivo, poiché la questione è disciplinata dall'art. 93 LEF
1.2 Giusta l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, l'atto ricorsuale deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in cosa consista la violazione. Il Tribunale federale si pronuncia inoltre unicamente su quelle censure che il ricorrente ha invocato nel ricorso e a condizione che esse appaiano sufficientemente sostanziate (DTF 125 I 71 consid. 1c, 122 IV 8 consid. 2a). 
 
Nel caso specifico l'ammissibilità del gravame appare di primo acchito e alla luce dei requisiti posti dalla predetta norma in larghissima misura esclusa. Nel proprio confuso rimedio, il ricorrente si limita per lunghi tratti ad elencare una serie di norme della Costituzione e della CEDU senza spiegare in che modo esse sono violate dalla decisione impugnata. 
2. 
2.1 L'autorità cantonale non ha aumentato il minimo vitale calcolato dall'ufficio di esecuzione dell'importo di fr. 4'000.--, necessario, secondo il ricorrente, per attuare le misure di protezione essenziali per garantire la sua sicurezza e quella della sua famiglia. La sentenza cantonale indica che questo importo non può essere incluso nel minimo esistenziale nemmeno se l'escusso fosse riuscito a dimostrare la necessità di tali provvedimenti e il loro effettivo pagamento, poiché tali spese non rientrano fra quelle previste dall'art. 93 LEF. I giudici cantonali non hanno pertanto aperto le buste sigillate con cui il ricorrente ha prodotto delle perizie di parte, poiché contenenti documentazione irrilevante per la procedura esecutiva. 
2.2 Il ricorrente lamenta una violazione degli art. 29 cpv. 2 Cost. e 6 n. 1 CEDU per non essere stato sentito personalmente dall'autorità di vigilanza in occasione di un'udienza in cui intendeva indicare i testimoni da citare nonché gli incarti da richiamare. Il suo diritto di essere sentito è pure stato violato dalla mancata lettura delle perizie prodotte in busta chiusa e dal rifiuto di assumere testimoni. 
2.3 In concreto la violazione dell'art. 6 n. 1 CEDU, nel modo in cui è stata sollevata, si confonde con la censura di violazione del diritto di essere sentito sgorgante dalla Costituzione federale. Il diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende varie facoltà: non solo quella di esprimersi prima che una decisione sia presa, ma anche quella di fornire prove su fatti rilevanti per il giudizio, di partecipare alla loro assunzione, di prenderne conoscenza e di determinarsi in proposito (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa con rinvii). L'autorità deve unicamente assumere le prove che vertono su fatti determinanti per la decisione. Il giudice può rinunciare all'assunzione di una prova regolarmente proposta se giunge alla conclusione, con un apprezzamento anticipato delle prove non arbitrario, che essa tende a dimostrare fatti ininfluenti ai fini del giudizio (DTF 122 V 157 consid. 1d). Nemmeno l'art. 6 CEDU vieta un apprezzamento anticipato delle prove (DTF 122 V 157 consid. 2b con rinvii). 
 
Per costante giurisprudenza (DTF 121 III 20 consid. 3a con rinvii) sono da includere nel minimo vitale unicamente quelle spese effettivamente sostenute. Ora, il ricorrente non contesta tale prassi nel parallelo ricorso ai sensi dell'art. 19 LEF e non pretende di aver devoluto, prima del pignoramento, mensilmente fr. 4'000.-- per garantire la propria sicurezza e quella dei suoi familiari. Le prove che ha offerto riguardano la necessità di essere protetto, con la sua famiglia, da rappresaglie della malavita organizzata. Esse non possono pertanto essere considerate rilevanti ai fini del giudizio, poiché quand'anche tale situazione di pericolo dovesse essere provata, nel calcolo del minimo vitale del ricorrente non potrebbe essere incluso l'importo in discussione, atteso che il suo effettivo pagamento non è stato né allegato né dimostrato. In queste circostanze è pure inutile invitare il ricorrente, come chiesto alla fine del ricorso di diritto pubblico, a un'udienza in cui "indicherà i testimoni e gli incarti da richiamare a prova di quanto affermato". 
3. 
Il ricorrente si dilunga poi su questioni che esulano dalla procedura esecutiva, quali i motivi che hanno portato al suo dissesto finanziario, l'assenza di programmi di protezione e schermatura di testimoni a rischio e la mancata corresponsione di un risarcimento da parte del Cantone e della Confederazione. Irricevibili si rivelano pertanto le censure dedotte dagli art. 2, 3, 5, 8 e 13 CEDU e 10, 12, 13 e 35 Cost., poiché il complesso di fatti sui cui si fondano, in sintesi la mancata garanzia dell'incolumità del ricorrente e della sua famiglia, non sono in relazione con il contestato pignoramento. Infatti, in base alle stesse allegazioni ricorsuali, anche il totale annullamento delle esecuzioni in corso, che lascerebbe al debitore l'importo mensile di fr. 648.--, non permetterebbe di poter mettere in atto uno "schema di protezione minimo" per il ricorrente e la sua famiglia, i cui costi mensili vengono invece indicati in fr. 4'000.-- . 
4. 
Infine, secondo il ricorrente, i giudici cantonali hanno aggirato il divieto di una reformatio in peius, esprimendosi, nel caso di ulteriori pignoramenti, sulla pignorabilità dello stipendio della moglie. 
 
Occorre innanzi tutto rilevare che, come del resto pure riconosciuto nel rimedio in esame, tale argomentazione non ha influenzato il dispositivo della decisione impugnata, ragione per cui il ricorrente non ne è gravato. Inoltre, ricordando all'Ufficio che anche le spese mediche che la moglie afferma di sostenere per i suoi genitori possono essere incluse nel calcolo del minimo vitale unicamente se documentate, i giudici cantonali si sono riferiti, come peraltro esplicitamente indicato nella sentenza impugnata, ad eventuali futuri pignoramenti. Ora, tranne eccezioni che in concreto non si verificano, il ricorso di diritto pubblico presuppone un interesse pratico ed attuale; il Tribunale federale non si pronuncia infatti su quesiti teorici (DTF 125 II 86 consid. 5b pag. 97 con rinvii), come risulta essere quello inerente al computo dello stipendio della moglie e dei versamenti ai suoceri nell'ambito di possibili future procedure esecutive. Ne segue che la censura si rivela inammissibile. 
5. 
Da quanto precede discende che il ricorso di diritto pubblico si avvera, nella ridotta parte in cui risulta ricevibile, manifestamente infondato e come tale dev'essere respinto. Anche la domanda di assistenza giudiziaria va respinta per carenza di probabilità di esito favorevole del gravame (art. 152 cpv. 1 e 2 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
3. 
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del ricorrente. 
4. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, ai rappresentanti delle controparti, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, nonché all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno. 
Losanna, 1° novembre 2002 
In nome della II Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il presidente: Il cancelliere: