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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_510/2021  
 
 
Sentenza del 1° novembre 2021  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Kneubühler, Presidente, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A._________ e B._________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, Feldeggweg 1, 3003 Berna. 
 
Oggetto 
Procedura amministrativa, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 29 luglio 2021 
dal Tribunale amministrativo federale, Corte I, 
(A-4455/2020). 
 
 
Considerando:  
che con sentenza d'inammissibilità del 29 luglio 2021 il Tribunale amministrativo federale ha dichiarato inammissibile un ricorso per denegata e ritardata giustizia sottopostogli da A._________ e da B._________ contro una decisione con la quale l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza non è entrato nel merito di una loro richiesta di mediazione; 
che avverso questa decisione A._________ e B._________ presentano un ricorso al Tribunale federale; 
 
che con decreto del 13 settembre 2021 il Tribunale federale ha invitato i ricorrenti a fornire, entro il 29 settembre successivo, un anticipo delle spese di fr. 500.--, fissando poi, con decreto dell'8 ottobre 2021, un termine suppletorio scadente il 18 ottobre 2021, con la comminatoria che in caso di mancato versamento, il Tribunale federale non sarebbe entrato nel merito del ricorso, come disposto dall'art. 62 cpv. 3 LTF
che con scritto del 20 settembre 2021 il curatore di A._________ ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare, limitatamente a A._________, il gravame, chiedendo di prescindere nei confronti di quest'ultimo, dal prelievo di spese giudiziarie; 
che il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 2 LTF), segnatamente quella del ricorrente; 
che, come ripetutamente spiegato ai ricorrenti, l'assunto secondo cui la composizione delle Corti dovrebbe essere previamente comunicata alle parti è priva di fondamento, come le generiche critiche relative a non meglio precisati motivi di astensione o di ricusa di giudici e cancellieri (DTF 142 I 93 consid. 8.2; sentenza 5A_530/2020 del 29 luglio 2020 consid. 4); 
che, non essendo stato versato l'anticipo entro il termine suppletorio, il gravame della ricorrente non può essere esaminato, motivo per cui esso è manifestamente inammissibile (art. 62 cpv. 3 terzo periodo LTF) e, pertanto, la sua causa può essere decisa sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF
che, in accoglimento della richiesta del curatore, si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie nei confronti del ricorrente (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF), mentre, come noto alla ricorrente, le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF) e sono pertanto messe a suo carico; 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso, in quanto presentato da A._________, è divenuto privo d'oggetto e la sua causa è stralciata dai ruoli, mentre è inammissibile in quanto presentato da B._________. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico di B._________. 
 
3.  
Comunicazione ai ricorrenti, al curatore avv. Pascal Cattaneo, all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza e al Tribunale amministrativo federale, Corte I. 
 
Losanna, 1° novembre 2021 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Crameri